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 Trattato di cooperazione ed amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Regno di Valencia

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chella




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MessaggioTitolo: Trattato di cooperazione ed amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Regno di Valencia   Trattato di cooperazione ed amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Regno di Valencia Empty13.03.11 23:34

Tancredis ha scritto:
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Trattato di cooperazione ed amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Regno di Valencia


La Repubblica di Firenze ed il Regno di Valencia in mutuo accordo si compromettono a compiere questo trattato a partire dal momento della sua pubblicazione e fino a che uno dei membri lo dichiari nullo, comunicandosilo per lettera ufficiale all'altro membro.
Si iscrive questo trattato col fine di fondare alcune relazioni forti, stabili e durature, e con la motivazione che i nostri cittadini si avvantaggino di un statuto privilegiato per i lacci che c'uniscono.

Capitolo I: Dichiarazione di amicizia e cooperazione diplomatica

Art. 1. Il Regno di Valencia e le sue città, si dichiarano amiche della Repubblica di Firenze, come Firenze lo fa con Valencia, procurando sempre bene il maggiore delle alcune con le altre.

Art. 2: Le parti si impegnano a favorire gli accordi commerciali tra entrambe le potenze, non obbligando in nessun caso a prendere azione concreta alcuna, ma sì tentando di avvantaggiarsi mutuamente in quello che sia possibile.

Art. 3: Il presente trattato non implica appoggio militare alcuno, a non essere che esistesse esplicitamente uno, oltre volontari che possano volere prendere parte, benché sì si impegnano i firmatarii a garantire un appoggio diplomatico e formale alle Istituzioni e carichi eletti, non dando appoggio economico, militare, tattico o istituzionale, ad azioni sovversive o potenze straniere che volessero procurare all'altro qualche male.

Art. 4: Le parti garantiscono qualunque tipo di informazione pertinente in materia di sicurezza che possa colpire alcuno dei Regni firmatari e si consideri rilevante o interessante per alcuna delle due potenze, prevalendo lo spirito di cooperazione e di informazione mutua. Egualmente anche si impegnano ad offrire qualunque tipo di informazione economica, giudiziale, diplomatica, militare o navale che gli fosse richiesta di forma ufficiale per gli alvei pertinenti.

Art. 5: I firmatarii si impegnano a riattivare il lavoro delle ambasciate nei suoi rispettivi territori, garantendo l'immunità diplomatica e giudiziale degli ambasciatori e gli onori pertinenti nelle visite ufficiali che si realizzino e lo scambio di informazione costante.

Art. 6: Se garantisce la collaborazione coi capitani di barca negli ormeggi in porto e nell'iter dei permessi, per facilitare il transito di cittadini e merci tra i firmatari.

Ed affinché sia approvato, firmiamo e bolliamo il presente trattato le squadre di Governo e Diplomazia, con la pretesa che questi lacci di amicizia e cooperazione uniscano i nostri paesi per molto tempo e così siano compiuti.

Firmato a Firenze il 18 Febbraio, 1459

Per la Repubblica di Firenze

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di Firenze

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Tancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

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Por el Reino de Valencia

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Ducce de Bournes
Gobernador de Valencia

Beren de Aragon y Mur
Chambelan


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Tratado de cooperación y amistad entre la República de Florencia y el Reino de Valencia


La República de Florencia y el Reino de Valencia en mutuo acuerdo se comprometen a cumplir este tratado a partir del momento de su publicación y hasta que uno de los integrantes lo declare nulo, comunicándoselo por carta oficial al otro integrante.
Se escribe este tratado con el fin de cimentar unas relaciones fuertes, estables y duraderas, y con la motivación de que nuestros ciudadanos se beneficien de un estatuto privilegiado por los lazos que nos unen.

Capitulo I: Declaración de amistad y cooperación diplomática

Art. 1.: El Reino de Valencia y sus ciudades, se declaran amigas de la República de Florencia, así como Florencia lo hace con Valencia, procurando siempre el mayor bien de las unas con las otras.

Art. 2: Las partes se comprometen a favorecer los acuerdos comerciales entre ambas potencias, no obligando en ningún caso a tomar acción concreta alguna, pero sí tratando de beneficiarse mutuamente en lo que sea posible.

