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 Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine

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Lorenzo

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Indice :

- Principi fondamentali e Norme amministrative
- Fonti Normative: tipologia e formazione : I. La Legge
- Fonti Normative: tipologia e formazione : II. Il Decreto Consiliare
- Fonti Normative: tipologia e formazione : III. Il Decreto Ex Imperio Principis
- Fonti Normative: tipologia e formazione : IV. Le Ordinanze Municipali
- Fonti Normative: tipologia e formazione : V. I Regolamenti
- Fonti Normative: tipologia e formazione : I Trattati ed i Concordati

Cliccando sul punto che vi interessa, verrete rimandati allo stesso.


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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:41

Principi fondamentali e Norme amministrative



CAPITOLO I: Principi fondamentali

- La Repubblica di Firenze riconosce l’autorità del legittimo Imperatore del Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ e gli presta giuramento di fedeltà impegnandosi a rispettarne la Corona e lo Stato.
- La capitale della Repubblica Fiorentina è Firenze.
- La lingua parlata è l’italiano.
- Le armi della Repubblica di Firenze sono: "Il giglio fiorentino partito di rosso e d'argento dell'uno nell'altro, sormontato dalla corona imperiale e retto da due unicorni, avvolto in manto di ermellino, sormontato a sua volta della corona imperiale": il partito di rosso e d'argento indica il primo nucleo del territorio fiorentino e cioè Firenze che si unisce con Fiesole. Il giglio d'argento in campo rosso riproduce l'insegna ghibellina, quello rosso in campo d'argento l'insegna guelfa, la loro unione è pertanto simbolo di amicizia fraterna tra le due fazioni. Gli unicorni sono simbolo di virtù e forza.
- Il motto della Repubblica fiorentina è "Numquam retrorsum".
- La religione ufficiale è quella aristotelica: i rapporti tra la Repubblica e le Autorità ecclesiastiche sono disciplinati dal concordato noto come ‘Charta di Firenze'; le altre religioni sono tollerate, in attesa di analoga codificazione.
- La sovranità è delegata dal popolo della Repubblica di Firenze ad un Consiglio, a mezzo suffragio diretto e segreto degli aventi diritto: nessuna parte del popolo fiorentino né alcun individuo possono legittimamente attribuirsene l'esercizio in altri modi.
- La sovranità della Repubblica di Firenze è limitata alle municipalità di Arezzo, Livorno, Montepulciano, Montevarchi, Piombino, Pisa, Pistoia, San Miniato e Volterra e alla sua Capitale, Firenze; alla definizione delle frontiere cosi come stabilito nei trattati di riconoscimento reciproco tra la Repubblica di Firenze e le province limitrofe; ai feudi riconosciuti dal Collegio d'Araldica. Ogni miniera, ogni foresta, ogni frutteto, ogni lago,ogni porto e qualsiasi strada nel territorio sopra definito, appartiene di diritto alla Repubblica Fiorentina e in nessun caso può essere oggetto di rivendicazioni de jure o de facto da parte di potenze straniere.
- L’attività politica è libera: ogni avente diritto della Repubblica di Firenze ha il diritto di creare una lista elettorale o un partito, esercitare propaganda e attività, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della Repubblica di Firenze e delle sue leggi.
- L'attività economica è libera: eventuali limitazioni possono essere validamente previste dalle norme in vigore per determinate situazioni, territori, categorie di beni o di persone.
- Le attività culturali sono libere, e anzi promosse e sostenute dalla Repubblica anche attraverso eventuali sovvenzioni e/o partecipazioni.


Capitolo II: Del Consiglio

Il Consiglio della Repubblica Fiorentina è composto da dodici (12) consiglieri eletti ogni due mesi a suffragio diretto e segreto con metodo proporzionale (D'Hondt): esso rimane in carica per sessanta (60) giorni.
Nessuna lista elettorale può essere presentata prima del trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio in carica, e le votazioni si effettuano nei sette giorni antecedenti alla scadenza.
I Cittadini acquistano il diritto di voto attraverso il primo pagamento di novanta (90) ducati al consigliere del Principe (che attribuisce loro la facoltà di possedere un campo); i voti dell’alta nobiltà hanno valore doppio.

I Consiglieri in carica si considerano in virtù del ruolo fedeli alla Repubblica e al Signore di Firenze e hanno il dovere di servire esclusivamente gli interessi della Repubblica Fiorentina nel corso del loro mandato.
I Consiglieri devono osservare tassativamente il dovere di riservatezza rispetto a:
- Consistenza, armamento e dislocazione dei reggimenti, gruppi armati ed eserciti della Repubblica, ivi compresi piani e strategie.
- Dati economici e di cassa relativi alla settimana corrente e quella precedente.

