| | [SANTA SEDE]Trattati tra Firenze e Chiesa Aristotelica Romana | |
| | Autore | Messaggio |
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anubi71
Numero di messaggi : 5028 Età : 52 Residenza in RR : Pisa Data d'iscrizione : 04.02.09
| Titolo: Trattato tra la Guardia Episcopale e la Repubblica di Firenze 17.04.12 8:58 | |
| Trattato tra la Guardia Episcopale e la Repubblica di Firenze - Citazione :
- Per la grazia dell'Altissimo,
Nella volontà di rafforzare i legami reciproci che li uniscono, Nell'augurio di rinnovare l'amicizia reciproca, Conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate, Conformemente alle leggi della Repubblica Fiorentina, Conformemente al Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Romana e la Repubblica di Firenze, La Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica hanno discusso e ratificato il seguente Concordato:
I. Della Guardia Episcopale nella Repubblica Fiorentina I.1 Della competenza territoriale Viene riconosciuta l'autorità ecclesiastica della Guardia Episcopale nel territorio della Repubblica Fiorentina, per la Provincia Ecclesiastica di Pisa, Firenze, Siena e del Vicariato di Roma (per le diocesi insistenti sul territorio repubblicano). A queste Provincie Ecclesiastiche corrispondeono la Vidamia di Pisa,Firenze, Siena e Roma. La Guardia Episcopale riconosce l'autorità temporale della Repubblica di Firenze, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo repubblicano e urbano.
I.2 Delle missioni La Guardia Episcopale, parte integrante delle Sante Armate dirette dal Cardinale Conestabile di Roma, ha per postulato la difesa dei precetti di Aristotele costitutivi della Vera Fede, la Chiesa Aristotelica, i suoi rappresentanti e tutti i fedeli.
I.2.1 E' responsabile della protezione dei luoghi di culto, degli edifici e dei cimiteri della Chiesa Aristotelica, così come di quella dei fedeli durante raduni religiosi. E' anche responsabile della protezione del clero della Chiesa Aristotelica e dei loro delegati. In più è incaricata di scortarli durante i loro viaggi, dentro e fuori la Provincia.
I.2.2 Collabora attivamente per il mantenimento della pace e del bene comune.
I.3 Dell'organizzazione I.3.1 Funzionamento Il Vidame di Pisa e/o Firenze o suo pari sono i governatore militare, per quanto concerne la Guardia Episcopale, della Provincia Ecclesiastica di Pisa e Firenze. Essi rendono conto del loro operato al Prefetto dei Vidami e al Prefetto Aggiunto dei Vidami.
Il sistema gerarchico applicato nella Guardia Episcopale è il seguente: - Asp. Vidame, Vidame o Vice Dominus Veteranus - Capitano Episcopale - Luogotenenti di Diocesi - Maggiori - Sergenti - Cadetti Ogni posizione è dettagliata nel Diritto Canonico relativo alle Sante Armate.
II. Delle relazioni tra la Guardia Episcopale e la Repubblica Fiorentina Al fine di stabilire una comunicazione ottimale, un ufficio di collegamento sarà aperto per accogliere gli scambi tra la Repubblica Fiorentina e la Guardia Episcopale. Questo ufficio sarà accessibile al Duca, al Capitano e al Conestabile delle Sante Armate, al Prefetto dei Vidami, al Prefetto Aggiunto dei Vidami, al Vidame di Firenze e/o Pisa o suo pari, ad un suo vice ed al Nunzio Apostolico e per la Repubblica Fiorentina sarà aperto al Principe, al Capitano, al Prefetto, Gran Ciambellano, al 1°Maresciallo ed all'Ammiraglio
II.1 Delle autorizzazioni II.1.1 Libera circolazione La Repubblica Fiorentina riconosce alla Guardia Episcopale il diritto di costituire un esercito nella Provincia Ecclesiastica di Pisa e/o Firenze, con previa autorizzazione scritta ricevuta dopo richiesta ufficiale, tale risposta verrà data entro 48h dalla richiesta, firmata dal Principe e controfirmata dal Consiglio.
