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 [ORDINI CAVALLIERESCHI] Trattati di riconoscimento degl' Ordini Cavallereschi

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MessaggioTitolo: [ORDINI CAVALLIERESCHI] Trattati di riconoscimento degl' Ordini Cavallereschi   [ORDINI CAVALLIERESCHI] Trattati di riconoscimento degl' Ordini Cavallereschi Empty07.11.10 23:12

TRATTATO DI RICONOSCIMENTO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E L’ORDINE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO MARTIRE.


I firmatari del presente Trattato:

- Enricovii, nella sua funzione di Signore della Repubblica di Firenze
- Riccardo d'Altavilla di Salerno detto "Anubi71", Gran Maestro e fondatorie dell'Ordine dei Cavalieri di S. Stefano Martire.

Stabiliscono e dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto segue:

Del riconoscimento
I- La Repubblica di Firenze riconosce l'Ordine cavalleresco di S.Stefano Martire in terra Fiorentina.
II- L'Ordine di S.Stefano è sottomesso ai dettami di Sua Signoria il Principe di Firenze e del Consiglio della Repubblica, e come tale rispetta e persegue in primo luogo la volontà espressa dalla Repubblica Fiorentina.
III - L'Ordine è denominato "Ordine di Cavalieri di Santo Stefno Martire".

Estratto dello statuto dell'Ordine:

La guerra tra Firenze e Siena sembrava destinata a concludersi presto, dopo la lunga tregua che seguì il Natale del 1456.
Ma nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio 1457, il sottile equilibrio fu spezzato e gli eserciti vennero a conflitto sul campo di Grosseto.
I rapporti tra le due Repubbliche sembravano sul punto di precipitare, ma l'accortezza e la saggezza dei Signori delle due terre permisero di aggiustare
ciò che sembrava essersi spezzato. Il grande sforzo diplomatico di entrambe le repubbliche permise di porre rimedio anche alle divergenze e ai dissapori
che avevano portato all'origine della guerra. La pace e la collaborazione tra le due Repubbliche era finalmente assicurata.
Ma le cose, nel mondo, non sempre vanno per il verso migliore. L'apertura delle frontiere ad est e la creazione d'un collegamento con le terre infedeli,
sottomesse al sultano, provocò ondate di barbari e assalitori provenienti dall'oriente europeo, che minacciavano di destabilizzare un delicato equilibrio
appena raggiunto.
Fu in questo periodo che Riccardo Anubi71 d'Altavilla di Salerno e Rincolo de' Medici di comune accordo decisero di fondare un ordine Cavalleresco
che riuscisse ad unire e difendere i territori toscani, rendere sicuri i loro porti e proteggere le loro tratte commerciali.
L'ordine fu fondato il 17 marzo 1457, e come nome venne scelto, in omaggio alla norma aristotelica, quello di Santo Stefano martire,
emblema ideale d'un ordine laico ma votato al servizio del Giusto e del Vero.

L'Ordine di S.Stefano è un Ordine Cavalleresco di Collana.

IV - La Repubblica Fiorentina concede all'Ordine di S.Stefano residenza in territorio fiorentino e assegna loro come sede Palazzo della Carovana in Pisa.

Art.I – Del porto d’armi
I - L’Ordine di S.Stefano richiederà l'autorizzato al possesso e all'uso di armi sul territorio della Repubblica di Firenze. Il loro utilizzo è tuttavia sottomesso alla Legge, ai precetti dell’Ordine ed è finalizzato al servizio della Giustizia Divina, alla protezione della Chiesa Aristotelica, e al combattimento contro l'eresia ed il paganesimo.
II - L'Ordine rispetterà le leggi locali in tema di gruppi armati ed eserciti e domanderà sempre il permesso al Principe per poter arruolare.