I Consiglieri hanno il diritto di promuovere e/o modificare e/o abrogare e/o derogare leggi o decreti, secondo quanto stabilito nelle apposite norme di riferimento.
I Consiglieri non possono denunciarsi a vicenda e le loro questioni devono essere risolte all’interno del Consiglio, attraverso un apposito regolamento interno o in mancanza attraverso il potere di giudizio e imperio del Principe, al quale sempre rispondono degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche.

Il ruolo assegnato definisce specificamente le funzioni di alcuni Consiglieri (Signore, Sceriffo, Ministro delle Miniere, Ministro del Commercio, Sergente, Capitano, Portavoce, Prefetto, Pubblico Ministero, Giudice); un consigliere è designato dal Principe della Repubblica di Firenze a ricoprire la carica di Gran Ciambellano; un consigliere senza ministero può ricevere dal Principe incarichi specifici o coadiutivi di altri ministeri.

- Il Principe di Firenze è eletto dai membri del Consiglio a maggioranza assoluta entro due giorni dai risultati delle elezioni. Se questa maggioranza non viene raggiunta, si procede a nuove elezioni con maggioranza via via decrescente.
Il Principe di Firenze è capo del Consiglio e Comandante in Capo delle Forze Armate della Repubblica: egli attribusice ex imperio i ministeri sopra descritti ai Consiglieri eletti, conservando la facoltà di revoca e sostituzione non arbitrarie dando adeguata comunicazione al popolo delle sue scelte: la scelta sarà esercitata con cura di non assegnare, ogni volta che sia possibile, a membri della stessa fazione i ruoli di Giudice e Pubblico Ministero o Sceriffo e Ministro del Commercio.
Il Principe dirige la politica del Consiglio: è obbligato a porre in votazione le leggi su richiesta di un Consigliere e a promulgare il provvedimento normativo se la votazione viene approvata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento.
Il Principe esercita facoltà di controllo e disciplina sull’attività del Consiglio, e può erogare sanzioni disciplinari ai Consiglieri che disturbino il regolare svolgimenti dell'attività consiliare, secondo il Regolamento interno del Consiglio o – in mancanza – direttamente in virtù del suo imperio: le sanzioni disciplinari possono contemplare il divieto di partecipazione ai lavori per un massimo di giorni tre, ma non possono mai menomare l’esercizio del diritto di voto del Consigliere sanzionato.
Il Principe ha il dovere, avvalendosi dell'aiuto del Portavoce della Repubblica, di informare il popolo attraverso la pubblicazione in Camera Comune delle discussioni avvenute in seno al Consiglio, omettendo i dati sensibili relativi a:

- Consistenza, armamento e dislocazione dei reggimenti, gruppi armati ed eserciti della Repubblica, ivi compresi piani e strategie.
- Dati economici e di cassa relativi alla settimana corrente e quella precedente.
- Informazioni diplomatiche segrete.

Le discussioni inerenti ai casi di cui sopra potranno venire pubblicate, su richiesta di uno o più consiglieri, soltanto dopo regolare votazione a maggioranza di 2/3 dei votanti.

- Lo Sceriffo è responsabile delle finanze della Repubblica, ove ritenuto necessario stabilisce l'importo delle tasse da imporre ai Municipi della Repubblica dopo l'approvazione del Consiglio, predispone gli animali da fornire agli allevatori, stabilisce e limita il numero dei minatori da impiegare nelle miniere, determina e fissa il salario dei minatori.
Lo Sceriffo è responsabile del regolare funzionamento dell'amministrazione, e deve garantirla ogni giorno attraverso l'assunzione di alti funzionari.
Lo Sceriffo quotidianamente presenta in apposita bacheca [Tesoreria della Repubblica] i dati dettagliati della Tesoreria, comprensivi di saldo giornaliero, saldo del giorno precedente, bilancio settimanale provvisorio e bilancio settimanale, spese sostenute per l'assunzione dei pubblici funzionari, con indicazione del numero e tipo di punti stato acquisiti in corrispondenza di ciascuna assunzione; segnala inoltre il numero di animali (mucche, maiali, pecore) che il Principato può fornire, e da notizia dei punti stato a disposizione della Repubblica e dei mandati aperti.