Il Prefetto ed il Capitano della Repubblica di Firenze si impegnano ad inserire, tutti componenti della Guardia Episcopale entro 24 ore dalla loro notifica tra coloro che sono nelle liste salvacondotti di ogni esercito repubblicano o città che necessiti di permessi, tranne per la Capitale ove sarà necessaria autorizzazione preventiva che sarà concessa o negata entro 24 ore dalla richiesta, qual ora vi sia in vigore un decreto di chiusura delle porte L'inserimento è permanente e confermato per tutti gli eserciti qual'ora i membri richiedenti siano riconducibili alle liste menzionate in II 3.2.
II.1.2 Dogana La Guardia Episcopale si impegna a rispettare i permessi doganali secondo le leggi correnti della Repubblica Fiorentina.
II.2 Dei compiti della Guardia Episcopale II.2.1 La Guardia Episcopale riconosce l'autorità temporale del Principe della Repubblica Fiorentina, fintanto che lui riconoscerà la Chiesa Aristotelica come la sola Chiesa ufficiale e rispetterà il suo Dogma, il Diritto Canonico, il Concordato con la Chiesa ed il presente Concordato.
II.3 Della collaborazione tra la Guardia Episcopale e l'Esercito della Repubblica Fiorentina II.3.1 L'Esercito della Repubblica Fiorentina si impegna a collaborare pienamente con la Guardia Episcopale, compresi lo scambio di informazioni e l'eventuale partecipazione alla lotta contro le minacce alla Santa Chiesa.
II.3.2 La Guardia Episcopale si impegna a: - depositare qualora richiesto dalla Repubblica di Firenza la lista dei membri della GE attualmente attivi nelle scorte in quel momento. - la difesa della capitale o di qualsiasi altra città su richiesta del Principe tramite esercito, nel caso in cui non sia in missione, o tramite gruppi armati se vi sia disponibilità confermata dal Vidame di Pisa e/o Firenze ed autorizzata dal Prefetto dei Vidami.
II.3.3 In caso di mobilitazione generale delle Sante Armate, dichiarato dal Cardinale Conestabile, dal Prefetto dei Vidami o dal Prefetto Aggiunto dei Vidami, o su esplicito veto del Prefetto dei Vidami tutte le collaborazioni verranno automaticamente sospese conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate. Parimenti ne avra' diritto la Repubblica Fiorentina.
III Dei Rapporti della Guardia Episcopale con la Giustizia III.1 Dei Rapporti della Guardia Episcopale con la Giustizia I membri della Guardia Episcopale, dalla semplice Guardia al Vidame o suo pari, non beneficiano di alcuna immunita'.
III.1.1 Infrazioni delle Leggi Repubblicane In caso di infrazioni delle Leggi Repubblicane, i membri indagati della Guardia Episcopale saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica Fiorentina, come definito dalle leggi in vigore. Le autorita' giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame o suo pari responsabile l'azione intrapresa.
III.1.2In caso di violazione del diritto canonico In caso di violazioni sul diritto canonico relativo alle Sante Armate, il membro indagatato della Guardia episcopale sarà presentato dinanzi alla sezione disciplinare della suddetta Guardia.
IV Della Marina militare e mercantile La Guardia Episcopale si impegna a fornire un elenco delle imbarcazioni in suo possesso presso la Repubblica che si impegna a garantire l'attracco prioritario, dopo regolare domanda in dogana, in uno qualsiasi dei suoi porti, nel minor tempo possibile dalla richiesta. IV.1 Della marina militare IV.1.2 La Guardia Episcopale non potrà attraccare con navi militari presso i porti della Repubblica se non dopo espressa richiesta al prefetto e nel numero non superiore ad una nave e per un solo porto, salvo deroghe.
