| | *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* | |
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Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:51 | |
| Di seguito verranno riportati tutti i trattati Riguardanti gli Statuti degli Ambasciatori tra Firenze e altri Stati. | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:52 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze ed il Regno delle Due Sicilie - Citazione :
- Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Firenze è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie. Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze nel Regno delle due Sicilie, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Firenze, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.
Articolo quarto
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie. Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Firenze il 5 Maggio 1457
Per la Repubblica Fiorentina:
Amina "AmyAmy" Pucci Guerra, Signora di Firenze Don Enricovii d’Altavilla, Ciambellano di Firenze Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie
Per il Regno delle Due Sicilie: Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale Beatrice Yvanka Aleramica del Monferrato, Ambasciatrice siciliana presso la Repubblica Fiorentina
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:52 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze e la Serenissima Repubblica di Venezia - Citazione :
- Articolo primo
I. La Repubblica fiorentina riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica indipendente e sovrana. La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la Repubblica fiorentina come Repubblica indipendente del Sacro Romano Impero Germanico.
II. L'ambasciata della Repubblica fiorentina a Venezia è considerata territorio sovrano della Repubblica fiorentina. L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia a Firenze è considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia.
Articolo secondo
I.Il Corpo Diplomatico fiorentino, costituito dal Signore di Firenze, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore, gode dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia. I.Il Corpo Diplomatico veneziano, costituito dal Doge di Venezia, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dal Consigliere di Legazione, gode dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica fiorentina.
II. La Repubblica fiorentina può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica fiorentina. La Serenissima Repubblica di Venezia può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica fiorentina, esclusi il Signore e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.
III. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
IV. Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
In caso di grave crisi diplomatica, il Signore della Repubblica fiorentina può richiamare in Patria per consultazioni i propri rappresentanti diplomatici e si riserva il diritto di esigere la partenza dei rappresentanti diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia. I rappresentanti diplomatici dispongono quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica fiorentina.
In caso di grave crisi diplomatica, il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia può richiamare in Patria per consultazioni i propri rappresentanti diplomatici e si riserva il diritto di esigere la partenza dei rappresentanti diplomatici della Repubblica fiorentina. I rappresentanti diplomatici dispongono quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Serenissima Repubblica di Venezia.
Articolo quarto
La Repubblica fiorentina autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia. La Serenissima Repubblica di Venezia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio del Corpo Diplomatico della Repubblica fiorentina.
Articolo quinto
I. La Repubblica fiorentina si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica fiorentina su tutto il suo territorio e in ogni situazione. II. La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Fatto a Firenze, il 08 Marzo 1457
Per la Repubblica di Firenze: Luca Pitti detto Osvaldo Signore di Firenze Enrico D'Altavilla Ciambellano della Repubblica di Firenze Artemisia Borromeo de La Riva Dama di Gounod ambasciatrice Fiorentina presso la Serenissima Repubblica di Venezia
Per La Repubblica di Venezia: Alessiomagno Ridolfi, Barone di Colle d'Isola, Doge della Serenissima Repubblica di Venezia
Cangrande III Della Scala, Barone di Ripafratta, Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia Ludovico I Della Scala detto Nicuz consigliere di legazione della Serenissima Repubblica di Venezia presso la Repubblica di Firenze
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:53 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Modena - Citazione :
- Articolo primo
1.1 L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena, ivi compreso il forum (nei topic gdr). L'ambasciatore di Modena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze, ivi compreso il forum (nei topic gdr).
1.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze a Modena, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Modena a Firenze, il Principe del Ducato di Modena può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo secondo 2.1 In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciatore di Modena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Modena può esigere la partenza dall'ambasciatore di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Modena.
2.2 Nel caso in cui sia stato commesso dall'ambasciatore di Firenze un crimine particolarmente grave che lede alla sovrana autorità del Consiglio, o alla coesione del Ducato di Modena, il Principe del Ducato di Modena si riserva il diritto di processare suddetto ambasciatore per Alto Tradimento. Nel caso in cui sia stato commesso dall'ambasciatore di Modena un crimine particolarmente grave che lede alla sovrana autorità del Consiglio, o alla coesione della Repubblica di Firenze, il Principe della Repubblica di Firenze si riserva il diritto di processare suddetto ambasciatore per Alto Tradimento.