- Il Ministro del Commercio è responsabile della fiera repubblicana, amministra gli ordini di acquisto e vendita repubblicani coordinandosi con i Sindaci, ed è responsabile della transazioni con gli altri Stati: il suo ruolo prevede un coordinamento con lo Sceriffo, e l’avallo del Consiglio per le transazioni con l’estero.
Il Ministro del Commercio riporta quotidianamente in apposita bacheca [Cassa e Inventario/Situazione] i dati della Tesoreria e delle merci presenti in inventario o in vendita in fiera del Principato; rende note le transazioni importanti e i prezzi delle merci in apposita bacheca [Cassa e Inventario/Commenti]; raccoglie i dati economici dei municipi dai sindaci e li riporta nella apposita bacheca [Screen dei Municip]i.


- Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opereè responsabile delle miniere della Repubblica e della loro manutenzione, del loro funzionamento e della loro sicurezza. In accordo con lo Sceriffo stabilisce lo sfruttamento ottimale delle risorse minerarie, sia in termini di livello che di occupazione delle miniere stesse.
Egli è autorizzato ad occuparsi delle manutenzioni e delle eventuali migliorie delle miniere in pieno accordo con lo Sceriffo.
Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere deve documentare quotidianamente in apposita bacheca [Miniere/Situazione] lo stato, il livello e l'affluenza delle miniere, riportando i dati dopo che abbia effettuato la regolare manutenzione.
Al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere è anche demandata la gestione portuale, che svolge in coordinamento doveroso con l'intero Consiglio.
Relativamente alle incombenze portuali Il Ministro delle Miniere nomina, previa votazione del Consiglio, i Capi Porto delle banchine Repubblicane nelle città e nei luoghi ove si trovano; funge da referente del Ministero della Marina e responsabile delle comunicazioni tra i Capi Porto ed il Consiglio della Repubblica.
Si occupa dell'organizzazione della Camera dei Capitani Fiorentini.

- Il Sergente nomina e destituisce gli impiegati di ufficio e gli agenti della milizia nella Repubblica; partecipa ed è responsabile del buon funzionamento delle Forze Armate della Repubblica come disciplinato dalla Carta dell'Esercito.
Egli gestisce inoltre l'Armeria della Repubblica, e si occupa dei pagamenti ai membri dell'Esercito per lo svolgimento dei propri compiti, in collaborazione con lo Sceriffo ed eventuali enti pubblici economici (banche, ecc.).

- Il Capitano dirige le Forze Armate della Repubblica e ne è responsabile per la distribuzione degli effettivi sul territorio repubblicano in accordo a quanto disposto dalla Carta dell'Esercito.

- Il Portavoce rende conto pubblicamente delle attività del Consiglio, e può nominare degli aiutanti al fine di farsi assistere.
Egli coadiuva il Principe nella pubblicazione delle discussioni consiliari in Camera Atti; redige e aggiorna la Bacheca per i fiorentini all'estero, a Palazzo Vecchio.

- Il Prefetto è organo giudiziario deputato all'ambito della Sicurezza repubblicana: dirige la Gendarmeria repubblicana con l'aiuto del Sovrintendente Generale ed è responsabile della ripartizione dei suoi effettivi sul territorio repubblicano.
Segnala infrazioni al Pubblico Ministero.
Inoltre è responsabile del reclutamento, della formazione e della disciplina dei Vice Prefetti (due per ciascuna municipalità), ufficiali giudiziari ai quali sono delegate funzioni di controllo e polizia cittadina, da svolgersi sempre in doveroso coordinamento con il prefetto.

- Il Pubblico Ministero è responsabile delle indagini giudiziarie e rappresenta la Repubblica nei processi.
Nello svolgimento delle indagini a lui è dovuta massima collaborazione da parti di ogni cittadino o straniero; nell'ambito giudiziario apre i processi e formula i relativi atti di accusa, motu proprio o su segnalazione (non vincolante) del Prefetto, dei suoi vice o di qualsiasi cittadino della Repubblica.
Ha piena facoltà di archiviare denunce qualora lo ritenesse necessario.
Scrive nel corso dei processi anche le requisitorie per l'accusa, convoca i testimoni e consiglia i Sindaci che richiedano assistenza per la promozione di un processo.

- Il Giudice amministra la giustizia in applicazione delle leggi repubblicane e della Carta dei Giudici imperiale. La sentenza viene emessa dopo che sono state ascoltate l'accusa, la difesa e gli eventuali testimoni.
Non può costituirsi come parte in un qualsiasi caso giudiziario: nel caso in cui ciò fosse inevitabile, il Signore ha la facoltà di sostituirlo nelle sue funzioni.

