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 TRATTATO GIUDIZIARIO TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI SIENA

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chella




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Residenza in RR : piombino
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MessaggioTitolo: TRATTATO GIUDIZIARIO TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI SIENA   TRATTATO GIUDIZIARIO TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI SIENA Empty13.03.11 23:32

Tancredis ha scritto:
[rp]

TRATTATO GIUDIZIARIO TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI SIENA

Premesse.
Si definisce paese ricorrente il paese dove viene commesso il reato.
Si definisce paese rispondente il paese dove è stato arrestato l'accusato e dove verrà sottoposto a processo e giudicato.



Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà giudicato, per comune accordo tra le autorità giudiziarie competenti e quelle del paese in cui è stato commesso il reato, nel territorio in cui è stato arrestato.
Entrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato sia processato e giudicato ai sensi della legislazione del paese in cui è stato commesso il reato.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente. Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e in generale appartenenti alle Istituzioni dei paesi contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le informazioni in loro possesso sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi, compresa una lista comune di ricercati. Le informazioni andranno comunicate tramite il tempestivo invio di un Avviso di allerta, da Prefetto a Prefetto, di tutti i possibili disordini che potrebbero svilupparsi sul territorio dell’altro paese.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stato commesso e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca con conseguente avvio delle indagini, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in territorio senese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti potranno procedere all’arresto dell’accusato, previo invio della Denuncia.
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Siena condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia Senese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità Senesi, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità Senesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio senese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta senese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione senese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate. Unica deroga al presente articolo si avrà se l'imputato entrerà in ritiro. I Termini di prescrizione saranno di 120 giorni aumentati a 150 giorni per i reati di Tradimento e Alto Tradimento

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. Il nuovo testo dovrà essere nuovamente sottoposto all’approvazione di entrambi i paesi contraenti. Nel periodo di riscrittura o modifica il vecchio trattato sarà sempre valido.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti.

Firmato a Firenze 21/01/1459

In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di Firenze

Tancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

TRATTATO GIUDIZIARIO TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E LA REPUBBLICA DI SIENA Verdi2oh6

In rappresentanza della Repubblica di Siena


Nicanora Kemena Orquidea Perez de Guzmàn de Medina Sidonia
Signora di Siena

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Giacomo d'Aragona detto "Giomik88" ,Visconte di Montalcino
Gran Ciambellano della Repubblica di Siena

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