Articolo terzo La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Modena. Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.
Articolo quarto 4.1 La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
4.2 L'ambasciatore di Firenze può richiedere al Principe del Ducato di Modena di usufruire dei servigi di una scorta armata, oppure può chiedere l'autorizzazione per viaggiare con una scorta armata non composta da soldati del Ducato Ospite. Il Principe può rifiutare tali possibilità, motivando la sua risposta. L'ambasciatore di Modena può richiedere al Principe della Repubblica di Firenze di usufruire dei servigi di una scorta armata, oppure può chiedere l'autorizzazione per viaggiare con una scorta armata non composta da soldati del Ducato Ospite. Il Principe può rifiutare tali possibilità, motivando la sua risposta.
4.3 Se l'ambasciatore di Firenze viene aggredito durante un viaggio nel territorio del Ducato di Modena da alcuni banditi, il precedente rifiuto da parte del Principe del Ducato di Modena di accordargli una scorta armata non costituisce una aggravante, e neanche una causa di esclusione della responsabilità per tale avvenimento. Se l'ambasciatore di Modena viene aggredito durante un viaggio nel territorio della Repubblica di Firenze da alcuni banditi, il precedente rifiuto da parte del Principe della Repubblica di Firenze di accordargli una scorta armata non costituisce una aggravante, e neanche una causa di esclusione della responsabilità per tale avvenimento.
Articolo quinto Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Firenze il 09/07/1456
Per la Repubblica di Firenze: Kro, Signore di Firenze Jean de Roland, ambasciatore della Repubblica di Firenze
Per il Ducato di Modena Giovanni Marcolando Borromeo, Duca Di Modena HomeRunner, Gran Ciambellano del Ducato di Modena
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:53 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Genova - Citazione :
- Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze a Genova è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata della Repubblica di Genova a Firenze è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. L'ambasciatore di Genova dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze a Genova, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Genova a Firenze, il Principe della Repubblica di Genova può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata di Genova. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Genova può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Genova.
Articolo quarto
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Fatto a Genova,il 5/6/1456
Per la Repubblica di Firenze: Kro, Signore di Firenze L@dyHawk, Ambasciatore presso la Repubblica di Genova
Per La Repubblica di Genova: Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco,Doge di Genova Lucaferri Imperiale,Ambasciatore presso la Repubblica fiorentina
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:54 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena - Citazione :
- Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze a Siena è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata della Repubblica di Siena a Firenze è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena. Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena. L'ambasciatore di Siena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze a Siena, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Siena a Firenze, il Principe della Repubblica di Siena può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Siena può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.
Articolo quarto
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Siena. La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. La Repubblica di Siena si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Firenze il 20 febbraio 1457
Per la Repubblica Fiorentina:
Osvaldo della Groana, Signore di Firenze Enrico D'Altavilla, Ciambellano di Firenze Vidkun 'Quizquiz' Sigurdsson, Ambasciatore fiorentino presso Siena
Stefano D'Oria ," Evermaxiii", Conte di Sticciano , Signore di Siena Annetta Sforza , "Hann", Ciambellano della Repubblica di Siena
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 14:54 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori fra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Milano - Citazione :
- Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica di Firenze è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore della Repubblica di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano. L'ambasciatore del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'Ambasciatore della Repubblica di Firenze nel Ducato di Milano, il Signore della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'Ambasciatore del Ducato di Milano nella Repubblica di Firenze, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di "necessità imminente" (in caso di Guerra all'interno del Ducato/Repubblica che ospita l'Ambasciatore oppure in caso di reato da parte dell'Ambasciatore), il Signore della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dell'Ambasciatore del Ducato di Milano. In caso di "necessità imminente" (in caso di Guerra all'interno del Ducato/Repubblica che ospita l'Ambasciatore oppure in caso di reato da parte dell'Ambasciatore), il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'Ambasciata della Repubblica di Firenze. L'Ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Ducato di Milano.
