Chikka
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| Titolo: STATUTO DEGLI AMBASCIATORI della Repubblica Fiorentina presso la Serenissima Repubblica di Venezia e della Serenissima Repubblica di Venezia presso la Repubblica fiorentina. 24.11.10 11:58 | |
| - Citazione :
- STATUTO DEGLI AMBASCIATORI della Repubblica Fiorentina presso la Serenissima Repubblica di Venezia e della Serenissima Repubblica di Venezia presso la Repubblica fiorentina.
Articolo primo
I. La Repubblica fiorentina riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica indipendente e sovrana. La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la Repubblica fiorentina come Repubblica indipendente del Sacro Romano Impero Germanico.
II. L'ambasciata della Repubblica fiorentina a Venezia è considerata territorio sovrano della Repubblica fiorentina. L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia a Firenze è considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia.
Articolo secondo
I.Il Corpo Diplomatico fiorentino, costituito dal Signore di Firenze, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore, gode dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia. I.Il Corpo Diplomatico veneziano, costituito dal Doge di Venezia, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dal Consigliere di Legazione, gode dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica fiorentina.
II. La Repubblica fiorentina può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica fiorentina. La Serenissima Repubblica di Venezia può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica fiorentina, esclusi il Signore e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.
III. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
IV. Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
In caso di grave crisi diplomatica, il Signore della Repubblica fiorentina può richiamare in Patria per consultazioni i propri rappresentanti diplomatici e si riserva il diritto di esigere la partenza dei rappresentanti diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia. I rappresentanti diplomatici dispongono quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Repubblica fiorentina.
In caso di grave crisi diplomatica, il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia può richiamare in Patria per consultazioni i propri rappresentanti diplomatici e si riserva il diritto di esigere la partenza dei rappresentanti diplomatici della Repubblica fiorentina. I rappresentanti diplomatici dispongono quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio della Serenissima Repubblica di Venezia.
Articolo quarto
La Repubblica fiorentina autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia. La Serenissima Repubblica di Venezia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio del Corpo Diplomatico della Repubblica fiorentina.
Articolo quinto
I. La Repubblica fiorentina si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica fiorentina su tutto il suo territorio e in ogni situazione. II. La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Fatto a Firenze, il 08 Marzo 1457
Per la Repubblica di Firenze: Luca Pitti detto Osvaldo Signore di Firenze Enrico D'Altavilla Ciambellano della Repubblica di Firenze Artemisia Borromeo de La Riva Dama di Gounod ambasciatrice Fiorentina presso la Serenissima Repubblica di Venezia
Per La Repubblica di Venezia: Alessiomagno Ridolfi, Barone di Colle d'Isola, Doge della Serenissima Repubblica di Venezia
Cangrande III Della Scala, Barone di Ripafratta, Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia Ludovico I Della Scala detto Nicuz consigliere di legazione della Serenissima Repubblica di Venezia presso la Repubblica di Firenze
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