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 Legge- Modifica regolamento Ministero della Marina

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Elissea

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MessaggioTitolo: Legge- Modifica regolamento Ministero della Marina   Legge- Modifica regolamento Ministero della Marina Empty18.12.10 17:42

Il diciottesimo giorno del dodicesimo mese dell'anno 1458 il consiglio della Repubblica, durante la legislatura XXI annuncia la modifica della carta della gendarmeria.



Citazione :

Palazzo Vecchio,


Il consiglio di Firenze comunica e rende pubblico il nuovo regolamento del Ministero della Marina.
Tale modifica è stata approvata con 10 voti favorevoli, la discussione e la relativa votazione sono pubblicati in camera degli atti.
Il nuovo regolamento è qui di seguito riportato.



Citazione :
Regolamento del Ministero della Marina


Il Ministero della Marina Fiorentina è l'istituzione repubblicana responsabile di ogni ordinamento marinaresco e del controllo delle acque territoriali che si estendono da Pisa a Piombino.
Ha sede nella Sala di Palazzo Vecchio denominata "Camera dei Capitani Fiorentini".

La Repubblica Fiorentina gode di quattro (4) porti, di cui tre situati ciascuno nelle città di Livorno, Pisa, Piombino, e uno costiuito da una baia naturale tra le città di Livorno e Pisa.

Capitolo I - Del Ministero della Marina

1.1 - Generalità
Il Ministero della Marina Fiorentina è costituito della cariche istituzionali del Signore di Firenze, dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, dal Ministro del Commercio, dallo Sceriffo, dal Capitano, dal Prefetto, dall'Ammiraglio, dal Contrammiraglio e infine dai Capitani dei Porti fiorentini e i loro vice.

1.2 - Signore
Il Signore di Firenze è il comandante supremo della Marina Militare e Civile della Repubblica Fiorentina. Ha potere di veto su qualsiasi decisione presa dai funzionari del ministero, del quale supervisiona il lavoro.

1.3 - L'Ammiraglio
1.3 - L'Ammiraglio
L' Ammiraglio è a capo della Marina Militare Fiorentina arruolato nelle fila dell'esercito repubblicano, è il responsabile tecnico della Marina Fiorentina, nonchè Cartografo Repubblicano e Preside dell' Accademia Navale di Livorno.
Noto per le sue conoscenze in campo marittimo, è colui che comanda e coordina la marina militare e le strategie militari condotte via mare sotto le direttive impartite dal Capitano. Ha il compito di organizzare la Marina Militare Fiorentina per combattere la pirateria o svolgere missioni di natura militare. Ha il compito di organizzare l' Accademia e offrire sostegno tecnico ai Capitani dei Porti, nonchè a tutti i componenti del Ministero della Marina, soprattutto in occasione del cambio di Governo.
Ha il potere di demandare a terzi la realizzazione di carte geografiche e in tal senso può nominare, dietro avvallo del Consiglio della Repubblica Fiorentina, un Cartografo Repubblicano.
Individuato tramite bando pubblico, resta in carica per quattro (4) mesi, a meno di dimissioni da far pervenire con minimo due (2) giorni, o revoca dell'incarico votata tramite voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri..
Tale carica è incompatibile ai sensi della legge sulle incompatibilità.

1.3.1 - Il Contrammiraglio.
Il Contrammiraglio, ha gli stessi doveri e compiti dell'Ammiraglio che espleta in sua assenza. L'Ammiraglio può assegnare compiti specifici al Contrammiraglio all'interno del Ministero della Marina.
Individuato tramite bando pubblico, resta in carica per quattro (4) mesi, a meno di dimissioni da far pervenire con minimo due (2) giorni, o revoca dell'incarico votata tramite voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri.
Tale carica è incompatibile ai sensi della legge sulle incompatibilità.