IV.1.3 Le parti contraenti si impegnano a combattere ogni tentativo di pirateria con ogni mezzo disponibile.
IV.2 Della marina mercantile IV.2.1 Attracco in ogni porto della controparte con diritto a commissionare lavori di riparazione. Le autorità competenti devono ricevere la richiesta di sbarco entro 12 ore dall'arrivo al porto, rispettando il seguente modulo:
- equipaggio e passeggeri imbarcati; - motivo del viaggio (mercanteggiare, visitare ecc); - periodo previsto di permanenza in porto - data prevista di partenza; - necessità di eventuali riparazioni in cantiere.
Solo dopo aver ricevuto il permesso d'attracco i capitani delle navi di entrambe le controparti potranno procedere allo sbarco. In caso che la Guardia Episcopale effettui missioni in luoghi con cui la Repubblica fiorentina abbia interessi commerciali, la Guardia Episcopale concede l'utilizzo della stiva delle proprie navi per il trasporto di merci destinate al commercio con quelle città; il capitano della nave si farà carico del mandato, e lo riconsegnerà al suo ritorno al termine della missione.
Alle navi mercantili e militari, disciplinate da questo Concordato, e solo quando vi è una dichiarazione del Vidame competente per territorio che ne attesti la partecipazione ad una missione per la Santa Chiesa Aristotelica, è riconosciuta l'esenzione da ogni genere di tassa portuale.
IV.2.2 Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
V Della rottura del Concordato V.1 Il Concordato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Concordato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il Concordato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il Concordato in questione . V.2 Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente Concordato sarà considerato nullo. V.3 Il contraente che desidera porre fine al presente Concordato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso l'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
VI. Del contenuto del presente Concordato VI.1 Il presente Concordato non è limitato nel tempo. VI.2 I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo Concordato VI.3 Il presente Concordato è soggetto al Diritto Canonico, qualsiasi modifica a quest'ultimo comporterà di fatto la modifica del presente Concordato. VI.4 Per consenso reciproco, la riscrittura del Concordato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. Il nuovo testo dovrà essere nuovamente sottoposto all’approvazione di entrambi i paesi contraenti. Nel periodo di riscrittura o modifica il vecchio Concordato sarà sempre valido.
Lì, 31 Marzo 1460
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
S.E. James Bellarmino Signore di Firenze
S.G. Riccardo d'Altavilla di Salerno Conte di Castiglione Mondiglio e Monte Scudaio Cavaliere di Benemerenza della Repubblica Fiorentina Gran Ciambellano di Firenze
S.E. Aurora Celeste Di Luna Ambasciatrice della Repubblica di Firenze
In rappresentanza della Santa Chiesa Aristotelica:
Il Rappresentante della Congregazione delle Sante Armate: Monsignor Tridinum Borgia delle Fiamme Ardenti Primo Cancvelliere della Guardia Episcopale Italica Segretario Giuridico della Guardia Episcopale Italica Maggiore Episcopale della Vidamia di Siena
Il Rappresentante della Congregazione degli Affari del Secolo + Monsignore Stefano M.L. de' Giustiniani Borgia di Coldimosso + Vicario Generale di Pisa Nunzio Apostolico per Firenze Procuratore Ecclesiastico Generale Aggiunto per la zona Italica Imperiale Dignitario dell'Ordine Domenicano Presbitero di Lucca
L'Arcivescovo di Firenze S.E. Mons. Jean Leonard De-la-Roche Borgia + Arcivescovo Metropolita di Firenze + Missus Inquisitionis + Teologo del Santo Uffizio + Priore dell'Abbazia Cistercense di Fornovo + Viceprefetto Italofono della Bibliomelia + Gran Professore della Confraternitas Exorcistis
L'Arcivescovo di Pisa S.E. Mons. Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci Primate Imperiale Arcivescovo Metropolita di Pisa Missus Inquisitionis
L'Arcivescovo di Siena S.E. Monsignor Valentino Borgia, detto "Astuzia"