- Il Gran Ciambellano è responsabile delle relazioni estere della Repubblica: interviene nella preparazione, stesura o revisione dei trattati e/o accordi e/o alleanze con Stati e Repubbliche straniere, nomina gli ambasciatori e ne coordina l'azione attraverso direttive.

Ferma restando la specificità di ogni ruolo, ogni Consigliere e ufficiale repubblicano ha il dovere di coordinarsi con gli altri nell'esclusivo interesse della Repubblica.
A tal fine i Consiglieri che ricoprono le cariche economiche devono obbligatoriamente presentare la documentazione pertinente ai loro incarichi nei rispettivi uffici, e se impossibilitati a farlo devono precisarne in Consiglio i motivi.
Tutti i Consiglieri sono tenuti al rispetto dello svolgimento diligente degli incarichi loro assegnati: qualora impossibilitati comunicheranno le motivazioni in Consiglio, che saranno valutate collegialmente ed eventualmente sanzionate dal Signore: se ricorrano gli estremi potrà essere aperto un processo secondo le norme di riferimento (Libro Penale, Cap.III, Art.7).


Capitolo III: La mozione di sfiducia

Può essere intentata mozione di sfiducia sia nei riguardi del Principe che dei Consiglieri:

- Il Signore può essere sfiduciato dal Consiglio qualora si esprimano in tal senso almeno nove (9) consiglieri in Consiglio o per mozione proposta dalla metà (50%) dei nobili residenti fiorentini censiti e sottoscritta da almeno cento (100) cittadini repubblicani avallata dalla maggioranza semplice dei Consiglieri votanti in apposito poll in Consiglio, con voto palese dalla durata di 48 ore.
- Analogamente, il Signore può iniziare una procedura di sfiducia nei confronti di un consigliere, avallata dalla maggioranza dei Consiglieri votanti in apposito poll in Consiglio, con voto palese dalla durata di 48 ore.
- Il Signore può provvedere ad aprire un processo per ALTO TRADIMENTO a carico dei Nobili che propongono la sfiducia qualora questa non sia avallata dal consiglio.

Le motivazioni che sono alla base della mozione di sfiducia sono tassativamente ricompresi nei seguenti:

- Aver commesso atti contrari alle norme vigenti o al diritto consuetudinario,
- Aver mancato di fedeltà a Sua Maestà Imperiale o aver tradito gli interessi della Repubblica,
- Sistematico ostacolo al buon funzionamento del Consiglio,
- Inattività nello svolgimento della carica a cui era stato designato.

L'approvazione della mozione di sfiducia ha un peso puramente politico, e si concretizza nella richiesta di dimissioni immediate per il Principe o per il Consigliere in atto scritto, senza creare alcun obbligo di dimissioni.
L'esito delle votazioni dovrà essere reso noto alla cittadinanza.

Come detto sopra, il Signore ha facoltà di sostituzione o redistribuzione dei ministeri in seno al Consiglio: si tratta di misure applicabili anche in virtù dell’esito positivo della mozione di sfiducia, ma devono essere sempre debitamente motivate e mai arbitrarie o messe in atto per futili motivi.

Ogni Consigliere conserva il diritto di dimettersi di sua spontanea volontà dal Consiglio della Repubblica, curandosi di darne tempestiva informazione per iscritto al Signore e al Consiglio affinché sia approntata adeguata organizzazione: al Consigliere dimissionario si sostituirà il primo dei non eletti della lista cui apparteneva.

In caso di sfiducia il principe non ha l’obbligo di dimettersi, ma poiché non più riconosciuto come Signore, sarà poi dovere del consiglio rieleggerne un altro fra gli altri consiglieri, che pur non detenendo l’ufficio gestisca le discussioni ed il lavoro consiliare.

Il nuovo Signore, dovrà richiedere a Sua Maestà Imperiale il proprio riconoscimento e di conseguenza essere autorizzato a prendere qualunque iniziativa per ristabilire la legalità nella Provincia.

Capitolo IV: Dei Municipi

- I municipi costituiscono la prima unità politica della Repubblica; ogni cittadino della Repubblica è altresì cittadino del municipio in cui risiede.
Ogni città è governata da un sindaco eletto, a suffragio universale diretto, a maggioranza semplice dai cittadini della municipalità; il voto dell'alta nobiltà ha valore doppio.
Qualora nessun candidato a Sindaco ottenesse la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il più alto numero di voti al primo turno. Qualora non vi fosse alcun candidato al ruolo di Sindaco, resterà in carica il sindaco precedente fino a svolgimento di regolari elezioni.