Art. II - Dell'obbligo di residenza e dei requisiti d'ammissione
I - Ogni membro dell'Ordine di S.Stefano è obbligato a risiedere in una città della Repubblica Fiorentina. Ognuno di essi ha tuttavia libertà di viaggiare al di fuori dei confini della stessa.
II - L'ordine non accetterà al suo interno che uomini e donne nobili o appartenenti a famiglie nobili fiorentine, che siano battezzati. I membri del Clero fiorentino possono altresì domandare di entrare a far parte dell'ordine.
III - I membri dell'Ordine devono essere cittadini di lingua fiorentina, italiana o francese, essere fedeli della Santa Chiesa Aristotelica, seguire regolarmente le funzioni religiose ed i suoi precetti.
IV - chi non appartenga ad alcuna famiglia fiorentina riconosciuta o di altro ducato potrà pure fare domanda ma solo dietro presentazione di un cavaliere che garantisca per lui assumendo la condizione di scudiero per mesi tre.
V - Membri di altri Ordini riconosciuti dalla Repubblica possono prestarvi servizio, mantenendo il grado, ma senza entrarne a far parte a tutti gli effetti.
vi - Come si presenta domanda di ammissione:
Il novizio dovrà scrivere al Gran maestro ed inoltrare la propria domanda.
Se la domanda viene accettata dovrà presentarsi alla sede dell'Ordine di S.Stefano nel centro di arruolamento sito a Palazzo della Carovana in quel di Pisa e momentaneamente in un ala di Palazzo vecchio a Firenze finchè non verrà asegnato un feudo al gran maestro dell'ordine, portando con sè le armi richieste, scudo, manico o spada e tutta la documentazione necessaria:
certificati di battesimo
certificato attestante la condizione di nobiltà o di appartenenza ad una famiglia nobile Fiorentina o appartenenza al clero.
certificato attestante la nascita nella Repubblica di Firenze o la residenza da almeno due mesi.
certificato attestante la esperienza (livello forza raggiunto)

Art. III – Della protezione
I - l’Ordine dei Cavalieri di S.Stefano, la sua Regola ed i suoi Principi, l’Ordine dovrà proteggere, dietro richiesta da parte del Principe, La Repubblica di Firenze da qualsivoglia attacco interno od esterno mirato alla destabilizzazione dello status quo. Tale attività di difesa potrà essere svolta sia attraverso vie diplomatiche, sia attraverso azioni militari.
II - Nel caso particolare di conflitto tra la Repubblica di Firenze e altri Principati o Regni Italici, i membri dell’Ordine di S.Stefano avranno il dovere prioritario di proteggere i poveri e gli indifesi della Repubblica, mitigando le rigide condizioni dell'economia di guerra attraverso ponti umanitari volti a fornire rifornimenti alla popolazione civile.
III- Il Principe avrà la facoltà di richiedere l'intervento diretto dell'Ordine di S.Stefano nel conflitto qualora l'Esercito Regolare della Repubblica non fosse in grado di fronteggiare un'invasione straniera.
IV - L'Ordine non potrà in nessun modo prender parte ad azioni palesemente in contrasto con gli scopi ed i princìpi descritti nella sua Regola.

Art. IV - Dell'inquadramento nelle forze armate
L'Ordine costituisce una parte integrante ed autonoma dell'Esercito Fiorentino. In tempo di guerra, la forza armata dell'Ordine di S.Stefano è sottomessa all'autorità del Principe, del Capitano e dello Stato Maggiore della Repubblica Fiorentina. In tempo di pace, i suoi membri collaborano attivamente alla sicurezza delle città in cui risiedono e provvedono ad aiutare i meno fortunati e ad accrescere il benessere generale.

Art. V - Della Collaborazione con Ordini Esteri
I - L'Ordine collabora con altri Ordini Esteri, riconosciuti dalla Repubblica e dalle Autorità Religiose.
II - L'ordine avrà rapporti con altri Ordini religiosi - militari o cavallereschi purchè riconosciuti dalla Repubblica di Firenze, potrà incorporarli ma mai essere incorporato in essi. Nel caso di fusione con incorporazione i nuovi membri avranno un grado in base alle regole dell'Ordine. L'assemblea dell'Ordine deciderà se aggiungere al nome anche quello dell'Ordine incorporato.