L'Arcivescovo Vicario di Roma S.E. Filippo Benedetto Spadalfieri Borgia da Pontiregi Cardinale Elettore Romano Vice Cancelliere della Congregazione per la diffusione della fede Vicarius Urbis Prefetto dei vidami della Guardia Episcopale
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| | | sirlancilotto
Numero di messaggi : 168 Età : 37 Residenza in RR : Montevarchi Data d'iscrizione : 17.04.14
| Titolo: [SANTA SEDE]Trattati tra Firenze e Chiesa Aristotelica Romana 12.06.14 18:36 | |
| - Citazione :
- [rp]
- Citazione :
- Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Romana e la Repubblica di Firenze
Con la presente la Repubblica di Firenze ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Firenze come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Firenze o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
Nel caso in cui le condizioni indicate dalle cinque sezioni del Concordato vengano a mancare, e che pertanto lo spirito e la normativa del Concordato vengano contraddetti, si dovrà indire al più presto una riunione amichevole a cui parteciperanno le rappresentative della Repubblica di Firenze e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti i Laici ed i Chierici che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni delle cinque sezioni del Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale, può decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.
- Citazione :
Precisazioni:
Siano considerati eterodossi tutti coloro che:
- Palesano in pubblico la propria appartenenza ad una Eresia non-Tollerata od ad uno Scisma non-Tollerato (Spinozismo ed Averroismo sono eterodossie tollerate nei limiti e nelle forme del Diritto Canonico e del presente concordato).
- Sono Scomunicati o Interdetti dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana o dalle Santissima Inqisizione.
- Celebrano culti Pagani o professano in pubblico di credere a più di una divinità.
- Affermano in pubblico la non-esistenza di alcuna divinità.
IG = In Gratibus = In Game RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)
Tale Concordato entra in vigore alla sua ratifica, e tale entrata in vigore annulla ogni precedente Concordato tra la Repubblica di Firenze e la Santa Chiesa Aristotelica.
- Citazione :
- I - Il ruolo della Chiesa nella Repubblica di Firenze.
I.1 - Il presente Concordato fa dell'Aristotelismo la religione ufficiale della Repubblica di Firenze. La Repubblica di Firenze riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede. La Repubblica di Firenze riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.
I.2 - Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Firenze.
- I.2 bis: Tuttavia, è consentito che Averroisti o Spinozisti aprano un ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale della Repubblica o la Sede Episcopale, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.
- I.2 ter: Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione e si dovrà essere consapevoli dell’esistenza di questo concordato.
I.3 - Tutte le violazioni alle disposizioni della Sezione I sono Eresie perseguibili dai Tribunali Ecclesiastici, secondo Diritto Canonico Romano.
- Citazione :
- II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica.
II.1 - Il Principe di Firenze, che sarà incoronato Signore di Firenze da un Arcivescovo o un Cardinale che è cittadino di Firenze, dovrà essere non-eterodosso, e compiere un giuramento sui Profeti e suoi Santi al fine di ricevere la benedizione spirituale della Santa Chiesa Aristotelica Romana. Tutti i nobili di Firenze parteciperanno di persona o per rappresentanza a tale cerimonia, e giureranno fedeltà al Signore di Firenze, a Dio, ai Profeti ed ai Santi.
II.2 - Ogni ruolo istituzionale nella Repubblica di Firenze, sia esso In Gratebus, o Res Parendo, sarà ricoperto da non-eterodossi.(compresi i non battezzati che non incorrono nei punti della Precisazione*)
II.3 - Il Principe di Firenze deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale, scegliandolo tra il clero secolare ordinato o tra il clero regolare non oblato della Repubblica. Il Principe, entro i suoi primi venti giorni come Signore di Firenze, deve confessarsi almeno una volta.