Il sindaco ha la responsabilità della gestione e dello sviluppo sociale ed economico della città; assicura l’applicazione delle norme emanate dalla Repubblica; ha il potere di emanare ordinanze cittadine secondo modalità e limiti dettati dalle norme vigenti; ha facoltà di aprire processi in nome della città (e ha l'obbligo di farlo in caso di violazioni di Ordinanze municipali); può imporre con frequenza non inferiore ai quindici giorni tasse ed imposte sulle proprietà terriere e le botteghe esistenti in città, da pagare entro i successivi sette giorni dall’imposizione.
Qualora il sindaco rassegni le proprie dimissioni o sia impossibilitato ad amministrare la città per un periodo superiore ai 3 giorni, il Consiglio della Repubblica può provvedere alla sua sostituzione, anche per mezzo di una rivolta autorizzata.
Il sindaco così sostituito avrà gli stessi diritti ed obblighi e dovrà condurre con pienezza di poteri la città fino alle successive libere elezioni.

Ogni sindaco ha l'obbligo di comunicare al Ministro del Commercio i dati economici riguardanti il municipio (es.: inventario, mandati, taverna, acquisti e vendite, cassa), a mezzo copia autentica [screen], all' inizio e alla fine di ogni mandato e ogni volta gli venga richiesto.
La mancata collaborazione da parte di un sindaco può portare all’esclusione per un tempo determinato (da 1 a 3 giorni) dalla Camera dei Sindaci; eventuale recidività nelle adempienze può portare alla sostituzione coatta del Sindaco da parte del Consiglio, fino alla persecuzione ai sensi del Libro Penale, Cap III, Art. 7 (Negligenza in funzione pubblica).

Il Sindaco ha la facoltà di postare liberamente I dati Municipali nell’ambito del Forum chiuso del Consiglio Cittadino, a condizione che abbia preventivamente ottenuto dichiarazione di riservatezza da parte dei Consiglieri municipali: tutti i dati economici municipali sono presuntivamente reputati secretati e quindi in relazione ad essi vige il dovere alla riservatezza da parte del Sindaco e dei consiglieri municipali che a loro hanno accesso in virtù della dichiarazione di riservatezza: ogni violazione sarà perseguita ai sensi del Libro Penale, Cap.III, Art.2 (Tradimento).


Capitolo V: Posizioni di incompatibilità.


Tutte le cariche nominali Res Parendo, Municipali, Repubblicane e Imperiali sono compatibili tra loro se non altrimenti specificato nel regolamento delle stesse.
Tutte le cariche elettive, Municipali, Repubblicane, Imperiali e tutte le cariche con poteri In Gratibus sono incompatibili tra loro, e con le cariche Res Parendo.

Una persona con posizioni di incompatibilità deve, entro 7 giorni, mettersi in regola.
In caso contrario, il Consiglio della Repubblica può chiedere al cittadino a quale carica egli desideri rinunciare o, in caso di mancanta collaborazione dello stesso, può decidere quale incarico debba ritenersi perso per dimissioni forzate dovute a posizione di incompatibilità.
Tali dimissioni forzate riguardano solo cariche Municipali e Repubblicane.

Per poter ricoprire una carica In Gratibus contemporaneamente a incarichi Res Parendo è necessaria deroga votata e approvata dal Consiglio della Repubblica.
Per poter ricoprire più cariche In Gratibus, nella misura massima di due, in presenza o meno di incarichi Res Parendo, è necessaria deroga votata e approvata dal Consiglio della Repubblica.
La deroga può essere chiesta e concessa solo in mancanza di incompatibilità esplicita specificata nei regolamenti delle cariche stesse. Tali regolamenti stabiliscono nel dettaglio le varie posizioni di incompatibilità e hanno valore di legge.

Tutti i cittadini possono accedere ai bandi pubblici.
In presenza di candidati con i requisiti minimi specificati dal bando e senza cariche, quelli con un altro incarico verranno respinti.
Il Consiglio della Repubblica si riserva il diritto di valutare caso per caso le incompatibilità in essere tra due cariche ricoperte dai candidati ai bandi.


Capitolo VI: Legge sui funzionari pubblici

Nell’interesse della sicurezza nazionale, e con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni, il Consiglio della Repubblica stabilisce che:
Ogni funzionario pubblico, che venisse scoperto a violare gli interessi nazionali, o a servire interessi diversi da quelli della nostra Repubblica, sarà rimosso dalla carica pubblica con effetto immediato, e non potrà ricoprire incarichi pubblici per almeno tre mesi.

