| | [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie | |
| | Autore | Messaggio |
---|
Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie 31.08.12 15:40 | |
| In questo spazio verranno inseriti tutti i trattati attivi tra la Repubblica di Firenze ed il Regno delle Due Sicilie. | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie 31.08.12 15:44 | |
| Trattato di Riconoscimento del Regno delle Due Sicilie - Citazione :
- Io Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze, riconosco:
- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario; - Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno; - Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.
Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:
- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.
Firmato a Firenze il 20/05/1457
A nome del Regno delle Due Sicilie: Don Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale Beatrice Aleramica del Monferrato ambasciatrice del regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Firenze
A nome della repubblica di Firenze: Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze Francesca Pitti detta Haramis72, Ciambellano della Repubblica di Firenze Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie
| |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie 31.08.12 15:45 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze ed il Regno delle Due Sicilie- Spoiler:
- Citazione :
- Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Firenze è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie. Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze nel Regno delle due Sicilie, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Firenze, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.
Articolo quarto
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie. Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Firenze il 5 Maggio 1457
Per la Repubblica Fiorentina:
Amina "AmyAmy" Pucci Guerra, Signora di Firenze Don Enricovii d’Altavilla, Ciambellano di Firenze Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie
Per il Regno delle Due Sicilie: Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale Beatrice Yvanka Aleramica del Monferrato, Ambasciatrice siciliana presso la Repubblica Fiorentina
Abrogato a Castel Nuovo, Napoli, il XXIII Giorno di Novembre dell'anno 1461( Questione Relorenzo) | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie 31.08.12 15:46 | |
| Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze - Spoiler:
- Citazione :
Nella loro grande saggezza, Hemmet Jax Della Groana, Re delle Due Sicilie e Riccardo d'Altavilla di Salerno, Signore di Firenze, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I - del principio di cooperazione Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo III - della procedura di giudizio Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.
Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.
Articolo V - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo VI - della richiesta Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Citazione: Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui:
Articolo VII - dei termini di giudizio Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.
Articolo VIII - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo IX - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo X - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Firenze il 03 luglio 1458
In nome del Regno delle Due Sicilie:
Hemmet Jax della Groana, detto Hemmet_jax, Re delle Due Sicilie, Conte di Caserta, Barone di Catel Morrone
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey Cancelliere del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano
Riccardo Federico D'Oria, detto Riccardoix, Ciambellano Reale delle Due Sicilie, Conte di Amatrice
Ferenç Petrus Vasa, Ambasciatore Duosiciliano
In nome della Repubblica di Firenze:
Riccardo d'Altavilla di Salerno detto Anubi71, Signore di Firenze, Conte di Castiglione Mondiglio
Gabrieli degli Ubertini, Gran Ciambellano
Abrogato a Castel Nuovo, Napoli, il XXIII Giorno di Novembre dell'anno 1461( Questione Relorenzo) | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie 31.08.12 15:47 | |
| Trattato di buon vicinato tra la Repubblica Fiorentina ed il Regno delle Due Sicilie- Spoiler:
- Citazione :
- Per volontà della Regina delle Due Sicilie, Aliseo Della Brunetta, e del Signore di Firenze, Albatwo d'Altavilla, viene stipulato questo trattato di buon vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze.
Esso andrà a sostituire, abrogandoli, i due precedenti trattati vigenti tra le due controparti e nella fattispecie:
- Il Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze del III Agosto dell'A.D. MCDLVII. - Il Patto di Non-Belligeranza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze del XXI Settembre dell'A.D. MCDLVIII.
Tale trattato è stipulato in concordia tra le due parti in modo da permettere una collaborazione economica, politica e culturale fra le due parti,per consentire pace duratura e buon vicinato tra i due stati stipulanti tale pacifico accordo.
Di seguito sono riportati i punti del trattato:
Articolo I - della Non Aggressione -
a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Paese. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.
c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse, istigazioni al caos, etc).
