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Numero di messaggi : 445 Residenza in RR : Pisa Data d'iscrizione : 20.10.08
| Titolo: Trattato d'intesa e di amicizia tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Genova 05.12.08 1:05 | |
| - Citazione :
- TRATTATO D'INTESA E DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA
Il presente trattato stabilito sotto l'egidia di Lordtew, Signore di Firenze e Margab, Doge di Genova, sarà la prova dell'amicizia tra le due Repubbliche
ACCORDO MILITARE
Articolo 1
Con questo trattato, le Repubbliche di Genova e Firenze si promettono una pace duratura. Conti, Duchi, eredi, successori e vassali, s’offrono reciprocamente una pace e un'amicizia sincera e duratura e faranno tutto per far sì che le parti firmatarie si assicurino che questa amicizia sia mantenuta e che nessun atto offensivo, diretto o indiretto con il gioco delle alleanze, da un lato come dall'altro, sia commesso in qualche occasione o per qualche ragione.
Articolo 2
Le due Repubbliche s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare. Quindi i duchi e i conti con i lori rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare le loro armate sul territorio dell'altro, previa autorizzazione, qualunque sia l'obiettivo del movimento.
Articolo 3
Le due parti non sarrano ritenute come responsabili di potenziali atti commessi da armate non legittime venute dall'una o l'altra Repubblica. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.
Articolo 4
Le due Repubbliche, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non fare, nè sostenere nè incorraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
Articolo 5
Scambi di soldati o materiale militare possono essere previsti tra le due Repubbliche con l'obiettivo di migliorare l'addestramento delle rispettive armate.
ACCORDO DIPLOMATICO
Articolo 1
Le parti firmatarie s’impegnano a una cooperazione dei lori servizi giudiziari e polizieschi e potenzialemente dei lori servizi di informazioni. Questo si traduce con la messa in comune delle informazione sui criminali, organizzazioni criminali o minacce di disordine che potrebbero avvenire nell'una o l'altra parte firmataria.
Articolo 2
Le due Repubbliche s’impegnano ad estradare o a perseguire i criminali che hanno comesso reati sull'uno o l'altro dei territori interessati, previa domanda dell'una o l'altra parte, tramite il proprio Capo del Governo. I criminali sarano giudicati secondo le leggi della Repubblica ove il reato è stato commesso. Saranno puniti secondo le stesse leggi. Le decisioni giudiziare per procura sul suolo straniero includono una collaborazione stretta e totale tra i giudici e i procuratori delle due Repubbliche. Gli accusati giudicati colpevoli qualora decidessero di ricorrere in appello potranno farlo in una delle due Repubbliche.
Articolo 3
Le due Repubbliche s’impegnano a combattere tutte le organizzazioni criminali agendo sui due territori o aventi legami, scambiando infomazione e/o mezzi.
Articolo 4
1 - Ciascuna delle due parti s'impegna a comunicare la scheda alla controparte di criminali e organizzazioni che avessero oltrapassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.
ACCORDO ECONOMICO
Essendo la posizione geografica particolarmente favorevole ad accordi economici, ciò avrà una notevole influenza sui reciproci rappporti tra le Repubbliche che si impegnano a rispettarli rigorosamente e vicendevolmente.
Articolo 1
Le Repubbliche di Firenze e Genova s'impegnano a punire la destabilizzazione economica tra l'una o l'altra, una volta riconosciuto un proprio cittadino come autore della azione.
Articolo 2
Quando é possibile, se la situazione politico-economica lo consente,possono essere previsti scambi di merci o consegne contro denari tra le due Repubbliche. Ogni qualvolta sarà possibile si farà in modo che il trasporto delle merci avvenga tramite ambasciatori, sotto la protezione delle armate delle due Repubbliche o da armate private, riconosciute dalle stesse per tramite trattati, a seconda del valore delle merci. Il prezzo pattuito per il trasporto sarà equamente diviso tra le due Repubbliche.
ROTTURA DEL TRATTATO
Articolo 1
I Governanti,i lori eredi e i successori s'impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato. Qualsiasi inadempimento ad una clausola da una delle due parti libera l'altra dai suoi obblighi, fino alla realizzazione di una compensazione.
Articolo 2
L'annullamento unilaterale del trattato in situazione di guerra sarà considerato come un fatto di tradimento e consentirà una adeguata reazione.
Articolo 3
Le Repubbliche possono reciprocamente decidere la riscrittura del trattato completa o parziale, o il suo annullamento.
Firmato a Genova il 20 novembre 1456
Per la Repubblica di Firenze
Lordtew, Visconte di Vicopisano, Signore di Firenze Beatrice Giulia Borromeo "Baggy206", Contessa di San Giovanni, Gran Ciambellano di Firenze Maria Vittoria Colonna "L@dyhawk" Ambasciatrice fiorentina a Genova
Per la Repubblica di Genova
Ruggero "Margab" d'Altavilla, Marchese di Famagosta e Visconte di Bogliasco, Doge di Genova Abelardo "Babj" d'Altavilla, Barone di Corniglia, Gran Ciambellano di Genova Giuseppe "Vezzx" Aleramico Imperiali di Sant’Angelo dei Lombardi, Ambasciatore genovese a Firenze
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