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 TRATTATO GIUDIZIARIO CON LA REPUBBLICA DI SIENA

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MessaggioTitolo: TRATTATO GIUDIZIARIO CON LA REPUBBLICA DI SIENA   TRATTATO GIUDIZIARIO CON LA REPUBBLICA DI SIENA Empty06.11.10 23:02

Citazione :
TRATTATO GIUDIZIARIO TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI SIENA

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato di Tradimento, Alto tradimento, Omicidio, Assalto al Municipio o al Castello scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato commesso l'arresto.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi, in modo che l'accusato sia giudicato sulla base della legislazione vigente sul territorio in cui ha avuto luogo il reato.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese rispondente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza sulla base delle leggi dello stato in cui viene commesso il reato in questione.


Articolo IV - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:
Citazione:

Citazione :
Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:

Articolo V - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VI - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo VIII - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo IX - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Il trattato non ha valore retroattivo.

Firmato a Firenze il 20 febbraio 1457

A nome della Repubblica di Firenze:

Osvaldo della Groana, Signore di Firenze
Enrico D'Altavilla, Ciambellano di Firenze
Vidkun 'Quizquiz' Sigurdsson Ambasciatore fiorentino presso Siena

TRATTATO GIUDIZIARIO CON LA REPUBBLICA DI SIENA Verdi2oh6

In nome della Repubblica di Siena:

Stefano D'Oria , detto Evermaxiii, Conte di Sticciano , Signore di Siena
Annetta Sforza , detta Hann, Ciambellano della Repubblica di Siena

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