| | [MILANO]Trattati tra la Firenze ed il Ducato di Milano | |
| | Autore | Messaggio |
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Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: [MILANO]Trattati tra la Firenze ed il Ducato di Milano 31.08.12 15:07 | |
| In questo spazio verranno inseriti tutti i trattati attivi tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Milano. | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [MILANO]Trattati tra la Firenze ed il Ducato di Milano 31.08.12 15:07 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori fra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Milano- Spoiler:
- Citazione :
- Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Firenze è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore della Repubblica di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano. L'ambasciatore del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'Ambasciatore della Repubblica di Firenze nel Ducato di Milano, il Signore della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'Ambasciatore del Ducato di Milano nella Repubblica di Firenze, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di "necessità imminente" (in caso di Guerra all'interno del Ducato/Repubblica che ospita l'Ambasciatore oppure in caso di reato da parte dell'Ambasciatore), il Signore della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dell'Ambasciatore del Ducato di Milano. In caso di "necessità imminente" (in caso di Guerra all'interno del Ducato/Repubblica che ospita l'Ambasciatore oppure in caso di reato da parte dell'Ambasciatore), il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'Ambasciata della Repubblica di Firenze. L'Ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Milano.
Articolo quarto
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'Ambasciatore del Ducato di Milano. Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'Ambasciatore della Repubblica di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'Ambasciatore del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore della Repubblica di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se uno dei due firmatari (Ducato o Repubblica) desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Milano il 19 maggio 1456
In nome del Ducato di Milano:
Pierluigi, Duca di Milano Massimiliano II Sforza, Kalton, Ciambellano del Ducato di Milano
In nome della Repubblica di Firenze:
Kro, Signore di Firenze Tara Visconti, Ambasciatrice della Repubblica di Firenze
AGGIORNATO IL 2/5/1462 | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [MILANO]Trattati tra la Firenze ed il Ducato di Milano 31.08.12 15:08 | |
| Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano- Spoiler:
- Citazione :
- Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato. Emtrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI
Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito.
Articolo III – Della procedura di giudizio La procedura sarà la seguente: 1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa. 2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo V - della richiesta Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Citazione: Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui:
Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero A) Per la cattura in suolo milanese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che: 1. I Viceprefetti in forza nelle città del Ducato di Milano sono considerati alla stregua di cacciatori di taglie per conto del Ducato. Per questo motivo essi possono, qualora sia stata inviata una richiesta da parte delle autorità fiorentine nelle modalità sopra illustrate, procedere alla cattura dell'accusato (corredata di screen IG che dimostra la presenza contemporanea nella stessa città). 2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Milano condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato. B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia milanese, il presente trattato stabilisce che: 1. Dietro richiesta delle autorità milanese, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità milanesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato. 2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio milanese. 3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta milanese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione milanese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
Articolo VII - dei termini di giudizio Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.
Articolo VIII - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo IX - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo X - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Firenze, il 23/9/1458
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci Signora di Firenze
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi Granciambellano
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Cangrande Killian dei Rossi Duca di Milano Barone di Torrechiara
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
AGGIORNATO IL 18 luglio 1462 | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [MILANO]Trattati tra la Firenze ed il Ducato di Milano 31.08.12 15:09 | |
| Trattato di Amicizia tra Firenze e Milano - Citazione :
Trattato d'amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Milano.
Nella loro grande saggezza Lawrence Maxime Pignatelli detto "Invisible", Duca di Milano e Patrizia Perla della Groana, detta "Puliciobirbante", Signora di Firenze desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.
Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -
Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.
Articolo II - della non aggressione -
a) Il Ducato di Milano e la Repubblica di Firenze s'impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare. Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.
b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.
c) Il Ducato di Milano e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
d) Le parti si impegnano a non autorizzare la costituzione di eserciti da parte di soggetti/compagnie mercenarie/gruppi sovversivi nemici dell'altro stato contraente.
Articolo III - del commercio -
a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.
b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Ducato di Milano e la Repubblica di Firenze si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari. Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.
c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Articolo IV - della cultura -
a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Ducato di Milano e la repubblica di Firenze, mediante l'organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sosterranno anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.
b) Vista e considerata l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.
Articolo V - della modifica del trattato -
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo VI - rottura del trattato -
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .
c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Firmato nella sede del Castello Sforzesco di Milano il 18 Marzo 1459
Per il Ducato di Milano
Lawrence Maxime Pignatelli, detto "Invisible" Duca di Milano
, detto "Paolo84" Gran Ciambellano di Milano
Per la Repubblica di Firenze
Patrizia Perla della Groana, detta "Puliciobirbante" Signora di Firenze
Casimiro D'Avalos, detto "Domiziano" Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
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| | | sirlancilotto
Numero di messaggi : 168 Età : 37 Residenza in RR : Montevarchi Data d'iscrizione : 17.04.14
| Titolo: TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E FIRENZE 19.05.14 17:16 | |
| - Citazione :
[rp]TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E FIRENZE
Premessa - Composizione corpo diplomatico
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatori, Interpreti.
b) Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze di è composto dal Signore, Gran Ciambellano, Console, Ambasciatori, Traduttori.
Articolo primo - I contraenti
a) Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica di Firenze, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero (SRING). La Repubblica di Firenze riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero(SRING).
b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Firenze è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Firenze.