II.4 - La Repubblica di Firenze non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia battezzato, per chi sia scomunicato o messo all'Indice. Ogni nobilitazione avvenuta nel non rispetto di questi vincoli è da considerarsi illegittima e, ipso facto, nulla.
II.4 bis - Le patenti di nobiltà saranno revocate per chi sia stato riconosciuto dalla Chiesa come eretico, apostata, scismatico e nemico della Santa Chiesa Aristotelica Romana.
II.5 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, ma non potrà violare in tale missione i princìpi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.
- Citazione :
- III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile
III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici ad esser riconosciuti come validi e ad avere effetto civile.
III.2 - Non siano concesse adozioni a cittadini della Repubblica di Firenze che non siano battezzati, meno che l'adottato non sia preventivamente battezzato e capace di intendere e di volere.
III.3 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, sono severamente vietate nelle terre della Repubblica di Firenze, sia per i fedeli che per i non fedeli.
III.4 - La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cerchino dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e provinciali.
III.5 - La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni provinciali.
III.6 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti.
III.7 - La nomina e la rimozione di ogni Vescovo discende dalla volontà del relativo Arcivescovo. Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo (Arci)Vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.
III.8 L'Arcivescovo di Pisa nominerà un Decano Universitario, e costui ridistribuirà le ore concesse dal Rettore dell'università di Firenze, per lo studio delle lingue o della Via della Chiesa secondo le esigenze degli studenti della Repubblica di Firenze. Il Decano Universitario sceglie gli inseganti e gli insegnamenti che questi terranno durante le le lezioni concesse dal Rettore dell'Università di Firenze. Almeno sedici lezioni universitarie dell'Università della Repubblica di Firenze ogni mese saranno destinate allo studio delle lingue o della Via della Chiesa. Viene concessa facoltà inoltre, previo accordo tra Rettore e Decano, di diminuire il numero di ore concesse alla facoltà di teologia, in casi di pericoli imminenti per la Repubblica fiorentina (stato di allarme per guerra) per l'intensificazione di materie militari.
- Citazione :
- IV - La Giustizia della Chiesa
IV.0 -Il Signore di Firenze si impegna a contrastare l'eterodossia ed ogni forma di reato nei confronti della Santa Chiesa Aristotelica Romana, laddove questa agisca in maniera non conforme al al Diritto Canonico od al suddetto Concordato di Firenze. Per tale motivo s'instaura una collaborazione giudiziaria tra la Congregazione della Santissima Inquisizione e la Repubblica di Firenze.
IV.1 – Il Signore di Firenze, così come i suoi successori e funzionari, si impegna a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Stregoneria", secondo quanto previsto dal Codice Fiorentino e nel rispetto della Carta dei giudici, per i reati dal Codice Fiorentino in riferimento al suddetto capo d'accusa e al seguente articolo, in quanto considerati di pari gravità ad un atto di Stregoneria.
IV.1 bis - Tale procedimento, su segnalazione del Procuratore Ecclesiastico al Pubblico Ministero della Repubblica Fiorentina, si applica nel caso in cui nel caso in cui l'imputato rifiuti in ogni modo di essere giudicato in Res Parendo dalla Chiesa, rinunciando pertanto di proseguire secondo tale via. IV.1 ter -La Repubblica si impegna ad aprire un progesso In Gratebus, facendo affiancare il proprio Pubblico Ministero e il proprio Giudice Repubblicano, rispettivamente da un Procuratore Ecclesiastico e da un Giudice designati dalla Congregazione della Santa Inquisizioni. IV.1 quater - Il Pubblico ministero Repubblicano si atterrà alle disposizioni del Procuratore Ecclesiastico nella conduzione delle arringhe. Il Giudice Repubblicano si atterrà alle disposizioni del Giudice Inquisitoriale nella formulazione del verdetto di colpevolezza o di innocenza. IV.1 quinquies - Il Giudice Repubblicano avrà piena libertà nel decidere la quantità e qualità della pena, secondo quanto previsto dall'apposita legge nel Codice Firentino, riconoscendo il ricorso al tribunale Civile per materia religiosa alla pari di quanto si farebbe per i reati lesivi dell'apparato socio-politico e nobiliare. IV.1 sexies - La Repubblica Fiorentina si impegna a vigilare sull'esecuzione della pena.