Articolo II - del Transito Militare e del Diritto che lo disciplina -
Nel rispetto reciproco della propria dignità e del proprio Onore, la Repubblica di Firenze e il Regno delle Due Sicilie disciplinano il transito delle Regie Armate delle Due Sicilie con le norme seguenti:
a) la finalità deve essere la difesa di un Principato amico di entrambi i Firmatari e alleato con almeno uno dei Firmatari;
b) gli eserciti che transiteranno dovranno battere stendardo Abruzzese o Laburino; qualsiasi armata senza stendardo dovesse entrare dal territorio delle Due Sicilie nel territorio Fiorentino, è da considerarsi illegittima e sarà impedita con ogni mezzo dal Regno delle Due Sicilie;
c) prima che il transito possa essere avviato, alla Repubblica di Firenze dovrà essere fornita la tabella di marcia con tutte le informazioni richieste delle autorità fiorentine;
d) le truppe duosiciliane ed i loro comandanti dovranno rispettare ogni legge della Repubblica Fiorentina, senza danneggiarne in alcun modo i mercati o l'integrità territoriale; qualsiasi violazione verrà punita e le autorità regie s'impegnano a riparare qualsiasi errore o infrazione dei loro soldati e ufficiali, se non potessero farlo essi stessi;
e) soldati e ufficiali garantiranno il rispetto per il Popolo Fiorentino e le sua Istituzioni e non terranno alcun comportamento irriguardoso nei loro confronti; le autorità regie garantiranno la disciplina all'interno dell'esercito;
f) nel caso in cui le parti contreanti non fossero entrambe co-belligeranti, il Regno delle Due Sicilie s'impegna a versare 50 ducati alla Repubblica Fiorentina per ogni municipio che attraverserà.
g) I punti a), b), c), d), e), f), invertiti i soggetti, sono da ritenersi validi e vincolanti per le parti contraenti anche in caso di passaggio di armate della Repubblica di Firenze nel territorio del Regno delle Due Sicilie
Articolo III - del Commercio –
a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.
b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. I nomi dei mercanti debbono essere comunicati con un preavviso di 3 giorni dall'ingresso nei rispettivi territori in modo da far avere loro tutti i salvacondotti necessari per muoversi liberamente in ogni città dei due firmatari. I Prefetti possono, in caso di pericoli interni, negare tali permessi senza dover dare nessuna spiegazione in merito. In Caso di trasporto delle merci via nave le parti contraenti si impegnano a favorire l'attracco nei porti di destinazione, riducendo, se presenti, le tasse portuali del 20%. Eventuali arrotondamenti saranno calcolati per difetto. Le autorità competenti devono ricevere la richiesta di sbarco entro 12 ore dall'arrivo al porto, rispettando il seguente modulo:
- equipaggio e passeggeri imbarcati; - motivo del viaggio (mercanteggiare, visitare ecc); - periodo previsto di permanenza in porto - data prevista di partenza; - necessità di eventuali riparazioni in cantiere.
Solo dopo aver ricevuto il permesso d'attracco i capitani delle navi di entrambe le controparti potranno procedere allo sbarco.
c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Articolo IV - della Collaborazione Giuridica-
a) I Firmatari s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.
b) I Responsabili dei ministeri giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.
c) Per ogni altro aspetto della questione Giuridica, i Firmatari si rifanno al Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze del III Luglio dell'A.D. MCDLVIII.
Articolo V - della Cultura -
a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.
b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei Rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.
c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del Magnifico Rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno. La controparte si impegna ad assicurare almeno 10 ( dieci ) lezioni della materia in questione, nel corso di 10 ( dieci ) giorni dal momento in cui studenti e/o professori arrivano nella prima città del territorio ospitante. Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori o studenti ospiti ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante.
d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'Università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.
Articolo VI - della frontiera -
a) La frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Firenze inizia 2 ( due ) nodi dopo l'Aquila e 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano. Di conseguenza, sino a 2 ( due ) nodi dopo l' Aquila, il territorio appartiene alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie, mentre sino a 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano il territorio appartiene alla Republica di Firenze e quindi al Sacro Romano Impero.
b) La frontiera è inviolabile indi per cui, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze rinunciano sin da ora ad utilizzare la forza e le armi per modificare lo status quo dei nodi in favore dei propri stati.
c) Sarà possibile cambiare il confine degli stati firmatari solo dopo averne discusso e con il consenso di entrambe le controparti.
Articolo VII - della modifica del trattato -
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo VIII - rottura del trattato -
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .
c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato -
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, a partire dal giorno seguente la firma di tutti i dignitari, i quali si impegnano al rispetto del medesimo, con le loro terre ed i loro popoli.