Articolo secondo - Lo Status di Rappresentante diplomatico e l'immunità diplomatica
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente alla Repubblica di Firenze. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.
b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze, "persona non gradita". Per tale membro ciò comporta l'impossibilità di continuare a svolgere le sue funzioni di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano con conseguente perdita dell'immunità diplomatica. La dichiarazione di "persona non gradita" potrà avvenire solo a seguito di motivazioni valide da riferire al Signore di Firenze
La Repubblica di Firenze può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, "persona non gradita". Per tale membro ciò comporta l'impossibilità di continuare a svolgere le sue funzioni di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano con conseguente perdita dell'immunità diplomatica. La dichiarazione di "persona non gradita" potrà avvenire solo a seguito di motivazioni valide da riferire al Duca di Milano
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante, sarà comunque cura delle Istituzioni dello Stato ospitante assicurarsi che l'uscita dai confini avvenga in massima sicurezza sia della "persona non gradita" che del suo seguito.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta, e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite. [color=green]
Articolo terzo - La libera circolazione
a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze.
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano
b) In caso di chiusura delle Frontiere e la restrizione sulla libera circolazione nel territorio dei contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto, o in caso di mancato riscontro al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.
Articolo quarto - La protezione sul territorio
a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto. La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
c)Nel caso il Ducato di Milano decidesse di chiudere l'ambasciata presso Firenze e di richiamare indietro tutti i suoi componenti presenti nel territorio ospitante la Repubblica di Firenze si occuperà che l'uscita dai confini avvenga in sicurezza.
Nel caso la Repubblica di Firenze decidesse di chiudere l'ambasciata presso Milano e di richiamare indietro tutti i suoi componenti presenti nel territorio ospitante il Ducato di Milano si occuperà che l'uscita dai confini avvenga in sicurezza.
Articolo quinto - L'annullamento del trattato
a)Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 4 Maggio 1458, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b)Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Firenze il 2/5/1462
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Markus GianMaria Casanova Duca del Ducato di Milano Barone Imperiale di GieSSen, Conte di Monticelli d'Ongina e Barone di Caorso Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Milano
Alberto Decimo Bentivoglio Gran Ciambellano del Ducato di Milano Visconte di Sarmato Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Milano
Nilenia, Ambasciatrice del Ducato di Milano Signora di Costa Sant'Abramo
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Isabella Artemisia Clementi de' Medici Signora di Firenze Baronessa di Rio nell'Elba
Gran ciambellano Lancillotto Maria Valmarana Parroco di Montevarchi
[/rp]
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| | | felce Generale della Repubblica
Numero di messaggi : 1780 Età : 42 Residenza in RR : Arezzo Data d'iscrizione : 12.08.09
| Titolo: Re: [MILANO]Trattati tra la Firenze ed il Ducato di Milano 25.02.16 11:59 | |
| - Tancredis ha scritto:
-
- Citazione :
- Trattato di Cooperazione Giudiziaria
tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Firenze
Nella loro grande saggezza, Sua Grazia Mariano di Bas Lupazzi, detto "Arboreo", Duca di Milano e Sua Signoria Eccellentissima Beatrice Giulia Borromeo, detta "Baggy206", Signora della Repubblica di Firenze, Contessa di San Giovanni, Viscontessa di Mulazzo e Cavaliere di Beneremenza della Repubblica Fiorentina, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e della Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I - del principio di cooperazione Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e sottoposto a giudizio secondo le leggi vigenti nello stato in cui ha commesso il crimine. Inoltre in base alla gravità del reato e su richiesta esplicita, l'imputato potrà essere inserito nelle liste nere, nel rispetto delle leggi vigenti nello Stato richiedente, e nel limite delle proprie possibilità logistiche. Sarà altresì lo Stato richiedente a comunicare l'uscita dalle BL del soggetto.
Articolo II - dell'applicazione del diritto del richiedente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del richiedente.
Articolo III - della procedura di giudizio Il Pubblico Ministero richiedente si farà carico di redigere l'atto d'accusa, sottoponendo all'attenzione del collega le leggi e le prove su cui si basa. Il Giudice ricevente dovrà emettere la sentenza basandosi sulle leggi dello stato richiedente. A conclusione del processo invierà tutti gli atti al collega, allegando anche un documento con le motivazioni della sentenza, qualora non fossero già adeguatamente e dettagliatamente espresse al momento del giudizio.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri dell'apparato giuridico dei due contraenti (Prefetti, Capitani e via dicendo) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
[*] condividendo le informazioni relative a individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare ad un contraente sul suo territorio.
[*]Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio dell'imputato.
Articolo V - della richiesta Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
- Citazione :
- Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:
Scheda d'identità di o degli individui:
Note: Articolo VI - dei termini di giudizio La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione ed il processo avviato. Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto. Se i termini sono passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dallo stato che aveva inoltrato la denuncia.
Articolo VII - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata. Qualora non sia trovato un accordo sull'indennità entro 30 giorni dalla segnalazione dell'infrazione, le parti si sottoporranno al giudizio insindacabile di Sua Maesta' Imperiale.
Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo IX - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana ed una nella lingua madre dell'altro contraente. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Firenze, dato nella Cancelleria del Palazzo Vecchio, 18 luglio 1462
In nome della Repubblica di Firenze,
Sua Signoria Eccellentessima Beatrice Giulia Borromeo, detta "Baggy206" Signora della Repubblica di Firenze Contessa di San Giovanni Viscontessa di Mulazzo Cavaliere di Benemerenza della Repubblica Fiorentina
S.S. Tancredis di Biancamano Warlords de Medici Gran Ciambellano della Repubblica Fiorentina Barone di Donoratico, di Montelupo Fiorentino Cavaliere di Benemerenza della Repubblica di Firenze
In nome del Ducato di Milano,
Sua Grazia Mariano di Bas Lupazzi, detto "Arboreo", Duca di Milano
S.S. Sara Ferramosca Gran Ciambellano del Ducato di Milano Baronessa di Berceto Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Milano
Nilenia Ambasciatrice del Ducato di Milano Signora di Costa Sant'Abramo
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