Art. VI - Dell'obbedienza ai superiori
L'obbedienza ai propri superiori è dovuta solo in caso di guerra o in tempo di pace nei seguenti casi:
- partecipazione ad una scorta del Principe o di membri della Chiesa
- partecipazione ad operazioni di polizia nelle città o sulle strade

Art. VII - Regole dell'Ordine
I - I membri dell'Ordine sono cavalieri e sono liberi di contrarre matrimonio, sempre che l'appartenenza alla chiesa Aristotelica non disponga altrimenti.
II - I membri dell'Ordine devono prestare servizio nell'Ordine ogni qualvolta il Gran maestro o il Principe lo richiedano.
III - I membri dell'Ordine devono avere un comportamento pubblico corretto, quindi non possono bestemmiare, insultare, diffamare pubblicamente. Non potranno ubriacarsi e dovranno avere un abbiglimento consono alla loro condizione.
IV - I membri dell'Ordine devono prestare servizio attivo nelle milizie locali cittadine, sempre che l'Ordine non disponga altrimenti, dovranno rispettare le leggi della Repubblica, dovranno aiutare i più bisognosi anche con prestiti senza interessi e impegnandosi nel tutoraggio.
V - Possono presentarsi volontari come combattenti in Ordini esteri riconosciuti dalla Repubblica, dopo avere presentato domanda ai Gran Maestri.

Art. VIII - Della castità e dei rapporti con la carne
Non è richiesta la castità ai cavalieri dell'Ordine, ma è preferibile essere sposati. Coloro che non lo siano si asterranno dai rapporti con l'altro sesso.

Art. X - Dell'abbigliamento dei membri
I - Quando non sono in servizio i membri dell'Ordine sono liberi di avere l'abbigliamento che preferiscono, purchè sia decoroso, ma dovranno sempre mettere in evidenza l'appartenenza all'Ordine ed il grado raggiunto. Solo il Gran Maestro può dispensare da quest'obbligo.


II - In tempo di guerra l'abbigliamento sarà a carico del cavaliere e sarà il seguente:

Citazione:
Elmo bianco
Collo bianco
Mantello Bianco con la croce dell'Ordine
Armatura Rossa
Cappa bianca con la croce dell'Ordine sul petto
Camicia oro
Gilet oro
Cintura nera
Pantaloni Rossi
Calze rosse
Stivali Rossi
Scudo bianco con la croce dell'Ordine
Collane dell'ordine attestanti il grado.

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Il Blasone dell'Ordine

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Art. XI - Della fedeltà
I - Ogni membro dell'Ordine giurerà solennemente di non far parte di alcun altro Ordine militare o esercito senza il permesso dell'Ordine di S.Stefano. Il membro che giurerà il falso sarà immediatamente espulso dall'Ordine e segnalato alle autorità civili.
II - I membri possono appartenere ad altre organizzazioni civili ed economiche, purchè non in contrasto con la Repubblica di Firenze.
III - Ogni nuovo membro dovrà giurare fedeltà all'Ordine e al Principe. Ad ogni cambiamento del principe in seguito ad elezioni i due Gran Maestri, a nome di tutti i membri giureranno fedeltà al Principe e alla Repubblica.

Art. XII - Dell'elezione dei Gran Maestri
I - il Gran Maestro dell'Ordine di S.Stefano, è guida e giudice dell'Ordine. Verrà eletto fra i cavalieri di Gran Croce dall'assemblea elettiva composta da:

i Cavalieri di Gran Croce
le Dame di Gran Croce
Grande ufficiale
Dama Grande ufficiale

III - Il Principe della Repubblica Fiorentina sarà presente alle elezioni ma non avrà diritto di voto e non potrà obiettare sulle nomine.

IV - In questo Momento storico il Gran Mestro e Fondatore dell'Ordine è Riccardo Anubi71 d'Altavilla di Salerno..

