PATTO DI ALLENZA E COLLABORAZIONE MILITARE TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA E L’ESERCITO MERCENARIO DEI LANZICHENECCHIA seguito dello stabilimento nelle terre fiorentine dell’esercito mercenario dei lanzichenecchi,
Al fine di una pacifica convivenza, al fine di una proficua collaborazione, Al fine di una forte e sincera alleanza politico-militare,
La Repubblica Fiorentina e l’esercito mercenario dei lanzichenecchi stabiliscono, di comune accordo, quanto segue:
Art. 1. L’Esercito Mercenario dei Lanzichenecchi riconosce la Repubblica Fiorentina come l’istituzione politica e militare sovrana delle terre nelle quali i suoi soldati dimorano, riconosce nel Principe della Repubblica Fiorentina la massima espressione del dominio politico e militare della Repubblica, riconosce nel tribunale della Repubblica l’organo supremo ed insindacabile dell’amministrazione giudiziaria. La Repubblica Fiorentina riconosce l’esercito mercenario dei lanzichenecchi come una unità militare indipendente, autoregolata e gestita da un proprio stato maggiore autonomo, riconosce nel Generale Fronspergh il capo di stato maggiore nonché primo rappresentante dell’esercito.
Art. 2. L’esercito mercenario dei lanzichenecchi si impegna a difendere ed a servire fedelmente la Repubblica, qualora essa venga minacciata o da nemici esterni che intendano invaderla, o da nemici interni che intendano sovvertire l’ordinamento dello stato, l’esercito si impegna altresì a prendere parte ad azioni offensive di belligeranza che vedano impegnata la Repubblica Fiorentina.
Art. 3. In tutti i casi di conflitto, l’esercito dei Lanzichenecchi sottostarà agli ordini dello stato maggiore dell’esercito repubblicano e interverrà militarmente solo e soltanto su richiesta di quest’ultimo. Come ricompensa di tale collaborazione, la Repubblica fiorentina si impegna a fornire all’esercito Lanzichenecco, per il supporto datogli durante le azioni militari,derrate alimentari, nella fattispecie di : carne, con prezzo pattuito tra le parti. La Repubblica fiorentina si impegna altresì a non ostacolare eventuali azioni militari di quest’ ultimo esercito al di fuori dei confini repubblicani.
Art4. Pena annullamento del Trattato di Alleanze e collaborazione militare, è fatto divieto all’esercito Lanzichenecco intraprendere attività belliche nei confronti di Repubbliche e/o Ducati con i quali la Repubblica fiorentina intrattiene rapporti di collaborazione militare.
Art. 5. Il prezzo pattuito per la carne è di ducati 16,00, esso può essere modificato in accordo tra le due parti.
Art. 6. L’esercito mercenario dei lanzichenecchi presta servizio solo ed esclusivamente alla Repubblica fiorentina in quanto istituzione, non in quanto fazione politica. Pertanto l’esercito mercenario dei lanzichenecchi sarà di volta in volta fedele ai vari consigli che si avvicenderanno di mesi in mesi, a prescindere dal loro colore o credo politico.
Art. 7. La Repubblica fiorentina si impegna a non ostacolare in alcun modo gli arruolamenti, le attività e di conseguenza lo sviluppo dell’esercito mercenario dei lanzichenecchi. L’esercito mercenario dei lanzichenecchi si impegna a rispettare fedelmente l’ordinamento giuridico della repubblica, e si impegna altresì a non ostacolare lo svolgimento delle attività della Repubblica.
Art. 8. E’ fatto divieto all’esercito Lanzichenecco di stanziare in forze presso la città di Firenze, se non su espressa richiesta delle istituzioni repubblicane, è permessa però la loro presenza, senza alcuna autorizzazione , solo ad un gruppo di entità non superiore alle tre unità.
Art. 9. L’esercito Lanzichenecco avrà base logistica presso le città di Livorno, Pisa e San Miniato. Qualsiasi modifica alle basi logistiche dovrà essere comunicata tassativamente al consiglio.
Art. 10. In caso di intervento lanzichenecco in conflitti il cui interesse e nullo o neutrale da parte repubblicana, gli interventisti si assumeranno tutte le responsabilità del fatto,in sintonia con quanto pattuito in materia di autonomia interna e di indipendenza. Essi nella figura del Generale o di chi ne fa le sue veci, preavviseranno il Consiglio della Repubblica entro giorni cinque di una qualsiasi opera di belligeranza che li vedrà coinvolti.
Art. 11. E’vincolo tassativo, comunicare al Consiglio della Repubblica la lista degli appartenenti all’Esercito Lanzichenecco, essa dovrà essere inviata ed aggiornata con scadenza bimestrale in concomitanza con la nomina del nuovo governo.
Art. 12. E’ fatto divieto ai membri dell’Esercito Lanzichenecco ricoprire cariche pubbliche per mesi due dalla dati di pubblicazione del seguente trattato.
Disposizioni FinaliL’accordo cosi preso è stato visionato e contrassegnato dalle parti, esso ha validità dal giorno in cui verrà pubblicato in camera degli atti consiliari, ed è modificabile solo in accordo tra le parti.
In rappresentanza dell'Ordine Lanzichenecco:
Generale Giorgio 'Misterxxx' Fronspergh, fondatore e Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Mercenario dei Lanzichenecchi
In Rappresentanza della Repubblica Fiorentina:
Emanuele 'Jorquern' d'Avalos, Signore della Repubblica Fiorentina
Matteo 'Lordtew' della Gherardesca, Gran Ciambellano della Repubblica Fiorentina
Mariano III 'J18' Carroz, Ambasciatore della Repubblica Fiorentina presso gli Ordini Militari