Il Palazzo Vecchio di Firenze
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Il Palazzo Vecchio di Firenze

Forum Dedicato alla Repubblica Fiorentina dei Regni Rinascimentali.
 
IndiceIndice  PortalePortale  Ultime immaginiUltime immagini  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  

 

 Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena

Andare in basso 
AutoreMessaggio
anubi71

anubi71


Numero di messaggi : 5028
Età : 52
Residenza in RR : Pisa
Data d'iscrizione : 04.02.09

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena Empty
MessaggioTitolo: Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena   Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena Empty05.05.10 0:08

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena


Nella loro grande saggezza, i Signori ........, Principe di Firenze e Andrea Raffaele Carafa della Spina, Duca di Modena, Conte di Correggio hanno deciso di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Firenze e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.
Emtrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Citazione:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in suolo modenese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti in forza nelle città del Ducato di Modena sono considerati alla stregua di cacciatori di taglie per conto del Ducato. Per questo motivo essi possono, qualora sia stata inviata una richiesta da parte delle autorità fiorentine nelle modalità sopra illustrate, procedere alla cattura dell'accusato (corredata di screen IG che dimostra la presenza contemporanea nella stessa città).
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Modena condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia modenese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità modenesi, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità Modenesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio modenese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta modenese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione modenese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Modena il

Per Modena

Il Duca
Andrea Raffaele Carafa della Spina, Conte di Correggio

L'ambasciatore
Cosimo Maria Collalto, Visconte di Montalto

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena ModenabisV

Il Gran Ciambellano
Miriam Serena di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e del Frignano
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena Gciambellanomodenaverde



Per Firenze


Generale Antonio Pucci Guerra, noto come Antonidas
Barone di Galatrona
Signore di Firenze
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena Verdi2oh6Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena Xeg6px

Ginevra Electra Di Luna, nota come Krisclaire
Gran Ciambellano di Firenze
Torna in alto Andare in basso
 
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano
» Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano
» Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Serenissima Repubblica di Venezia e la Repubblica di Firenze
» Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze
» Trattato d'amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Modena

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Il Palazzo Vecchio di Firenze :: Bacheca della Repubblica Fiorentina :: Sala dei trattati :: Trattati abrogati-
Vai verso: