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 PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA

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Chikka




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MessaggioTitolo: PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA   PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA Empty06.11.10 23:23

Citazione :
[rp]PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA

Nella loro grande saggezza, Roberto "Robyf" Federico de' Montemayor, Doge della Repubblica di Genova, e Simone "Simo84" de Medici, Signore della Repubblica di Firenze, Visconte di Montaione, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli della Repubblica di Firenze e della Superba Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare una fruttuosa e prospera collaborazione all'insegna del mantenimento della pace e della prosperità delle popolazioni italiche.

Articolo I del riconoscimento della Sovranità sui territori

La Repubblica di Genova riconosce la Signoria di Firenze come unica avente diritto e sovrana sui territori fiorentini
La Signoria di Firenze riconosce la Repubblica di Genova come unica avente diritto e sovrana sui territori genovesi..
I territori riconosciuti sono quelli all'atto della firma del Documento..

Articolo II - della non aggressione e della mutua difesa

a) Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.

b) I Firmatari garantiscono reciprocamente l'inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

c) Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità degli altri firmatari.

d) Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia, un Regno terzo, o da un gruppo eversivo, le altre Parte Contraenti si impegnano ad intervenire contro l'aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III- degli impegni in caso di conflitto della controparte

a)Le Parti Contraenti si impegnano a consultare gli altri firmatari prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza.
Il presente trattato si considera decaduto qualora uno dei firmatari, nonostante il parere contrario dell'altro, dichiarasse guerra ad un terzo o producesse atti tali che portino al giusto coinvolgimento in un conflitto; il decadimento avrà luogo nel momento in cui la dichiarazione di partecipazione al conflitto verrà resa pubblica, in tal caso non verrà richiesto niente a titolo di risarcimento.

b) Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto invasivo che oppone un firmatario ad una parte terza, attraverso l'unione condivisa e convinta degli Stati Maggiori per una più profiqua e prospera collaborazione.

c) Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l'accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con uno o più firmatari.

d) Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) a terzi in conflitto con uno dei stati membri di quest'alleanza.

Articolo IV ; della firma di trattati con terzi

a) Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.

b) Le parti contraenti si impegnano a consultare gli altri firmatari prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un'altra provincia italica.

c) Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati alle altre parti.

Articolo V ; della libera circolazione

a) Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi, con l'unica eccezione del caso di frontiere chiuse.

b) Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente, motivando la richiesta.
Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione contraria alla richiesta o ritardare il transito per motivate ragioni entro e non oltre 4 giorni dalla richiesta.

Articolo VI ; della cooperazione economica

a) Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso le altre.

b) Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio, Ministri delle Miniere e Sceriffi al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile e lo scambio di risorse tra i tre stati.

Articolo VII - della cultura e dell'informazione

a) Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.

b) Le Parti contraenti si impegnano a condividere nelle stanze diplomatiche preposte ogni notizia, informazione o fatto che possa essere considerato rilevante per il mantenimento della pace e delle relazioni sul territorio nazionale e internazionale.

c) Le Parti contraenti si impegnano fin da subito a favorire gli scambi universitari per una profiqua e prospera collaborazione culturale sulla supervisione dei Rettori preposti.

Articolo VIII Della Marina militare e mercantile

a) Le parti contraenti hanno facoltà di richiedere la costruzione di navi mercantili e navi da guerra.

b) Le navi da guerra devono essere ad uso esclusivo e sotto il diretto controllo dello stato.

c) E' posto un divieto ai cittadini privati e ordini militari non riconosciuti in uno dei due stati firmatari.

d) Le parti contraenti si impegnano a combattere ogni tentativo di pirateria con ogni mezzo disponibile.

e) L'annullamento del trattato prevede la restituzione delle navi mercantili e da guerra costruite dalla controparte ad un prezzo ridotto del 50% del totale a titolo di risarcimento.

f) Il Regno commissionante si rende putabile per ogni danno, atto illecito o aggressione volontariamente o involontariamente commessa dal vascello commissionato e dal suo equipaggio, contro cittadini e proprieta' della opposta parte signataria del contratto di acquisto, sia per mare che per terra.
Tale putabilita' sara' mantenuta "ad infinitum", anche in evento di una rivendita a terzi del suddetto vascello da guerra.
In caso uno dei due alleati qui menzionati desiderasse rivendere un vascello comperato dall'altro, detto alleato dovra' avvertire per tempo l'altro - prima della vendita - e rendergli noto il nome dell'acquirente.
Il costruttore del vascello avra' diritto di veto alla transazione, ma in tale caso avra' obbligazione di ricomprarlo dal commissionante, ad un prezzo ribassato rispetto a quello di acquisto.

Articolo IX ; del mancato rispetto del trattato

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito richiede che le parti in essere costituiscano un tavolo diplomatico per ripristinare lo status quo. Laddove non vi sia più compromesso per proseguire l'alleanza saranno valutate le responsabilità oggettive dei contraenti e valutato un risarcimento non superiore alla produzione settimanale delle miniere d'oro del rispettivo territorio.

Articolo X ; disposizioni finali

a) Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

b) Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

c) In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia alle altre Parti Contraenti, specificando le reali motivazioni per l'annullamento
Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

d) Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.

Firmato a Genova, il 3 settembre 1458

Per la Repubblica di Genova:

Roberto Federico de' Montemayor, detto "Robyf"
Doge della Repubblica di Genova

PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA Genverzn8PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA Robyfverde


Isabella d'Altavilla, detta "Ladyvioletta"
Gran Ciambellano genovese

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Ruggero d'Altavilla, detto "Margab"
Ambasciatore genovese presso la Repubblica fiorentina

Per la Repubblica di Firenze:

Simone de Medici
Signore di Firenze
Visconte di Montaione

Albatwo d'Altavilla
Gran Ciambellano

PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA Verdi2oh6

Isabella Sofia Volturi in Merisi
Ambasciatore a Genova
PATTO D'ALLEANZA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI GENOVA Artemisiaverde

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