Art. 3: El presente tratado no implica apoyo militar alguno, a no ser de que existiese uno explícitamente, más allá de voluntarios que puedan querer tomar parte, aunque sí se comprometen los firmantes a garantizar un apoyo diplomático y formal a las Instituciones y cargos electos, no dando apoyo económico, militar, táctico o institucional, a acciones subversivas o potencias extranjeras que quisieran procurarle al otro algún mal.

Art. 4: Las partes garantizan cualquier tipo de información pertinente en materia de seguridad, que pueda afectar a alguno de los Reinos firmantes y se considere relevante o interesante para alguna de las dos potencias, primando el espíritu de cooperación y de información mutua. Así mismo también se comprometen a ofrecer cualquier tipo de información económica, judicial, diplomática, militar o naval que le fuera requerida de forma oficial por los cauces pertinentes.

Art. 5: Los firmantes se comprometen a reactivar la labor de las embajadas en sus respectivos territorios, garantizando la inmunidad diplomática y judicial de los embajadores y los honores pertinentes en las visitas oficiales que se realicen y el intercambio de información constante.

Art. 6: Se garantiza la colaboración con los capitanes de barco en los amarres en puerto y en la tramitación de los permisos, para facilitar el tránsito de ciudadanos y mercancías entre los firmantes.

Firmado en Florencia el 18 de Febrero de 1459

En representación de la República de Florencia:

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di Firenze

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Gobernador de Valencia

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TRATTATO DI RECIPROCITÀ GIUDIZIALE TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE ED IL REGNO DI VALENCIA


Articolo I - Della fiducia.

Se uno dei Regni firmatari di questo trattato sospetta che una persona sia un criminale, e costui si da alla fuga prima del giusto processo da parte delle autorità locali, tale Regno può assegnare alle autorità giudiziarie dell'altro Regno firmatario, l'onere di perseguire legalmente l'indagato, in stretta collaborazione e accordo di entrambi i Tribunali.

Articolo II - Dei processi

Una volta iniziato il processo del sospetto che è fuggito nel territorio di uno dei due Regni firmatari di questo trattato, detto processo dovrà svolgersi in stretta collaborazione tra i Pubblici Ministeri di entrambi i Regni firmatari, i quali dovranno concordare la redazione finale dell'Atto di Accusa e la presentazione delle prove del delitto commesso.

Il verdetto dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato.

Se il sospetto è residente in uno dei due Regni firmatari, sarà giudicato secondo la legge della sua terra di origine, a condizione che la legge abbia il proprio equivalente nel Regno in cui è in atto il processo.

I Giudici devono pronunciare un verdetto unanime. Una volta cominciata una causa legale, essa non potrà essere sospesa senza l'accordo esplicito della autorità giudiziarie dei due Regni firmatari.

Articolo III - Della reciproca informazione

Entrambi i Regni firmatari si impegnano a mantenere la cooperazione tra i rispettivi Archivisti Processuali e ad informarsi reciprocamente del potenziale pericolo di eventuali fuggitivi presenti nell' altro territorio.

Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio

Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.

Articolo V - Dell'immunità diplomatica

I membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, beneficeranno dell'immunità diplomatica. In caso di commissione di un delitto, il processo non potrà cominciare fino a quando entrambi i Consigli abbiano dato la propria approvazione.

In caso di delitti particolarmente gravi (partecipazione a una ribellione non autorizzata dalle autorità locali, saccheggi, furti, frodi o omicidi), detta immunità diplomatica non verrà applicata.
Il governante o il diplomatico, in questo caso, potrà essere deposto dalle autorità e giudicato.

Nel caso si verifichi la morte di uno dei partecipanti, questa situazione dovrà essere discussa dai Giudici di entrambi i Regni, per poter determinare in che circostanze si è verificata la morte e determinare se tale omicidio è stato commesso intenzionalmente. Nel caso l'intenzionalità venga comprovata, non si applicherà immunità diplomatica.

Articolo VI - Della forza del presente trattato

In caso di violazione di uno qualunque di questi articoli in qualsivoglia delle sue parti, la parte interessata dovrà denunciare e provare la violazione. Dopodiché il presente Trattato sarà dichiarato decaduto.