Palazzo Reale di Napoli, 26 Agosto 1459
Per le Due Sicilie
Il Reggente
Il Ministro degli Esteri
Per Firenze
Il Signore di Firenze
Albatwo d'Altavilla
Il Gran Ciambellano
Riccardo d'Altavilla di Salerno
Abrogato a Castel Nuovo, Napoli, il XXIII Giorno di Novembre dell'anno 1461( Questione Relorenzo) | |
| | | Tancredis
Numero di messaggi : 2152 Residenza in RR : Piombino Data d'iscrizione : 05.06.10
| Titolo: Trattato Ambasciatori R2S 20.07.15 11:22 | |
| - Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE E DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Articolo primo
a) La Repubblica di Firenze riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano. Il Regno delle Due Sicilie riconosce La Repubblica di Firenze, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche.
b) L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie a Firenze è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze, composto dal Signore, dal Gran Ciambellano, dal Console e dall'Ambasciatore Fiorentino, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie. Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro Degli Esteri, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore del Regno delle Due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
b) La Repubblica di Firenze può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori e il Ministro degli Esteri, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Firenze. Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze, esclusi il Signore e il Gran Ciambellano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) a) La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Ministro degli Esteri e ambasciatori) del Regno delle Due Sicilie in conformità con le leggi locali. Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze(ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori)in conformità con le leggi locali.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Signore di Firenze può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Re del Regno delle Due Sicilie può esigere la partenza dell'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio delle Due Sicilie.
Articolo quarto
a) La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano/Ministro degli Esteri o dei Signori/Governatori stessi, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 5 Maggio 1457, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Fatto In Firenze il 16 Luglio 1463
Per La Repubblica di Firenze
Il Gran Ciambellano Pro Tempore e Console della Repubblica di Firenze
Per Il Regno delle due Sicilie
Re delle Due Sicilie Conte di Pescara Visconte di Penne Barone di Alanno
La Cancelliera del Regno delle Due Sicilie, S.S. Phryne Amaranda d'Arborea Baronessa Reale di Castiadas.
| |
| | | Tancredis
Numero di messaggi : 2152 Residenza in RR : Piombino Data d'iscrizione : 05.06.10
| Titolo: Trattato giudiziario Firenze/R2S 05.08.15 11:59 | |
| - Citazione :
TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Noi, Anassimene Cyrille Lèon d'Arborea, Re del Regno delle Due Sicilie Noi, Laetitia Helèna Merisi Borgia Malaspina Torlonia,Signora di Firenze
Guidati dalla nostra profonda fede in Aristotele con il nostro fermo desiderio di giustizia, coscienti che i delinquenti rifugiati nelle nostre rispettive province non possano e non debbano restare impuniti, rovinando i buoni rapporti tra i nostri due popoli, e desiderosi di avvicinare le nostre provincie in maniera solida e durevole, abbiamo redatto il trattato di Cooperazione Giudiziaria seguente:
Articolo Primo - Principi Generali:
I) Le Autorità legittime della Repubblica di Firenze, cosi come le Autorità legittime del Regno delle Due Sicilie, riconoscono all'interno dei loro rispettivi statuti i principi di indipendenza politica, territoriale e giudiziale.
II) Con la firma di questo trattato di cooperazione giudiziaria, le parti contraenti accettano che nessun malfattore, residente in uno dei due paesi, possa sottrarsi alla giustizia.
III) Il cittadino accusato in una delle due regioni firmatarie, verrà sottoposto alle leggi vigenti nel territorio ove ha commesso infrazione.
IV) In accordo alla regola “non bis in idem”, un individuo condannato da una delle Corti, non può essere condannato per lo stesso reato da parte dell’altra Corte.
V) Questo trattato è solo applicabile nel ristretto ambito della giustizia.
Articolo Secondo - Procedimento della Cooperazione:
Paragrafo Primo - Principi:
I) Si denomina “Principato/Regno querelante” il Principato o Regno dove si è prodotta la infrazione. Si denomina “Principato/Regno "ricevente" il Principato o Regno in cui si dovrà aprire il processo.
II) Una persona che ha intenzionalmente evaso la giustizia di una delle due parti firmatarie di questo trattato, sarà giudicata dalle autorità giudiziarie competenti del Principato o Regno in cui si rifugia, in totale cooperazione tra giudici e procuratori del Principato o Regno, seguendo il procedimento descritto di seguito:
III) L’accusato avrà sempre diritto alla difesa e a un processo equo.
Paragrafo Secondo - Procedimento:
I) In caso di fuga di un sospettato, il Pubblico Ministero del Principato o Regno querelante, presenterà una richiesta al Pubblico Ministero del Principato o Regno "ricevente", per far si che il processo sia iniziato e realizzato in tutti i modi possibili.