1.4 - Commissari Portuali (o Capitani dei Porti)
I Capitani dei Porti, denominati anche Commissari portuali, sono i tecnici responsabili dell'attuazione dei lavori di ammodernamento dei Porti, della costruzione e riparazione della navi, nonchè degli accessi e attracchi al porto di comando. Devono aggiornare il registro navale nella Camera dei Capitani, quando vara una imbarcazione.
Hanno il compito di monitorare dal faro le coste e di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, nonchè le richieste di approdo o riparazione. Sono i responsabile dell'inventario del porto.
Il Capitano del Porto ha l'obbligo di trovarsi nella Città con il Porto da lui amministrato, salvo permessi concessi dal Signore di Firenze.
Individuato tramite bando pubblico e nominato dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, resta in carica per tre (3) mesi, a meno di dimissioni da far pervenire con minimo due (2) giorni di preavviso o revoca dell'incarico votata tramite voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri. La pubblicazione del bando a scadenza del periodo di lavoro del Commissario portuale, può essere rinviata se nel Porto sono in corso lavori di ampliamento.
Tale carica è incompatibile ai sensi della legge sulle incompatibilità.

1.4.1 - Vicecommissari portuali
I Vicecommissari portuali, sono designati al momento della nomina dei Capitani dei Porti. Sostituiscono il Capitano del Porto in sua assenza dalla città o in caso di emergenza se il Capitano del Porto in quel momento non è presente nei suoi Uffici. Hanno gli stessi doveri e compiti di un Capitano del Porto. La sua nomina e revoca segue le stesse disposizioni previste per i commissari portuali.
Tale carica non ricade nella casistica delle incompatibilità, in caso di entrata in servizio sarà necessaria una deroga votata dal consiglio.

1.5 - Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere
Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere ha potere di nomina e revoca dei Commissari Portuali. Programma i lavori di ammodernamento del Porto e funge da collegamento tra il Ministero della Marina di cui è il responsabile e il Consiglio della Repubblica Fiorentina. Svolge le proprie funzioni in coordinamente con l'Ammiraglio.

1.6 - Commissione Economica
Il Ministro del Commercio e lo Sceriffo rappresentano la Commissione Economica della Marina Fiorentina, rifornisco i Capi Porto delle risorse necessarie all'ammodernamento dei porti, alla costruzione e riparazione delle navi. Inoltre si occupano del pagamento delle navi e della riscossione delle tasse portuali.
Stipulano gli accordi commerciali con altre potenze marittime.

1.7 - Autorizzazioni di attracco e sbarco
Il Prefetto, o in sua vece il Principe e il Capitano si occupano delle autorizzazioni di attracco e di fermo delle navi nei porti della Repubblica Fiorentina, nonchè di fornire alle Armate dell'Esercito di stanza nelle città portuali i permessi per acconsentire lo sbarco in sicurezza dalla nave.

1.8 Le violazioni della presente carta sono regolate dal Capitolo V della stessa.

Capitolo II - Della Costruzione e Riparazione delle Navi

2.1 - Generalità
Il Ministero della Marina, nella fattispecie il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere è responsabile delle procedure per la costruzione di imbarcazioni private e pubbliche, mercantili e da guerra.
Può a discrezione individuare tempi, modalità di costruzione dell'imbarcazione e ha il potere di rifiutare la richiesta.

2.2 - Imbarcazioni pubbliche
Per le imbarcazioni pubbliche, ossia imbarcazioni gestite dal Ministero della Marina Fiorentina o da altri enti Repubblicani, come ad esempio i Municipi, il pagamento dei lavori può avvenire a consegna ultimata o anche suddiviso in rate, oltre a presentare un prezzo quanto più vicino al costo effettivo di costruzione. Questi lavori hanno la precedenza su ogni altro tipo di richiesta.

2.3 - Imbarcazioni private
Per le imbarcazioni private, ossia imbarcazione destinate a singoli cittadini o organizzazione riconosciute, il pagamento deve avvenire preventivamente all'inizio dei lavori.
Sarà vietata la costruzione di imbarcazioni ad uso militare per i singoli cittadini, mentre per le organizzazioni è concessa solo ad ordini militari riconosciuti dalla Repubblica.