Il presente Trattato si annullerà automaticamente in caso di violazione di un Trattato di ordine Superiore o se mette a rischio la sicurezza di uno qualunque dei due Regni firmatari.

Questo Trattato potrà essere modificato se - a seguito di una elezione al Principato - il nuovo Consiglio di una qualunque delle due parti firmatarie lo considererà opportuno.
Se, trascorsi sette (7) giorni dalla nomina del nuovo Signore, non è stata presentata una dichiarazione della volontà di sottoscrivere termini differenti, il presente Trattato si considererà prorogato.


Firmato a Firenze il 18 Febbraio, 1459

Per la Repubblica di Firenze

Riccardo d'Altavilla di Salerno
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TRATADO DE RECIPROCIDAD JUDICIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE FLORENCIA Y EL REINO DE VALENCIA

Artículo I: de la confianza
Si uno de los Reinos firmantes de este Tratado sospecha que un individuo es un criminal y éste se fuga antes de haber comenzado el sumario judicial por parte de las autoridades locales, dicho Reino podrá confiar -a las autoridades judiciales del otro Reino firmante- la carga de perseguir jurídicamente al sospechoso, en estrecha colaboración y acuerdo de ambas autoridades judiciales.

Artículo II: de los sumarios
Comenzado el sumario judicial -en uno de los Reinos firmantes de este Tratado- de un sospechoso que ha huido del otro, dicho sumario deberá hacerse en estrecha colaboración entre los Fiscales de ambos Reinos firmantes, los cuales deberán ponerse de acuerdo en la redacción final del Acta de Acusación y en los documentos de prueba del delito cometido.

El veredicto deberá satisfacer a ambos Jueces de los Reinos signatarios de este Tratado.

Si el sospechoso es oriundo de alguno de los dos Reinos firmantes, será juzgado según las leyes de su región de origen, siempre y cuando dicha ley tenga su equivalente en el Reino donde se esté sustanciando el proceso. La voz de ambos Jueces debe ser unánime ante el veredicto.

Una vez comenzado un pleito, éste no podrá ser suspendido sin el acuerdo explícito de las autoridades judiciales de los dos Reinos firmantes.

Articulo III : de la información
Ambos Reinos firmantes se comprometen a mantener una colaboración entre sus respectivos archivistas judiciales y a informarse mutuamente del peligro potencial del cualquier prófugo que se instale en el otro Reino

Articulo IV: de la inmunidad diplomática
Los Miembros de ambos Consejos, así como los embajadores de ambos Reinos firmantes se beneficiarán de la inmunidad diplomática. En caso de comisión de un delito, no podrá comenzar el sumario judicial sin que los dos Consejos hayan dado su aprobación.

En caso de delito criminal (participación en una rebelión sin el acuerdo de las autoridades locales, saqueo, robo, fraude o asesinato), no se aplicará la inmunidad diplomática. El gobernante o diplomático podrá ser depuesto por las autoridades y podrá ser enjuiciado.

En el caso se produzca la muerte de uno de los participantes, dicha situación deberá de ser estudiada por los jueces de ambos Reinos, para poder determinar en qué circunstancias se produjo la muerte, y determinar en su caso si hubiese habido intencionalidad , en tal caso, no se aplicaría la inmunidad diplomática.

Articulo V: de la vigencia de este Tratado
En caso de violación de cualquiera de estos artículos por cualquiera de las partes, la parte afectada denunciará y probará el incumplimiento, tras lo cual el presente Tratado se declarará caducado.

El presente Tratado finalizará automáticamente en caso de denuncia de un Tratado Superior o si cuestiona la seguridad de cualquiera de los Reinos firmantes

Este Tratado podrá ser modificado si -después de una elección condal- el nuevo Consejo de cualquiera de las partes- lo considera oportuno. Si pasados 7 días del nombramiento del nuevo Gobernador, no ha mediado declaración de la voluntad de suscribir otros términos, el presente Tratado se considerará prorrogado.


Firmado en Florencia el 18 de Febrero de 1459

En representación de la República de Florencia:

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