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 [SIENA]Trattati tra Firenze e la Repubblica di Siena

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MessaggioTitolo: [SIENA]Trattati tra Firenze e la Repubblica di Siena   [SIENA]Trattati tra  Firenze e la Repubblica di Siena Empty31.08.12 15:12

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MessaggioTitolo: Re: [SIENA]Trattati tra Firenze e la Repubblica di Siena   [SIENA]Trattati tra  Firenze e la Repubblica di Siena Empty31.08.12 15:20

Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena

Citazione :
Articolo primo

L'ambasciata della Repubblica di Firenze a Siena è cosiderata territorio sovrano della Repubblica di Firenze.
L'ambasciata della Repubblica di Siena a Firenze è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena.
Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.

Articolo secondo

2.1
L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.
L'ambasciatore di Siena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze.

2.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze a Siena, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Siena a Firenze, il Principe della Repubblica di Siena può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo terzo

In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze.
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Siena può esigere la partenza dall'ambasciata di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena.

Articolo quarto

La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Siena.
La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.

Articolo quinto

La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Siena su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
La Repubblica di Siena si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

Articolo sesto

Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Firmato a Firenze il 20 febbraio 1457

Per la Repubblica Fiorentina:

Osvaldo della Groana, Signore di Firenze
Enrico D'Altavilla, Ciambellano di Firenze
Vidkun 'Quizquiz' Sigurdsson, Ambasciatore fiorentino presso Siena

[SIENA]Trattati tra  Firenze e la Repubblica di Siena Verdi2oh6

Stefano D'Oria ," Evermaxiii", Conte di Sticciano , Signore di Siena
Annetta Sforza , "Hann", Ciambellano della Repubblica di Siena

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MessaggioTitolo: Re: [SIENA]Trattati tra Firenze e la Repubblica di Siena   [SIENA]Trattati tra  Firenze e la Repubblica di Siena Empty31.08.12 15:21

Trattato Giudiziario tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena

Citazione :
Premesse.
Si definisce paese ricorrente il paese dove viene commesso il reato.
Si definisce paese rispondente il paese dove è stato arrestato l'accusato e dove verrà sottoposto a processo e giudicato.



Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà giudicato, per comune accordo tra le autorità giudiziarie competenti e quelle del paese in cui è stato commesso il reato, nel territorio in cui è stato arrestato.
Entrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato sia processato e giudicato ai sensi della legislazione del paese in cui è stato commesso il reato.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente. Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e in generale appartenenti alle Istituzioni dei paesi contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le informazioni in loro possesso sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi, compresa una lista comune di ricercati. Le informazioni andranno comunicate tramite il tempestivo invio di un Avviso di allerta, da Prefetto a Prefetto, di tutti i possibili disordini che potrebbero svilupparsi sul territorio dell’altro paese.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stato commesso e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca con conseguente avvio delle indagini, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in territorio senese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti potranno procedere all’arresto dell’accusato, previo invio della Denuncia.
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Siena condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia Senese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità Senesi, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità Senesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio senese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta senese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione senese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate. Unica deroga al presente articolo si avrà se l'imputato entrerà in ritiro. I Termini di prescrizione saranno di 120 giorni aumentati a 150 giorni per i reati di Tradimento e Alto Tradimento

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. Il nuovo testo dovrà essere nuovamente sottoposto all’approvazione di entrambi i paesi contraenti. Nel periodo di riscrittura o modifica il vecchio trattato sarà sempre valido.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti.

Firmato a Firenze 21/01/1459

In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di Firenze

Tancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

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In rappresentanza della Repubblica di Siena


Nicanora Kemena Orquidea Perez de Guzmàn de Medina Sidonia
Signora di Siena

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Giacomo d'Aragona detto "Giomik88" ,Visconte di Montalcino
Gran Ciambellano della Repubblica di Siena

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MessaggioTitolo: Re: [SIENA]Trattati tra Firenze e la Repubblica di Siena   [SIENA]Trattati tra  Firenze e la Repubblica di Siena Empty31.08.12 15:22

Patto di Alleanza tra La Repubblica di Siena e la Repubblica di Firenze

Citazione :
Patto di Alleanza tra La Repubblica di Siena e la Repubblica di Firenze
Nella loro grande saggezza, Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi "Tomweasley", Signore di Siena, ed il Generale Antonio Pucci Guerra, Signore di Firenze, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli della Repubblica di Siena e La Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I – Patto di Alleanza
La Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena si considerano da questo momento alleati. Si impegnano solennemente a non svolgere alcun tipo di azione ostile né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
La Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
In caso di conflitti che vedono coinvolti un alleato di una delle due parti, verrà costituito un tavolo di discussione e trattative, per l’appianamento pacifico del conflitto.
Le parti si impegnano a collaborare attivamente, con il massimo impegno, per la messa in opera del presente trattato in ogni suo punto.
Le parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini.
Esse si impegnano inoltre solennemente a non riconoscere governi che dovessero essere composti da scomunicati e eretici, che anzi si impegneranno a combattere al massimo delle possibilità, prestando tutto l'aiuto a ciò necessario alla controparte.

