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 TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA

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Chikka




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MessaggioTitolo: TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA   TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Empty07.11.10 23:54

[rp]TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA.


Articolo I - Della fiducia.

Se uno dei Regni firmatari di questo trattato sospetta che una persona sia un criminale, e costui si da alla fuga prima del giusto processo da parte delle autorità locali, tale Regno può assegnare alle autorità giudiziarie dell'altro Regno firmatario, l'onere di perseguire legalmente l'indagato, in stretta collaborazione e accordo di entrambi i Tribunali.

Articolo II - Dei processi

Una volta iniziato il processo del sospetto che è fuggito nel territorio di uno dei due Regni firmatari di questo trattato, detto processo dovrà svolgersi in stretta collaborazione tra i Pubblici Ministeri di entrambi i Regni firmatari, i quali dovranno concordare la redazione finale dell'Atto di Accusa e la presentazione delle prove del delitto commesso. Il verdetto dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato.

Se il sospetto è residente in uno dei due Regni firmatari, sarà giudicato secondo la legge della sua terra di origine, a condizione che la legge abbia il proprio equivalente nel Regno in cui è in atto il processo.

I Giudici devono pronunciare un verdetto unanime. Una volta cominciata una causa legale, essa non potrà essere sospesa senza l'accordo esplicito della autorità giudiziarie dei due Regni firmatari.

Articolo III - Della reciproca informazione

Entrambi i Regni firmatari si impegnano a mantenere la cooperazione tra i rispettivi Archivisti Processuali e ad informarsi reciprocamente del potenziale pericolo di eventuali fuggitivi presenti nell' altro territorio.

Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio

Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.

Articolo V - Dell'immunità diplomatica

I membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, beneficeranno dell'immunità diplomatica. In caso di commissione di un delitto, il processo non potrà cominciare fino a quando entrambi i Consigli abbiano dato la propria approvazione.
In caso di delitti particolarmente gravi (partecipazione a una ribellione non autorizzata dalle autorità locali, saccheggi, furti, frodi o omicidi), detta immunità diplomatica non verrà applicata.
Il governante o il diplomatico, in questo caso, potrà essere deposto dalle autorità e giudicato.

Nel caso si verifichi la morte di uno dei partecipanti, questa situazione dovrà essere discussa dai Giudici di entrambi i Regni, per poter determinare in che circostanze si è verificata la morte e determinare se tale omicidio è stato commesso intenzionalmente. Nel caso l'intenzionalità venga comprovata, non si applicherà immunità diplomatica.

Articolo VI - Della forza del presente trattato

In caso di violazione di uno qualunque di questi articoli in qualsivoglia delle sue parti, la parte interessata dovrà denunciare e provare la violazione. Dopodiché il presente Trattato sarà dichiarato decaduto.
Il presente Trattato si annullerà automaticamente in caso di violazione di un Trattato di ordine Superiore o se mette a rischio la sicurezza di uno qualunque dei due Regni firmatari.
Questo Trattato potrà essere modificato se - a seguito di una elezione al Principato - il nuovo Consiglio di una qualunque delle due parti firmatarie lo considererà opportuno.
Se, trascorsi sette (7) giorni dalla nomina del nuovo Signore, non è stata presentata una dichiarazione della volontà di sottoscrivere termini differenti, il presente Trattato si considererà prorogato.


Fatto a Firenze il 15 Luglio 1458

Firmato

Per Firenze

Simone de Medici detto Simo84, Visconte di Montaione
Principe di Firenze

Albatwo d'Altavilla
Gran Ciambellano

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Verdi2oh6

Tancredis
Ambasciatore In Castiglia

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Artemisiaverde

In rappresentanza del Regno di Castiglia:
Amadis, Gobernador del Reino de Castilla

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Final10

Doña Arianne Martell, Chambelán del Reino de Castilla.

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA K30lkg

......................................................................................................................

TRATADO DE RECIPROCIDAD JUDICIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE FLORENCIA Y EL REINO DE CASTILLA


Artículo I: de la confianza

Si uno de los Reinos firmantes de este Tratado sospecha que un individuo es un criminal y éste se fuga antes de haber comenzado el sumario judicial por parte de las autoridades locales, dicho Reino podrá confiar -a las autoridades judiciales del otro Reino firmante- la carga de perseguir jurídicamente al sospechoso, en estrecha colaboración y acuerdo de ambas autoridades judiciales.

Artículo II: de los sumarios

Comenzado el sumario judicial -en uno de los Reinos firmantes de este Tratado- de un sospechoso que ha huido del otro, dicho sumario deberá hacerse en estrecha colaboración entre los Fiscales de ambos Reinos firmantes, los cuales deberán ponerse de acuerdo en la redacción final del Acta de Acusación y en los documentos de prueba del delito cometido.

El veredicto deberá satisfacer a ambos Jueces de los Reinos signatarios de este Tratado.

Si el sospechoso es oriundo de alguno de los dos Reinos firmantes, será juzgado según las leyes de su región de origen, siempre y cuando dicha ley tenga su equivalente en el Reino donde se esté sustanciando el proceso. La voz de ambos Jueces debe ser unánime ante el veredicto.

Una vez comenzado un pleito, éste no podrá ser suspendido sin el acuerdo explícito de las autoridades judiciales de los dos Reinos firmantes.

Articulo III : de la información

Ambos Reinos firmantes se comprometen a mantener una colaboración entre sus respectivos archivistas judiciales y a informarse mutuamente del peligro potencial del cualquier prófugo que se instale en el otro Reino

Articulo IV: de la inmunidad diplomática

Los Miembros de ambos Consejos, así como los embajadores de ambos Reinos firmantes se beneficiarán de la inmunidad diplomática. En caso de comisión de un delito, no podrá comenzar el sumario judicial sin que los dos Consejos hayan dado su aprobación.

En caso de delito criminal (participación en una rebelión sin el acuerdo de las autoridades locales, saqueo, robo, fraude o asesinato), no se aplicará la inmunidad diplomática. El gobernante o diplomático podrá ser depuesto por las autoridades y podrá ser enjuiciado.

En el caso se produzca la muerte de uno de los participantes, dicha situación deberá de ser estudiada por los jueces de ambos Reinos, para poder determinar en qué circunstancias se produjo la muerte, y determinar en su caso si hubiese habido intencionalidad , en tal caso, no se aplicaría la inmunidad diplomática.

Articulo V: de la vigencia de este Tratado

En caso de violación de cualquiera de estos artículos por cualquiera de las partes, la parte afectada denunciará y probará el incumplimiento, tras lo cual el presente Tratado se declarará caducado.

El presente Tratado finalizará automáticamente en caso de denuncia de un Tratado Superior o si cuestiona la seguridad de cualquiera de los Reinos firmantes

Este Tratado podrá ser modificado si -después de una elección condal- el nuevo Consejo �de cualquiera de las partes- lo considera oportuno. Si pasados 7 días del nombramiento del nuevo Gobernador, no ha mediado declaración de la voluntad de suscribir otros términos, el presente Tratado se considerará prorrogado.


Hecho a Florencia el 15 luglio 1458

En representación de la República de Florencia:

Simone de Medici detto Simo84, Visconte di Montaione
Principe di Firenze


Gran Ciambellano
Albatwo d'Altavilla

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Verdi2oh6

Tancredis
Embajador en Castilla

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Artemisiaverde

Por el Reino de Castilla:
Don Amadis, XVII Gobernador del Reino de Castilla.

TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA Final10

Doña Arianne Martell, Chambelán del Reino de Castilla

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