Chikka
Numero di messaggi : 102 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 02.11.09
| Titolo: Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Serenissima Repubblica di Venezia e la Repubblica di Firenze 24.11.10 12:37 | |
| - Citazione :
- Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Serenissima Repubblica di Venezia e la Repubblica di Firenze
Nella loro grande saggezza, Bianca Luce ".Lilith" Asburgo D'Argovia, Contessa di Bassano e Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, e Riccardo Anubi71 Altavilla, Conte di Castiglione Mondiglio e Principe di Firenze hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Serenissima Repubblica di Venezia e della Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente, dovrà, su richiesta, essere ricercato e preso secondo le modalità previste dalla legge locale, dopodichè, con decisione presa di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio delle quali l'individuo sia stato arrestato.
Articolo II Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio, che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l’infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.
Articolo III 1. Il pubblico ministero del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa nel caso che non esista il reato in uno dei due stati firmatari. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato. 2. Il giudice ricevente deve avere i dettagli del processo. 3. Il giudice ricevente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.
Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.
Articolo V I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Pubblici Ministeri, Rappresentanti Diplomatici) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare: - condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi; - facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.
Articolo VI Entrambi i Paesi firmatari convengono che, qualora un soggetto sia esso militare, nell'esercizio delle sue funzioni, di qualunque grado, commettesse provate violazioni degli articoli sulla base della Carta dell'Esercito dello Stato in cui è stato commesso il reato, tralasciando così i suoi doveri di soldato e infrangendo il suo giuramento, rischiando magari inoltre di compromettere la sicurezza di entrambi gli Stati firmatari e dei loro cittadini, verrà istituito il Tribunale Militare. Tale organo collegiale, composto dallo Stato maggiore degli Stati firmatari, si assumerà il compito di valutare la condotta dell'accusato e di presentare, qualora tale valutazione portasse ad accuse circostanziate, una denuncia formale presso il Tribunale dello Stato di residenza del militare; il militare sarà giudicato secondo le leggi dello Stato in cui è stato commesso l'atto criminoso. Le prove dovranno essere fornite dal Prefetto dello Stato in cui è stato commesso il reato, il Pubblico Ministero del medesimo Stato dovrà fornire il capo di imputazione secondo il quale il Pubblico Ministero dello Stato ricevente dovrà aprire il Processo, entrambi i Giudici emetteranno un verdetto in base a quanto stabilito dalla Carta dei Giudici.
Articolo VII In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.
Articolo VIII
1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. 2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. 3. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Firmato a Palazzo Ducale di Venezia nell'anno di grazia 1458, il giorno 1 del mese di Giugno.
Per la Serenissima Repubblica di Venezia Sua Grandezza Bianca Luce Asburgo d'Argovia, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia
Dirk Cornelio Laban di Foscari Widmann, Serenissimo Gran Ciambellano
Princesa Ira Milta Tecla degli Ubertini in Della Scala, Serenissimo Ambasciatore
Per La Repubblica di Firenze Sua Signoria Riccardo d'Altavilla di Salerno, Conte di Castiglione Mondiglio, Signore della Repubblica di Firenze
Gabriele degli Ubertini, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
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