Art. XIII - Gerarchia dell'Ordine:
I - Gradi. L'Ordine di S.Stefano è suddiviso, per gli uomini, nelle sei classi tradizionali:

Citazione:
Gran maestro (due più il Principe della Repubblica di Firenze)
Cavaliere di gran croce
Grande ufficiale
Commendatore
Cavaliere
Novizio

nel caso il cavaliere sia membro del clero allora anteporrà il prefisso cappellano al suo grado (Cappellano di Gran Croce)

Per le donne, la suddivisione è la seguente :

Citazione:
Dama di gran croce
Dama Grande ufficiale
Dama di Commenda
Dama
Novizia


L'Ordine di Santo Stefano Martire ha al suo interno un Ramo Secondario Ospitaliero:

Art.1 Il Ramo Secondario Ospitaliero

Costituito da un gruppo di Cavalieri e Dame che, accomunati da principi di legalità, lealtà, altruismo e senso del dovere, intendono ufficializzare ogni attività intrapresa per assistere e curare il prossimo sofferente e gli infermi di ogni religione e razza.

Essendo un Ramo Secondario i Cavalieri e dame che ne faranno parte non potranno superare il numero massimo complessivo di 10 (dieci)

Questa attività troverà impiego, in tempo di guerra con l’assistenza diretta sul campo di battaglia ed in tutti i luoghi interessati dal conflitto, ed in tempo di pace con attività di assistenza ai deboli ai bisognosi con particolare attenzione all’infanzia abbandonata, estesa a tutto il territorio della Repubblica.

I cavalieri e le dame che faranno parte di questo ramo Ospitaliero devono avere doti di onestà, fedeltà, comprensione, generosità e disponibilità verso il prossimo.
Nel giuramento di fedeltà all’Ordine dovrà essere esplicitamente compreso il voto della "perpetua e completa ospitalità" al prossimo sofferente.

Art.2 Nello specifico, compito del Ramo Ospitaliero sarà:

in tempo di guerra: organizzare e provvedere all’assistenza dei feriti, civili o militari, attraverso la realizzazione di ospedali da campo nei luoghi interessati dalle operazioni militari.

in tempo di pace: prestare aiuto ed assistenza ai bisognosi ed indigenti con particolare attenzione all’infanzia abbandonata e agli orfani di guerra in proprie strutture o in affiancamento alle attività svolte negli ospedali cittadini.


Art.3 Il Ramo Ospitaliero in quanto parte integrante dell’Ordine di Santo Stefano Martire. si sottomete e si adegua in tutto e per tutto quanto previsto nello Statuto, con le seguenti particolarità.
I cavalieri e le dame che faranno parte del ramo risponderanno del loro operato in missione solo ed esclusivamente al Responsabile del Ramo più alto in grado.

Il Responsabile sarà sottomesso agli ordini del Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano e dovrà concordare con questi ogni attività, movimenti ed operazioni del Ramo, sia in tempo di guerra che di pace.

Art.4 Gerarchia del Ramo Ospitaliero:

I Gradi saranno gli stessi dell’'Ordine di S. Stefano, con la specifica dell’incarico sanitario relativo.

Uomini:
Cavaliere di gran croce medico e chirurgo
Grande ufficiale assistente medico o infermiere esperto
Commendatore infermiere
Cavaliere assistente infermiere
Novizio inserviente barelliere (scudiero)

Donne:
Dama di gran croce medico e chirurgo (liv 3 con via della medicina)
Dama Grande ufficiale assistente medico o infermiera esperta
Dama di Commenda infermiera
Dama infermiera assistente infermiera
Novizia inserviente barelliere(scudiero)


I gradi da cavaliere/dama Grande ufficiale a cavaliere/dama di gran croce saranno così attribuiti:

Grande ufficiale assistente: liv.3 via della scienza medicina con almeno una materia base acquisita nella sua via
Gran Croce medico : liv.3 via della scienza medicina con almeno 3 materie acquisite nella sua via.

