anubi71
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| Titolo: TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL DUCATO DI MILANO E DELLA REPUBBLICA FIORENTINA 05.05.10 0:08 | |
| TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL DUCATO DI MILANO E DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
Articolo primo
a) Il Ducato di Milano riconosce la Repubblica Fiorentina, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae. La Repubblica Fiorentina riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Regno di Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae.
b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Repubblica Fiorentina è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata della Repubblica Fiorentina a Milano è considerata territorio sovrano della Repubblica Fiorentina.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica Fiorentina. Il Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina, composto dal Signore di Firenze, dal Gran Ciambellano, dal Console e dall'Ambasciatore della Repubblica Fiorentina dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.
b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina, esclusi il Signore di Firenze e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano. La Repubblica Fiorentina può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica Fiorentina. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Repubblica Fiorentina. La Repubblica Fiorentina autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Repubblica Fiorentina. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano. In caso di necessità imminente, il Signore della Repubblica Fiorentina può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica Fiorentina.
Articolo quarto
a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica Fiorentina si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
a) Il presente trattato va a sostituire il precedente, firmato il 19 giugno 1456, dal momento in cui verranno apposti i sigilli di entrambi i firmatari.
b) Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato nell'ambasciata di Milano a Firenze il 4 Maggio 1458
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di Bellusco
Massimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano
Valerio Gabriele Borromeo, Ambasciatore del Ducato di Milano
In Rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Generale Antonio Pucci Guerra, noto come Antonidas Barone di Galatrona Signore di Firenze
Ginevra Electra Di Luna, nota come Krisclaire Gran Ciambellano di Firenze | |
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