2.4 Acquisto di imbarcazioni
Le richieste di costruzione di una nave vanno fatte preventivamente a uno dei Capi Porto della Repubblica Fiorentina o al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, i quali riporteranno nella Camera dei Capitani fiorentini la richiesta.
Una volta accertata la possibilità di costruire la nave, e determinato il prezzo di acquisto,l'acquirente sottoscrive tramite missiva privata un contratto di costruzione.

Il contratto di acquisto deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A.

2.5 - Richieste di riparazione
Le richieste di riparazione di una nave vanno fatte preventivamente a uno dei Capi Porto della Repubblica Fiorentina o al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, i quali riporteranno nella Camera dei Capitani fiorentini la richiesta. Tale richiesta è subordinata al rilascio di un precedente permesso di attracco e di sbarco.
Una volta determinato il prezzo di riparazione, l'ordinatario sottoscrive tramite missiva privata un contratto di riparazione.
Il pagamento va effettuato prima dell'inizio della stessa, salvo deroghe o indicazioni differenti fornite dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere.
Il contratto per le riparazioni deve essere confome a quello indicato nell'allegato B.


Capitolo III - Delle richieste di attracco e di fermo


Le navi che vorranno attraccare nei Porti della Repubblica Fiorentina dovranno richiedere un apposito permesso nella Dogana Fiorentina, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.
Il Capitano del Porto permetterà l'approdo solo dietro autorizzazione del Prefetto o in sua vece del Principe o del Capitano previo consulto con il MDMGO.


Capitolo IV - Delle tasse di ormeggio

La Repubblica Fiorentina, può in qualsiasi istante e senza alcun preavviso imporre delle Tasse di ormeggio dall'immediata riscossione, che variano da 1 a 50 ducati al giorno, a seguito di decisione dello Sceriffo della Repubblica Fiorentina, previa votazione del Consiglio della Repubblica Fiorentina.
Le tasse possono essere valide per tutte le imbarcazioni, o imposte su talune specifiche, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Tassazione.
Ogni Capitano che ormeggia la propria nave in uno dei Porti fiorentini, accetta tali condizioni e le eventuali sanzioni amministrative previste dal caso e regolate dal Capitolo V della presente carta.

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Capitolo V - Delle Violazioni della presente Carta

5.1 - Generalità
Le violazioni della Carta della Marina Fiorentina sono regolate nello specifico dal presente capitolo, più nel generale per reati qui non previsti, dal Libro Civile e Penale della Repubblica Fiorentina, salvo differenti disposizioni individuate tramite Decreto e/o Ordinanza Municipale.

5.2 - Reati dei Funzionari del Ministero della Marina
I Consiglieri della Repubblica Fiorentina e ogni funzionario individuato dalla presente carta è soggetto ai reati di Negligenza, Abuso di Potere in funzione Pubblica, Alto tradimento, cosi come previsto dal Libro penale.
5.2.1 Costituisce il reato di Negligenza per il Capitano del Porto e/o Vicecapitano del Porto, la mancata comunicazione di avvistamenti al largo della propria città, di richieste di approdo, riparazione e costruzione di navi, nonchè assenze non autorizzate dalla propria città. Costituisce il reato di Negligenza per l'Ammiraglio e il Contrammiraglio, la mancata presenza nella gestione e organizzazione dei lavori di ordinaria amministrazione dell'istituzione.

5.2.2 Costituisce il reato di Alto Tradimento per il Capitano del Porto e/o Vicecapitano del Porto, l'autorizzazione dell'approdo a imbarcazioni senza il permesso dell'autorità prefettizia o in sua vece del Principe o del Capitano. Costituisce Alto Tradimento per l'Ammiraglio e il Contrammiraglio, le disposizioni di attacco che una volta attuate non vengano condivise e approvate dal Signore della Repubblica o dallo stato maggiore dell'esercito e le decisioni che possano danneggiare economicamente la Repubblica di Firenze, fatta esclusione per casi di natura non dipendenti dall'esecutore.

5.2.3 Costituisce il reato di Abuso di Potere in funzione Pubblica per il Capitano del Porto e/o Vicecapitano del Porto, l'assegnazione di un'imbarcazione costruita a un cittadino differente da quello indicato, o la preventiva assegnazione della stessa senza autorizzazione del Ministro delle Grandi Opere, nonchè l'appropriazione di merci e ducati destinati all'inventario del Porto.

