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 TRATTATO D'INTESA E DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL DUCATO DI MILANO

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Sguercio Sforza

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MessaggioTitolo: TRATTATO D'INTESA E DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL DUCATO DI MILANO   TRATTATO D'INTESA E DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL DUCATO DI MILANO Empty15.10.08 15:40

TRATTATO D'INTESA E DI AMICIZIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL DUCATO DI MILANO

Il presente trattato stabilito sotto il Regno di Scila II Visconti, Baronessa di Montebicchieri, Signore di Firenze e Pierluigi Duca di Milano, sarà la prova dell'amicizia e dell’intesa che vincola i popoli delle due province.

Articolo I - Dell'Impegno alla Non Aggressione
Le parti contraenti, che riconoscono l'intesa tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Milano, si impegnano reciprocamente a non condurre alcuna azione militare, o aggressione una verso l'altra. Garantiscono reciprocamente l'inviolabilità delle loro frontiere esistenti. La presente clausola non crea alcun obbligo di difesa reciproca. Le alte parti contraenti si impegnano a considerare le loro armate come amiche.

Articolo II - Della Partecipazione a qualsiasi Trattato
Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile con l'altra parte firmataria e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.

Articolo III - Del Diritto di Passaggio
Le parti contraenti concedono un Diritto di Libera Circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente deve chiedere l'autorizzazione di passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva di dare decisione favorevole alla richiesta.

Articolo IV - Del Principio di Cooperazione
Ogni individuo che ha commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di un contraente dovrà, su domanda, essere ricercato, recepito, messo in carico ed essere giudicato dal contraente sul territorio del quale l'individuo si trova o è sospettato di trovarsi.

Articolo V - Dell'Applicazione del Diritto del Ricorrente
L'indagine, l'arresto, la messa a giudizio, essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato ricorrente), il contraente sul territorio del quale questi passi sono effettuati si impegna a rispettare il diritto del contraente richiedente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione).

Articolo VI - Della Procedura di Giudizio
La procedura sarà la seguente:
1. Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo VII - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informando, esprimendo così un parere di cautela, che può influire su un contraente sul suo territorio;
2. osservando la giustizia quando un'offesa o un crimine sono stati commessi dall’imputato sul territorio di un contraente. Esprimendo allora un parere di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, di accusa, ed il giudizio della persona accusata.

Articolo VIII - Della Richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:


Ducato di _________

Natura della richiesta: Parere di ricerca/parere di cautela

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine e di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:



Articolo IX - Delle Disposizioni Allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo X - Della Clausola di Difesa e di Mutua Assistenza
Se un contraente viene attaccato o invaso da una provincia terza, l'altro contraente dovrà portare aiuto al primo. Quest'articolo crea una clausola di difesa reciproca. I firmatari si impegnano a mettere in opera tutti i mezzi diplomatici e militari, ed il loro coordinamento per risolvere il conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.

In caso di tentativo d'invasione o d'aggressione armata di un contraente da una parte terza, le forze armate dei contraenti saranno raccolte e coordinate a livello tattico dagli stati maggiori per essere più efficaci, pur conservando i loro ordini distinti.

Articolo XI - Della Validità della Clausola di Mutua Assistenza
La clausola di mutua assistenza è valida finché il presente trattato è in essere. Tuttavia, i contraenti non sono obbligati a rispettarla se l'invasione di un firmatario è il fatto di una richiesta reale. La clausola di difesa e di mutua assistenza non può essere consentito che per azioni di difesa, e non di volontà aggressive, d'espansionismo o di contro attacco. Si deciderà caso per caso se un contro attacco può essere considerata come un'azione di difesa o una aggressione.

Articolo XII - Del Commercio
Le parti contraenti si impegnano a favorire ogni intesa commerciale. Si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Accordi commerciali saranno conclusi, volta per volta tra i contraenti.

Articolo XIII - Della Cultura
I contraenti favoriranno gli scambi culturali e festivi tra loro. Saranno resi noti su iniziativa di progetto e sosterranno, di conseguenza, anche volontà comunali.

Articolo XIV - Degli Inadempimenti al Trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo XV - Della Procedura di Cancellazione del Trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo secondo questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XVI - Della Modifica del Trattato
Per consenso reciproco, la revisione del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XVII - Dell'Entrata in Vigore del Trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla firma da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Milano il 18 luglio 1456

In nome della Repubblica di Firenze:
Scila II Visconti, Baronessa di Montebicchieri, Signore di Firenze
Tara Visconti, Ambasciatrice della Repubblica di Firenze



In nome del Ducato di Milano:
Pierluigi, Duca del Ducato di Milano
Massimiliano II Kalton Sforza, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
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