Articolo quarto
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'Ambasciatore del Ducato di Milano. Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'Ambasciatore della Repubblica di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'Ambasciatore del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore della Repubblica di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se uno dei due firmatari (Ducato o Repubblica) desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Milano il 19 maggio 1456
In nome del Ducato di Milano:
Pierluigi, Duca di Milano Massimiliano II Sforza, Kalton, Ciambellano del Ducato di Milano
In nome della Repubblica di Firenze:
Kro, Signore di Firenze Tara Visconti, Ambasciatrice della Repubblica di Firenze
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* 04.09.12 15:06 | |
| Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori fra la Repubblica di Firenze e la Contea di Provenza - Citazione :
- TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DELLA REPUBBLICA FIORENTINA E LA CONTEA DI PROVENZA.
Articolo primo
L'ambasciata della Repubblica di Firenze in Provenza è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze. L'ambasciata della Contea di Provenza a Firenze è considerata territorio sovrano della Contea di Provenza.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Contea di Provenza. L'ambasciatore di Provenza dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica fiorentina.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze in Provenza, il Principe fiorentino può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Provenza a Firenze il Conte di Provenza può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica Fiorentina può esigere la partenza dell'ambasciata di Provenza. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze. In caso di necessità imminente, il Conte di Provenza può esigere la partenza dell'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Provenza.
Articolo quarto
La Repubblica Fiorentina autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Provenza. La Contea di Provenza autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.
Articolo quinto
La Repubblica Fiorentina si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Provenza su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. La Contea di Provenza si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se uno dei due Stati firmatari desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro Stato. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Il presente trattato è scritto in tre versioni, una italiana, una inglese e una francese. Le tre versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Firmato a Firenze, il 13/9/1458
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci Principessa di Firenze
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi Granciambellano
Dante Alighieri Ambasciatore in Provenza
Per rappresentare la Contea di Provenza:
Contessa di Provenza Libre
..Chancelière du MAO [/rp]
TREATY REGARDING THE STATUTE OF THE AMBASSADORS FLORENCE AND PROVENCE
Art. 1
a) The Republic of Florence recognizes the County of Provence, its institutions and its dignitaries, as an independent, autonomous and sovereign country, part of the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. The County of Provence recognizes the Repubblic of Florence, its institutions and its dignitaries, as an independent, autonomous and sovereign country, part of the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
b) The embassy of Florence in the County of Provence is considered sovereign territory of the Florence. The embassy of County of Provence in Florence, is considered sovereign territory of the County of Provence.
Art. 2
a) The Diplomatic Corps of the repubblic of Florence, composed by the Duke, the Gran Chamberlain, the Console and the Ambassador of Florence, has the diplomatic immunity on the whole territory defined belonging to Provence. The Diplomatic Corps of Provence, composed by the Count, the Gran Chamberlain, the Chancellor and the Ambassador of Provence has the diplomatic immunity on the whole territory defined belonging to Florence.
b) The Lord of Florence can declare a member of the Diplomatic Corps of the Provence, excluded the Prince and the Gran Chamberlain, "not welcome person". This involves the decadence for such member from the status of diplomatic representative in Florence. The Count of Provence can declare a member of the Diplomatic Corps of Florence, excluded the Duke and the Gran Chamberlain, "not welcome person". This involves the decadence for such member from the status of diplomatic representative in Provence. In such case the "not welcome person" has a week to go out of the territory giving hospitality.
c) For diplomatic immunity one intends a recognized privileged subjective juridical situation and guaranteed to some subjects in consideration of their position and institutional function. The effects of the immunities are referable to the fact that this person can’t be judged for all the crimes excluded those foreseen in the following paragraph.
d) For the crimes like as brigandage, assault to the town hall or to the Castle of the capital, the diplomatic representatives of both the contractors are actionable and they will be judged according to the laws effective in the guest province.
