Chikka
Numero di messaggi : 102 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 02.11.09
| Titolo: Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze 24.11.10 11:48 | |
| [rp] - Citazione :
- Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze.
Nella loro grande saggezza, Hemmet Jax Della Groana, Re delle Due Sicilie e Riccardo d'Altavilla di Salerno, Signore di Firenze, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I - del principio di cooperazione Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo III - della procedura di giudizio Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.
Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.
Articolo V - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo VI - della richiesta Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Citazione: Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui:
Articolo VII - dei termini di giudizio Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.
Articolo VIII - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo IX - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo X - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Firenze il 03 luglio 1458
In nome del Regno delle Due Sicilie:
Hemmet Jax della Groana, detto Hemmet_jax, Re delle Due Sicilie, Conte di Caserta, Barone di Catel Morrone
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey Cancelliere del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano
Riccardo Federico D'Oria, detto Riccardoix, Ciambellano Reale delle Due Sicilie, Conte di Amatrice
Ferenç Petrus Vasa, Ambasciatore Duosiciliano
In nome della Repubblica di Firenze:
Riccardo d'Altavilla di Salerno detto Anubi71, Signore di Firenze, Conte di Castiglione Mondiglio
Gabrieli degli Ubertini, Gran Ciambellano
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