II) Il Pubblico Ministero del Principato o Regno querelante, compilerà un verbale di accusa completo per il Pubblico Ministero del Principato o Regno in cui si rifugia. Il verbale di accusa dovrà includere obbligatoriamente: - Il nome del sospettato. - Il delitto del quale lo si accusa, così come l’estratto del corpo legislativo che si infrange. - Le prove che evidenziano l’accusa.
III) Una volta che il verbale di accusa è stato inviato ed accettato, i due Pubblici Ministeri saranno obbligati a collaborare strettamente. Il Pubblico Ministero del Principato o Regno "ricevente" acquisirà gli atti del Pubblico Ministero "querelante". La richiesta di condanna dovrà essere approvata e quantificata di concerto con il Pubblico Ministero "querelante".
IV) Il Pubblico ministero "ricevente" comunicherà al suo omologo "querelante" l' integrità del processo man mano che questo si sviluppa.
V) La pena da applicare sarà decisa dal Principato o Regno dopo essere stata discussa da tutti e due i giudici. In caso di disaccordo, verrà privilegiata la decisione del giudice del Principato o Regno "querelante". Il verdetto dovrà menzionare che la pena si è decisa in virtù del Trattato di Collaborazione Giudiziale.
VI) Il calcolo del rimborso del bottino da parte del condannato o dei giorni di prigionia da scontare, sarà fatto in base al codice vigente nel Principato o Regno "ricevente".
Articolo Terzo - Cooperazione in materia di sicurezza:
I) Si richiede la piena cooperazione tra le autorità competenti col fine di garantire il rispetto mutuo delle leggi del Principato e Regno firmatari.
II) Questa collaborazione passa per la mutua divulgazione degli archivi e registri di fedine penali tanto del Regno delle Due Sicilie, come della Repubblica di Firenze, se questi esistono e se la situazione lo richiede.
III) Si richiede ugualmente lo scambio di informazione sui possibili gruppi armati e sospetti che potessero minacciare l'integrità di uno dei territori contraenti. La Repubblica di Firenze ed il Regno delle Due Sicilie si compromettono ad utilizzare una lista comune di criminali, dove le modificazioni saranno regolarmente comunicate tra uno ed un altro territorio.
Articolo Quarto - Disposizioni annesse:
Paragrafo Primo - Validità e compimento del presente trattato:
I) Il presente trattato entrerà in vigore a partire dalla sua firma e promulgazione nelle Taverne e nelle ambasciate rispettive del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Firenze. Dovrà essere bollata e firmata dalle due parti.
II) Il presente trattato è bilaterale e non è aperto all'adesione di altri Principato e/o Regni.
III) Il presente trattato potrà essere annullato in qualunque momento. Il Principato o Regno annullatore del trattato dovrà notificare per mezzo della pubblicazione di un comunicato all'altra parte firmataria. Il trattato continuerà ad essere in vigore tra il Principato ed il Regno fino alla fine di tutti i processi in corso.
Paragrafo Secondo - Dell'annullamento e modificazione del presente trattato:
I) Il presente trattato potrà essere abrogato dalle due parti contraenti per mezzo di una domanda di deroga:
- Invio di una lettera del Principe o Sovrano che desideri cancellare il trattato al suo omologo;
- Dichiarazione ufficiale affissa nelle taverne rispettive e nelle ambasciate corrispondenti.
II) La deroga sancirà la scadenza del trattato che smetterà di produrre i suoi effetti al giorno seguente della ricevuta dei verbali di deroga. Tuttavia, la deroga non fermerà nessun processo in corso dentro il Principato e Regno firmatari ed i giudizi saranno proseguiti.
III) Questo accordo sarà annullato in caso di guerra tra il Regno delle due Sicilie e la Repubblica di Firenze.
Firmato a Napoli il giorno XXI del mese VII , nell'anno del Signore MCDLXIII
Per il Regno delle Due Sicilie
Re delle Due Sicilie Conte di Pescara Visconte di Penne Barone di Alanno
La Cancelliera del Regno delle Due Sicilie, S.S. Phryne Amaranda d'Arborea Baronessa Reale di Castiadas.
Per la Repubblica di Firenze
Il Gran Ciambellano Pro Tempore e Console della Repubblica di Firenze
| |
| | | Contenuto sponsorizzato
| Titolo: Re: [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie | |
| |
| | | | [REGNO DUE SICILIE] Trattati tra Firenze ed il Regno delle Due Sicilie | |
|
Argomenti simili | |
|
| Permessi in questa sezione del forum: | Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
| |
| |
| Consiglio della Repubblica di Firenze |
Il Consiglio del principato
|
|