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Trattato di collaborazione fra la Repubblica Fiorentina e l'Armata Confederata Art.1 Questo trattato ha lo scopo di riconoscere ufficialmente l'Armata Confederata come gruppo militare autorizzato al reclutamento e alle attività militari sul suolo fiorentino.
Per attività militari si intende:
- Possibilità aiuto alle FFAA ove sia richiesto dalla Repubblica
- Possibilità di collaborazione commerciale con la Repubblica ove richiesto
- Possibilità di scorta ad esponenti delle istituzioni ove richiesto
- Possibilità di soccorso medico e sociale ai cittadini fiorentini
Art. 1.0 I Membri dell'Armata Confederata giurano Fedeltà al Signore di Firenze.
Art. 1.0.1 I Membri dell'Armata Confederata dichiarano di rispettare e sottostare alle leggi Fiorentine.
Art. 1.1 La Repubblica si impegna a pagare eventuali missioni dell'Armata per conto della Repubblica servendo ai suoi uomini il rancio giornaliero.
In caso di missioni che hanno una durata superiore alle due settimane, gli uomini dell'Armata Confederata dovranno essere pagati con una paga giornaliera fissata dal Consiglio in accordo con l'Armata.
Art.2 L'Armata Confederata ha l'obbligo di fornire al Capitano delle Forze Armate l'elenco dei suoi appartenenti e di comunicare ogni variazione a tale elenco.
Art.3 L'Armata Confederata non potrà alzare un'orifiamma senza seguire il normale iter richiesto dalle leggi repubblicane.
In caso di richiesta, sarà cura del Consiglio in accordo con l'Armata stabilirne i criteri.
Art.4 L'Armata Confederata ha l'obbligo di coordinarsi col Capitano delle Forze Armate e segnalare ogni loro movimento in caso di partenza in gruppo.
Art.5 L'Armata Confederata deve comunicare ogni accordo diplomatico stretto con stati esteri, inoltre non potrà avere rapporti di collaborazione e alleanza con stati dichiarati nemici di Firenze e dell'Impero
Art.6 Il trattato potrà essere modificato in qualunque momento con un accordo fra le parti.
Caudillo dell'Armata confederata
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