5.3 - Reati di altri soggetti
5.3.1 Ogni individuo che violi i contratti di costruzione e di riparazione sarà incriminato per inadempimento contrattuale (vds Articolo del Libro Penale);
5.3.2 I membri di ogni Ordine ricosciuto che violeranno i contratti di costruzione e di riparazione saranno puniti con l'incriminazione di alto tradimento e denunciati i fondatori al collegio di Araldica. (vds Articolo del Libro Penale);
5.3.3 L'attracco non autorizzato e/o lo sbarco non autorizzato sarà punito con l'incriminazione di immigrazione illegale. vds Articolo del Libro Penale;
5.3.4 Il mancato pagamento della tasse dal Capitano della Nave sarà punito con l'incriminazione di evasione fiscale. (vds Articolo del Libro Penale).


--- ALLEGATI ---
All. A : Contratto di acquisto di una imbarcazione.

Contratto di acquisto di una nave privata

Citazione:
Il Sottoscritto _____________ [a nome dell' Organizzione/ Ordine Militare___________] accetta le condizioni di vendita di una [tipologia di nave] poste dal Consiglio della Repubblica Fiorentina:

- che la finalità di tale costruzione, sarà esclusivamente a scopo commerciale e di trasporto di passeggeri;

- nel caso di navi da guerra, che non vengano intraprese azioni contro la Repubblica Fiorentina e che siano in ogni momento disponibili, su ordine del Capitano o del Signore, a prendere parte a operazioni militari sotto il comando del Grande Ammiraglio della Repubblica.

Si impegna a pagare in anticipo la somma pattuita di ________ ducati, [e fornire le seguenti merci per la costruzione della nave: indicare eventuali merci fornite direttamente dall'ordinatario].

Il nome individuato per l'imbarcazione è _____________ e il Capitano che dovrà essere nominato al momento del varo è ______________.

Richiede altresì la possibilità di usufruire di un posto nave nella bacino del Porto della Città di _________ per ___ giorni dal varo della nave, accettando le eventuali tasse di ormeggio fissate dalla Repubblica Fiorentina.

L'acquirente
____________

Data
____________


------------------------------------------------------------


All. B - Contratto di riparazione di una nave privata

Citazione:
Il Sottoscritto _____________ [a nome dell' Organizzione/ Ordine ___________] accetta le condizioni di riparazione della propria nave [nome della nave] poste dal Consiglio della Repubblica Fiorentina:

- che la finalità di tale costruzione, sarà esclusivamente a scopo commerciale e di trasporto di passeggeri;

- nel caso di navi da guerra, che non intraprendano azioni contro la Repubblica Fiorentina o si rifiutino di difendere i confini su richiesta, salvo l'immediata revoca di trattati e concordati.

Si impegna a pagare in anticipo la somma pattuita di ________ ducati, [e fornire le seguenti merci per la riparazione della nave: indicare eventuali merci fornite direttamente dall'ordinatario].


Richiede altresì la possibilità di usufruire di un posto nave nella bacino del Porto della Città di _________ per ___ giorni dal completamento della riparazione della nave , accettando le eventuali tasse di ormeggio fissate dalla Repubblica Fiorentina.

Il Capitano della Nave
____________

Data
____________


------------------------------------------------------------

All. C - Modello di richiesta autorizzazione di approdo.

Il Sottoscritto _____________ Comandante della Nave ____________

richiede la possibilità di attraccare presso il Porto della Città di ___________

per i seguenti motivi:

[____________________]

L'equipaggio nonché i passeggeri della nave sono:
[_______________________] allegare screen dei passeggeri

Richiedo inoltre un permesso di fermo di _____ giorni.

Accetto le condizioni poste dalla Repubblica Fiorentina:

- tassazione sulla nave;

- partenza entro due giorni dalla comunicazione del Capo Porto.

Il Comandante della Nave _________
_______________

Data
_______________


_________________





Per il consiglio,


Bianca Elissea Della Gherardesca Merisi
Portavoce della Repubblica di Firenze


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