In virtù di questa legge, sono considerati funzionari pubblici:

1.Il Principe di Firenze;
2.I Consiglieri della Repubblica Fiorentina;
3.Ogni carica pubblica, di nomina statale, elettiva o a concorso, ivi compresi sindaci, viceprefetti, membri dei Consigli comunali delle città fiorentine, ambasciatori e presidente di istituzioni fiorentine, come la Banca Repubblicana;
4.Tutti i membri dell’esercito di qualunque grado;
5.Tutti i membri della gendarmeria di qualunque grado;
6.Tutti i membri delle milizie di qualunque grado.

Ciascuna di queste figure ricade nella violazione dell'interesse pubblico della Repubblica nei seguenti casi:
1.Giurando fedeltà ad organizzazioni e ordini che non hanno come capo supremo il Principe ed il Consiglio della Repubblica Fiorentina, o da essi non riconosciuti;
2.Prendendo parte a guerre o conflitti in cui la Repubblica Fiorentina non è coinvolta o si è dichiarata neutrale;
3.Violando gli ordini di organi statali di rango superiore.
4.Divulgando dati su istituzioni ed organi statali che non siano già stati pubblicati nelle forme previste o che il funzionario non sia stato legittimato a divulgare da organi superiori.


Capitolo VII: Disposizioni transitorie

La regolamentazione della materia civile, fino a sua eventuale codificazione in legge, è delegata al Decreto Consiliare titolato 'Codice (Libro) Civile'.

La regolamentazione della materia penale, fino a sua eventuale codificazione in legge, è delegata al Decreto Consiliare titolato 'Codice (Libro) Penale'.


Ultima modifica di Lorenzo il 15.10.12 17:44 - modificato 2 volte.
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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:43

Fonti Normative: tipologia e formazione.

I - La Legge

Fonte gerarchicamente superiore, essa è sempre caratterizzata:
- da una validità temporale non limitata;
- da una estensione territoriale che comprende esclusivamente tutto il territorio della Repubblica fiorentina;
- da una efficacia soggettiva che si estende a chiunque si trovi sul suolo della Repubblica fiorentina, anche se straniero.
La legge può essere abrogata o modificata in tutto o in parte attraverso gli stessi strumenti e meccanismi previsti per la sua emanazione.
Essa può richiamare o delegare espressamente la regolamentazione completa o parziale di particolari ambiti ad un Decreto Consiliare, Regolamento, Concordato o Trattato, che in virtù della delega o del richiamo assumono i caratteri di efficacia, territorialità e validità propri della legge.

E' attribuita facoltà di iniziativa per la formazione delle leggi:
1 - ad ogni Consigliere, che ha il diritto di presentare o elaborare qualsiasi proposta, abrogazione o modifica di legge in sede consiliare; alla richiesta segue una obbligatoria fase di discussione durante la quale vengono effettuate modifiche o eventuali emendamenti; allorché si raggiunga una bozza organica, chiara e comprensibile, il Signore di Firenze ha il dovere di metterla ai voti con scrutinio palese della durata di almeno quarantotto ( 48 ) ore, durante il quale i Consiglieri esprimono il loro parere attraverso sondaggio nelle Sale del Consiglio.
Si considera approvata la legge che ottenga un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno (1) dei voti espressi (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio): laddove ci sia parità, il voto del Signore di Firenze (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
2 – ai cittadini della Repubblica, che hanno facoltà di proporre al Consiglio una bozza o progetto di legge, che siano stati preventivamente controfirmati in apposita sottoscrizione nella Taverna della Repubblica di Firenze (inequivocabilmente titolata e separata dalla eventuale discussione preparatoria) da quaranta ( 40 ) cittadini fiorentini di cui almeno cinque (5) Nobili fiorentini oppure da sette (7) Sindaci supportati da cinque (5) Nobili fiorentini.
I Consiglieri sono esclusi dalla sottoscrizione; coloro che intendono sottoscrivere la proposta apporranno la propria firma senza commenti.
Un delegato del Consiglio controllerà la validità delle firme apposte e verificherà la cittadinanza della Repubblica fiorentina dei firmatari, notificando l’accettazione della sottoscrizione al proponente, che rimarrà a disposizione del Consiglio per qualsiasi chiarimento in merito.
La bozza dovrà dunque essere prontamente discussa e votata dal Consiglio secondo le modalità proprie del punto precedente, e dell’esito della votazione sarà data esaustiva comunicazione pubblica.