I membri dovranno seguire il normale iter di addestramento militare comune a tutti gli aspiranti appartenenti all’Ordine, oltre a seguire dei corsi di medicina per essere in grado di prestare assistenza sanitaria corrente e provvedere alla preparazione dei farmaci, aver modo di assistere e curare efficacemente gli infermi.

Art.5 Divise ed insegne:

L'insegna del Ramo Ospitaliero riprenderà in tutto e per tutto, colori simboli e segni quelle del’Ordine principale, tranne che per l’apposizione del simbolo medico, il caduceusus."""""


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Blason del ramo Ospitaliero


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Chi non appartiene a famiglie fiorentine riconosciute, non sia nobile e non appartenga al clero avrà il grado di scudiero per mesi tre. Al termine diverrà cavaliere a tutti gli effetti, con l'accesso a tutte le sale della caserma ma potrà salire al massimo fino al grado di Commendatore o Dama di Commenda.


Art. XIV - Dell'amministrazione della giustizia:

l'ordine dei Cavalieri di S.Stefano di amministrare autonomamente la giustizia interna viene effettuata nella sede dell'Ordine in una sala non aperta al pubblico;

Collegio Giudicante composto da:
il Gran Maestro
i Cavalieri di Gran Croce
le Dame di Gran Croce

Gli accusati dovranno rispondere alle accuse del Collegio che poi con voto palese giudicherà.

- La pena dovrà essere proporzionale alle colpe e tenere conto della reputazione del Cavaliere delle attenuanti e di eventuali atti commessi in precedenza

- Le sanzioni sono cumulabili e saranno:

pubblico reguardimento
(per aver contravvenuto alla regola : Non potranno ubriacarsi e dovranno avere un abbiglimento consono alla loro condizione)

cella, fino a 2 giorni di massimo (il colpevole dovrà mettersi in ritiro)
(per aver contravvenuto alla regola: avere un comportamento pubblico corretto, quindi non possono bestemmiare, insultare, diffamare pubblicamente)

sospensione dall'Ordine fino a un mese di massimo e con una settimana di minimo (non potrà mostrare pubblicamente i simboli ed il grado rivestito nell'ordine)
(per aver contravvenuto alla regola : partecipazione ad una scorta del Principe o di membri della Chiesa
- partecipazione ad operazioni di polizia nelle città o sulle strade)

espulsione dall'Ordine, in tal caso non si potrà presentare nuova domanda di ammissione.
(per aver contravvenuto a tutte le regole sopra citate o per tradimento)

- In qualsiasi caso in cui l'accusato si sia reso colpevole di reati previsti dal Libro dei Crimini della Repubblica di Firenze, verrà consegnato alle autorità civili.

Art. XV - Dello scioglimento dell'Ordine
Se a causa di dimissioni, morte ed altro il numero dei suoi componenti dovesse scendere al di sotto delle dodici unità l’Ordine è automaticamente sciolto e destituito

Art. XVI - Delle controversie
Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si rendesse necessaria una modifica al presente Trattato, l'Ordine di S.Stefano e la Repubblica di Firenze conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dal Consiglio della Repubblica e cinque designati dall'Ordine di S.Stefano.
Qualsiasi decisione della commissione dovrà essere presa tramite scrutinio a maggioranza qualificata (7 voti favorevoli su 10 votanti).

Art. XVII - Disposizioni finali
I - Il presente Trattato sarà modificabile od abrogabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti, secondo le modalità descritte nell'Art. XVI.
II - In caso di abrogazione unilaterale del presente Trattato o di mancata applicazione di uno o più articoli, la parte contraente che si riterrà lesa avrà facoltà di appellarsi alla Corte Suprema Imperiale per chiedere l'immediato rispetto del Trattato.

Firmato a Firenze il 25 febbraio 1458

Enrico d'Altavilla "Enricovii" Signore di Firenze

Jacopo Casanova "Getters" Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

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Riccardo d'Altavilla di Salerno "Anubi71"
Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri di S.Stefano Martire

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