IV.2 – Sul territorio del Repubblica di Firenze sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Pisa, il Tribunale Archiepiscopale di Firenze, il Tribunale Archiepiscopale di Siena e il Tribunale Archiepiscopale di Roma. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.
IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, paganesimo, ateismo, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture e di tutto quanto concernente la dottrina o le violazioni del diritto canonico.
IV.3 bis - La Giustizia della Repubblica si impegna a perseguire In Gratebus qualsiasi atto di offesa, lesione o disturbo dei Chierici o della Chiesa durante lo svolgimento delle pubbliche funzioni, aprendo un processo di "Disturbo all'ordine pubblico", giudicando il caso pari ad un insulto ad un'istituzione o a un funzionario della Repubblica.
IV.4 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.
IV.5 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.
- Citazione :
- V - I Diritti e Doveri del Clero
V.1 - I Vescovi cittadini della Repubblica di Firenze potranno disporre di un qualsiasi corpo armato scelto, se e solo se ufficialmente riconosciuto dalla Congregazione delle Sante Armate, che non agirà mai contro gli interessi della Repubblica stessa e difenderà l'incolumità fisica e spirituale dei fedeli della Repubblica di Firenze. La Guardia Episcopale e le Sante Armate sono regolate dalle norme dal Diritto Canonico e da un apposito Trattato con la Repubblica di Firenze.
V.2 - Il Signore di Firenze deciderà se concedere alle Sante Armate di costituirsi come Esercito IG.
V.3 - La Repubblica di Firenze aiuterà i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 dct) su richiesta di un Arcivescovo o di un membro della Nunziatura Apostolica.
V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi i seguenti:
- Frode
- Brigantaggio
- Compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione
- L’assalto ai municipi, l’assalto al castello della capitale, istigazione alla ribellione e tutti i reati che vengono a configurarsi come tradimento secondo l'ordinamento fiorentino
Per i quali potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, l'Arcivescovo di Pisa, Roma, Siena o Firenze (a seconda del fatto che il reato avvenga all'interno di una o dell'altra Provincia Ecclesiastica) ed il Giudice di Firenze.
V.5 - I rapporti tra la Repubblica di Firenze e l'Ufficio del Gran Cameriere saranno regolati da un apposito Trattato. Roma, VIII giorno del VI mese dell'A.D. MCDLXII
Per la Repubblica di Firenze:
LA SIGNORA DELLA REPUBBLICA FIORENTINA S.S.E. Isabella Artemisia Clementi de' Medici Baronessa di Rio nell'Elba
IL GRAN CIAMBELLANO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA Lancillotto Maria Valmarana Parroco di Montevarchi
L'AMBASCIATORE FIORENTINO PRESSO LA SANTA SEDE Giuliano de' Medici
Per la Santa Chiesa Aristotelica:
Per il Consiglio Superiore della Nunziatura Apostolica
Il CANCELLIERE DELLA CONGREGAZIONE DEGLI AFFARI DEL SECOLO Sua Eminenza Reverendissima
Il secondo Vice-Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo, Prelato Plenipotenziario della Santa Romana Chiesa Aristotelica, Sua Eminenza Reverendissima
Il Sotto-segretario della Nunziatura Apostolica presso lo SRING Sua Eccellenza
Il Nunzio Apostolico di Firenze Sua Eccellenza
Per la Congregazione della Santissima Inquisizione
S.Em.Rev. Fabio Degli Scalzi Arcivescovo di Ravenna CARDINALE INQUISITORE ITALICO
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