Requisito per la promulgazione e l’effettività della legge è quello di essere annunciata alla popolazione attraverso opportuna comunicazione del Portavoce e affissione pubblica. La legge entra in vigore a partire dal secondo giorno successivo alla sua affissione pubblica, salvo differenti indicazioni nel testo.


Ultima modifica di Lorenzo il 01.09.12 17:46 - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:45

II - Il Decreto Consiliare

Il Decreto Consiliare è fonte sotto-ordinata alla legge e ne differisce per l’ambito di applicazione, che può anche essere territorialmente ridotto o limitato a determinate categorie di persone.
Ove non specificato altrimenti, la sua efficacia soggettiva si estende a chiunque si trovi sul territorio di applicazione, anche se straniero.
Quanto alla sua validità temporale, non vi sono limitazioni e il Decreto Consiliare si rinnova automaticamente ad ogni cambio di Consiglio senza alcuna interruzione.
Qualora non esprima limitazioni soggettive o territoriali, i suoi caratteri di estensione ed efficacia si considerano pari a quella della legge.
Il Decreto Consiliare può essere abrogato o modificato in tutto o in parte attraverso gli stessi strumenti e meccanismi previsti per la sua emanazione. Fanno eccezione i Decreti Consiliari richiamati o oggetto di delega da parte della Legge, dei Codici, di altri Decreti o Regolamenti, per i quali l’abrogazione completa è esclusa, per non incorrere in un vuoto legislativo: è quindi ammessa la sola sostituzione, modifica o la loro conversione in legge della Repubblica.

E' attribuita facoltà di iniziativa per la formazione dei Decreti Consiliari esclusivamente ai Consiglieri, ognuno dei quali ha il diritto di presentare o elaborare qualsiasi proposta, abrogazione o modifica di Decreto Consiliare in sede collegiale; alla presentazione o richiesta segue una obbligatoria fase di discussione durante la quale vengono proposte modifiche o eventuali emendamenti; allorché si raggiunga una bozza organica, chiara e comprensibile, il Signore di Firenze ha il dovere di metterla ai voti con scrutinio palese della durata di almeno quarantotto (48 ), durante il quale i Consiglieri esprimono il loro parere attraverso sondaggio nelle Sale del Consiglio.
Si considera approvata la legge che ottenga un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno (1) dei voti espressi (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio): laddove ci sia parità, il voto del Signore di Firenze (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.

Requisito per la promulgazione e l’effettività del Decreto è quello di essere annunciato alla popolazione attraverso opportuna comunicazione del Portavoce e affissione pubblica. Il Decreto Consiliare entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua affissione pubblica, salvo differenti indicazioni nel testo.
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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:46

III - Il Decreto Ex Imperio Principis

E' atto legislativo, normativo, decisionale del Signore di Firenze in esercizio del suo personale imperio.
Il Decreto Ex Imperio Principis di carattere legislativo e normativo, si caratterizzano per una validità temporale limitata: la sua scadenza naturale è fissata al terzo giorno seguente alla nomina del nuovo Signore di Firenze (onde permetterne il rinnovo); la sua efficacia territoriale può anche essere limitata o ridotta, e contiene norme di carattere straordinario.
Non ha bisogno di maggioranza Consiliare ed è immediatamente operativo dall'alba del giorno successivo alla sua pubblicazione da parte del Portavoce.
Il Decreto Ex Imperio Principis è fonte pari ordinata ai Decreti Consiliari per tutti gli ambiti non già regolati, ma se contiene deroghe agli stessi deve preventivamente ottenere beneplacito del Consiglio tramite la maggioranza dei voti espressi (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio) per mezzo di una votazione della durata di almeno quarantotto (48 ) ore. In tal caso il Signore di Firenze non potrà votare.
La responsabilità dell’atto ricade unicamente sul Signore di Firenze, che deve sincerarsi di decretare in modo completo e chiaro, prevedendo se ne ricorre il caso anche le norme sanzionatorie per l’eventuale violazione del contenuto impositivo o proibitivo del proprio atto.
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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:48