Art. 3
a) Florence authorizes the free circulation on all of its territory of the Diplomatic Corps (where for Diplomatic Corps is intended the Gran Chamberlain and the Ambassadors) of Provence. Provence authorizes the free circulation on all of its territory of the Diplomatic Corps of the Florence (where for Diplomatic body is intended the Gran Chamberlain and the Ambassadors).
b) In case of closing of the Frontiers of one of the contracting parts, the Diplomatic Corps will have to give confirmation of his own presence to the Prefect and the Captain of the guest province who will also have to assure the safety of the foreign Diplomats. The Diplomatic Corps before completing every action has to receive a pm of reading of the communication.
c) In case of imminent necessity, the Lord of Florence can demand the departure from the Embassy of Provence. The ambassador has therefore a week to leave the territory of Florence. In case of imminent necessity, Lord of Provence can demand the departure of the Embassy of Florence. The ambassador has therefore a week to leave the territory of Provence.
Art. 4
a) Florence applies itself to protect and to help the Diplomatic Corps of Provence on all of its territory and in every situation. Provence applies itself to protect and to help the Diplomatic Corps of Florence on all of its territory and in every situation.
b) The person of the diplomatic representative, recognized as such from the nomination of the Gran Chamberlain or of the Duke himself, is considered inviolable. An attack against him/her or thre missed suitable protection from the guest province constitutes a serious offense to the counterpart.
Art. 5
a) If one of signatory States wishes to annul the present Treaty, it necessarily has to make written declaration of it to the other province. The Treaty will be then considered ended a week after the receipt of the aforesaid communication.
b) Present Treaty is written in tree versions, one in Italian, one in English and one in French. The tree versions have got the same value and effect.
Firmato a Firenze, il 13/9/1458
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci Principessa di Firenze
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi Granciambellano
Dante Alighieri Ambasciatore in Provenza
To represent the County of Provence:
Countess of Free Provence
..Chancelière du MAO [/rp]
TRAITE PORTANT SUR LE STATUT DES AMBASSADEURS DE FLORENCE ET DE PROVENCE
Article Premier:
L'ambassade de la République de Florence en Provence est considérée comme faisant partie du territoire souverain de la République de Florence. L'ambassade du Comtè de Provence à Florence est considérée comme faisant partie du territoire souverain du Comtè de Provence.
Article Deuxième
Article 2.1 L'ambassadeur de Florence dispose de l'immunité diplomatique sur l'ensemble du territoire défini comme appartenant au Comtè de Provence. L'ambassadeur de Provence dispose de l'immunité diplomatique sur l'ensemble du territoire défini comme appartenant au la République de Florence.
Article 2.2 En cas de faute grave avérée de l'ambassadeur de Florence en Provence, le Prince de Florence peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé. En cas de faute grave avérée de l'ambassadeur de Provence à Florence, le Comnte de Provence peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé.
Article Troisième
En cas de nécessité imminente, le Prince de Florence peut exiger le départ de l'ambassade Provençal. L'ambassadeur dispose alors d'un délai d'une semaine pour quitter le territoire de Florence. En cas de nécessité imminente, le Comte de Provence peut exiger le départ de l'ambassade Florentin. L'ambassadeur dispose alors d'un délai d'une semaine pour quitter le territoire de Provence.
Article Quatrième
Le Prince de Florence autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur de Provence. Le Comte de Provence autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur du la République de Florence.
Article Cinquième
La République de Florence s'engage à protéger et aider l'ambassadeur de Provence sur l'ensemble de son territoire en toutes situations dans la mesure de ses possibilités, et même si celui-ci n'en formule pas la demande. Le Comtè de Provence s'engage à protéger et aider l'ambassadeur de la Rèpublique de Florence sur l'ensemble de son territoire en toutes situations dans la mesure de ses possibilités, et même si celui-ci n'en formule pas la demande.
Article Sixième
Si l'un des deux états signataires désirait faire annuler le présent traité, il lui faudrait nécessairement en faire la déclaration par écrit à l'autre ètats. Le traité serait dès lors caduc une semaine après la réception dudit courrier.
Le présent traité est écrit en trois versions, une italienne, une anglais et une française. Les trois versions ont la même valeur et efficacité.
Firmato a Firenze, il 13/9/1458
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci Principessa di Firenze
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi Granciambellano
Dante Alighieri, Ambasciatore in Provenza
Pour représenter le Comté de Provence
Comtesse de Provence Libre
..Chancelière du MAO
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| Titolo: Re: *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* | |
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| | | | *[ARCHIVIO: STATUTI AMBASCIATORI]* | |
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