Articolo II – Mutua Difesa
Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari.
Ogni attacco o azione ostile nei confronti di una delle due Repubbliche dovrà essere considerato come un attacco operato nei propri confronti, e combattuto allo stesso modo.

Articolo III- Diplomazia e politica estera
1. Le Parti Contraenti si impegnano a svolgere congiuntamente qualunque azione militare in terra straniera. Si impegnano inoltre a consultarsi preventivamente prima di prendere posizione in merito a una questione di politica estera, salvo specificità esposte all’articolo I.
La Repubblica Fiorentina si impegna a sottoscrivere Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia, trattato già in vigore a Siena come nella maggioranza dei ducati Italici.
Massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.
2. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.

Articolo IV – Libera circolazione
Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.

Articolo V – Cooperazione Militare
I soldati dell'Esercito Fiorentino e dell'Esercito Senese, confluiscono in questa nuova denominata armata d'Etruria. I rappresentanti di ambo le parti avranno eguali diritti, doveri, ed accesso alle informazioni.
L'Armata d'Etruria si articola su uno Stato Maggiore.
Esso è composto dai Principi, dai Capitani, dai Sergenti, dai Comandanti delle Guarnigioni delle Città, dai Comandanti delle Armate delle due Repubbliche.
Le due Repubbliche si impegnano ad approvare una disciplina di dettaglio definitiva per l'Armata d'Etruria entro giorni 10 dall'approvazione del presente trattato.
Il passaggio di un esercito capitanato da un Generale della controparte dovrà preventivamente essere autorizzato dal Signore della Repubblica interessata.
Qualora un Generale contravvenga o metta in pericolo l'Alleanza tra le due Repubbliche, commettendo azioni ostili a una delle parti contraenti, la sua Armata dovrà essere disarmata e lui sottoposto a processo per Alto Tradimento, con pena l'esilio o la morte. Stesso trattamento sarà riservato ai soldati che non dovessero immediatamente abbandonare l'Armata del Generale traditore.

Articolo VI – Cooperazione in Materia di Sicurezza Interna
La Repubblica Senese e la Repubblica Fiorentina s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.
Le due Repubbliche si impegnano a organizzare, entro giorni 15 dall'approvazione del presente trattato, una struttura comune Prefettizia.
Essa dovrà comprendere un Servizio Segreto e un Reparto di lotta alla stregoneria e alle arti demoniache (multi), che accoglierà al suo interno membri di entrambe le Repubbliche.
Ad essa avranno accesso anche i vertici dell'Armata d'Etruria, per le necessarie operazioni di coordinamento.
Le Azioni da effettuare poi sui territori nazionali, saranno comunque gestite dal prefetto eletto nella Repubblica in questione sempre in accordo con la politica della collaborazione. I Prefetti quindi potranno comunque organizzare i propri gruppi di gendarmi come riterranno opportuno e provvederanno loro alla nomina degli organi sottoposti alle loro funzioni da svolgere nel proprio territorio nazionale.

Articolo VII – Cooperazione economica
1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le parti contraenti si impegnano a rispettare le leggi sul mercato vigenti nelle due Repubbliche.
3. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile in quanto la repubblica Alleata è da considerarsi partner privilegiato.
4. Non contravvenendo ad ognuno dei punti sopra esposti, le Repubbliche di Siena e Firenze sono comunque ritenute libere di approfondire propri piani di sviluppo economico e commerciale atti alla libera gestione di uno stato sovrano.

Articolo VIII - Cultura
1.Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.
2.Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.
3.Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.

Articolo IX - Accordi futuri
Le parti si impegnano a valutare futuri accordi e trattati, integrativi del presente in ogni ambito (economico, militare, giudiziario, culturale...) in cui ciò si riveli opportuno per favorire la collaborazione e la cooperazione tra le due Repubbliche.

Articolo XI – Mancato rispetto del trattato
Qualsiasi inadempimento al presente trattato causerà la risoluzione dello stesso e la nullità delle sue clausole. Ciò dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo XII – Disposizioni finali
1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. Il presente trattato può essere annullato con reciproco consenso.
4. Alla firma di questo trattato vengono annullati tutti i trattati antecedenti eccezione fatta allo statuto degli ambasciatori.

Redatto a Galatrona, il ventinovesimo giorno del mese di aprile dell'anno di grazia 1458.

In Rappresentanza della Repubblica di Siena
Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi "Tomweasley" Signore di Siena
Conte di Sovana Barone di Castel del Piano

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Sophie De Polignac "Sophy" Gran Ciambellano di Siena
Contessa di Sinalunga Baronessa di Roccalbegna

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In Rappresentanza della Repubblica di Firenze
Generale Antonio Pucci Guerra, noto come Antonidas
Barone di Galatrona
Signore di Firenze

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Ginevra Electra Di Luna, nota come Krisclaire
Gran Ciambellano di Firenze
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