Elissea
Numero di messaggi : 83 Residenza in RR : Livorno Data d'iscrizione : 19.01.10
| Titolo: Legge - Modifica articolo 7 Libro penale 10.12.10 23:05 | |
| Il decimo giorno del dodicesimo mese dell'anno 1458 il consiglio della Repubblica, durante la legislatura XXI annuncia la modifica del'articolo 7 del Libro Penale, Negligenza in funzione pubblica. - Citazione :
- Palazzo Vecchio,
10 dicembre 1458
Il Consiglio della Repubblica di Firenze annuncia che,
A seguito di votazione in cui si è espresso con 11 voti favorevoli, si modifica la legge del Libro penale, articolo 7: Negligenza in funzione pubblica, le modifiche sono di seguito riportate.
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- Citazione :
- Articolo 7: Negligenza in funzione pubblica
Ogni funzionario pubblico (Consiglieri, Sindaci, Tribuni, Capi del Porto, Viceprefetti, Ambasciatori e massime autorità delle istituzioni fiorentine, come il Governatore della Banca Repubblicana o il Rettore dell'Università Fiorentina) serve esclusivamente gli interessi della Repubblica, svolgendo diligentemente e in regime di assoluta correttezza le incombenze del proprio ruolo e le direttive concordate o impartite di volta in volta dai superiori. A salvaguardia dell’interesse pubblico è tutelato da questo articolo il diritto dei cittadini alla buona amministrazione, sotto un duplice aspetto: qualora l’inesattezza o la negligenza nello svolgere le proprie funzioni pubbliche causi un danno (anche indiretto) alla Comunità, si può procedere su richiesta del danneggiato contro il funzionario pubblico attraverso processo civile; rimane ferma in ogni caso la responsabilità dell’inesattezza o negligenza del funzionario pubblico nei confronti del Consiglio, di competenza esclusiva del Principe (o del regolamento interno eventualmente in vigore) e quindi sottratta al processo pubblico.
Modalità: PROCESSO PUBBLICO GDR Sanzione: Ristoro del nocumento procurato e Multa (misura massima: 200 ducati), rimozione o sospensione dalla carica ove tecnicamente possibile Note: L’onere della prova del nocumento diretto o indiretto procurato dalla negligenza o inesattezza del funzionario pubblico è a carico del querelante, e il nocumento deve essere comprovato (e non generico), serio (e non trascurabile), e suscettibile di valutazione economica (e non di mero principio).
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- Citazione :
- Articolo 7: Negligenza in funzione pubblica
Ogni funzionario pubblico (Consiglieri, Sindaci, Tribuni, Capi del Porto, Viceprefetti, Ambasciatori e massime autorità delle istituzioni fiorentine, come il Governatore della Banca Repubblicana o il Rettore dell'Università Fiorentina) serve esclusivamente gli interessi della Repubblica, svolgendo diligentemente e in regime di assoluta correttezza le incombenze del proprio ruolo e le direttive concordate o impartite di volta in volta dai superiori. A salvaguardia dell’interesse pubblico è tutelato da questo articolo il diritto dei cittadini alla buona amministrazione, sotto un duplice aspetto: qualora l’inesattezza o la negligenza nello svolgere le proprie funzioni pubbliche causi un danno (anche indiretto) alla Comunità, si può procedere su richiesta del danneggiato contro il funzionario pubblico attraverso processo civile; rimane ferma in ogni caso la responsabilità dell’inesattezza o negligenza del funzionario pubblico nei confronti del Consiglio, di competenza esclusiva del Principe (o del regolamento interno eventualmente in vigore) e quindi sottratta al processo pubblico.
Capo d'accusa: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO Sanzione: Ristoro del nocumento procurato e Multa (misura massima: 200 ducati), rimozione o sospensione dalla carica ove tecnicamente possibile. Una pena diversa da quelle previste dal tribunale dovrà essere condivisa e accettata dal colpevole. Note: L’onere della prova del nocumento diretto o indiretto procurato dalla negligenza o inesattezza del funzionario pubblico è a carico del querelante, e il nocumento deve essere comprovato (e non generico), serio (e non trascurabile), e suscettibile di valutazione economica (e non di mero principio).
E' stata pubblicata la discussione e la votazione della modifica legislativa.
Per il consiglio,
Bianca Elissea Della Gheraresca Merisi Portavoce delle Repubblica
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