IV - Le Ordinanze Municipali

Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza ritenga necessaria nel perseguire il benessere della città da lui amministrata (si elencano a titolo puramente esemplificativo possibili contenuti delle ordinanze: obblighi di fare, astensioni obbligatorie, calmieri, limitazioni sulle transazioni, ecc).
L'ordinanza Municipale è fonte sotto-ordinata alla Legge, ma prevale sul Decreto Consiliare in virtù della specialità: l'avallo del Consiglio rappresenta infatti una deroga implicita delle norme eventualmente in contrasto con l'ordinanza.
L'ordinanza deve ottenere il beneplacito espresso del Consiglio, tramite la maggioranza dei voti favorevoli pari alla metà più uno (1) dei voti espressi (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio) : laddove ci sia parità, il voto del Signore di Firenze (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione. L' ordinanza entrerà in vigore 48 ore dopo la pubblicazione da parte del Portavoce in pubblico e a cura del Sindaco proponente tramite affissione nella Taverna municipale e al Municipio (IG).
L’estensione territoriale è tassativamente limitata al territorio della municipalità e l’efficacia temporale una scadenza tassativa al terzo giorno seguente alla nomina del nuovo Sindaco (onde permetterne il rinnovo).
L'eventuale rinnovo non necessita di nuovo beneplacito Consiliare.
La scadenza naturale può essere anticipata, sia attraverso una espressa previsione di scadenza contenuta nella ordinanza, sia attraverso revoca espressa del Sindaco stesso o anche dall’intervento del Consiglio della Repubblica, che può deliberare in tal senso a maggioranza in votazione palese della durata di almeno quarantotto (48 ) ore laddove ci sia parità, il voto del Principe (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
Le eventuali violazioni della ordinanza vanno perseguite direttamente dal Municipio.
Proposta motivata di revisione delle ordinanze municipali, qualora si ritengano lesive di diritti, possono essere inoltrate dai cittadini a qualsiasi Consigliere, che ha solo l’obbligo di presentare la proposta di revisione all’esame del Consiglio, che ha facoltà di motivare un eventuale rifiuto.
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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:49

V - I Regolamenti

Si definiscono regolamenti gli Statuti, gli Atti di fondazione e le norme, di condotta e di esercizio delle proprie prerogative, delle Istituzioni della Repubblica di Firenze.
Sotto questo nome ricadono dunque, a titolo di esempio, la Carta dell'Esercito, lo Statuto degli Ambasciatori, della Banca Repubblicana, normative riguardanti Prefettura e Tribunale della Repubblica.
I regolamenti sono fonti sotto-ordinate rispetto alla legge, che può richiamarli per la regolamentazione di particolari ambiti.
Essi saranno approvati, modificati o abrogati se l'apposita votazione in Consiglio ottiene un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno (1) dei voti espressi (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio) : laddove ci sia parità, il voto del Signore di Firenze (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
La loro approvazione attribuisce loro delega a regolare ambiti particolari, fermo restando in caso di conflitto normativo la superiorità della Legge e dei Decreti Consiliari sulle norme presenti nei Regolamenti.
Ai fini dell'approvazione devono essere riportati nei regolamenti l'organizzazione interna, la qualifica giuridica dei membri o degli aderenti, le prerogative dell'Istituzione e le limitazioni spaziali e temporali del suo potere e delle sue facoltà.
I Regolamenti si applicano senza limiti di tempo fino ad eventuale abrogazione e/o modifica, e la loro efficacia è limitata a tutti coloro che, soggettivamente od oggettivamente, ricoprono una funzione propria dell'istituzione, come definito dal Regolamento stesso.
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MessaggioTitolo: Re: Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine    Legge Fondamentale e Fonti del Diritto Fiorentine  Empty01.09.12 17:50

VI - I Trattati ed i Concordati

I Trattati rappresentano gli accordi che la Repubblica di Firenze stabilisce con Stati, Repubbliche e Principati esteri, con le Istituzioni estere o sovranazionali, con Ordini Militari, Associazioni, Compagnie private.

I Concordati sono solenni Convenzioni attraverso cui la Repubblica regola con entità religiose, culturali, politiche o economiche materie o ambiti di comune interesse.
Essi saranno approvati, modificati o abrogati se l'apposita votazione in Consiglio ottiene un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno (1) dei voti espressi (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio) : laddove ci sia parità, il voto del Signore di Firenze (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
L'efficacia di un Concordato o Trattato si ritiene valida, in termini spaziali, su tutto il territorio della Repubblica così come è definito dalla Legge, ove non specificamente indicato.
Ogni cittadino repubblicano ne è vincolato.
In termini temporali non sono posti limiti se non espressi, salva comunque la possibilità del Consiglio della Repubblica di rinegoziarne parte secondo le modalità previste nel Trattato o Concordato.
L' abolizione, esclusivamente in assenza di apposite norme interne esplicite, può intervenire a maggioranza dei votanti (l'astensione anche se palesata non viene considerata nel conteggio) in apposita votazione in Consiglio: laddove ci sia parità, il voto del Signore di Firenze che interviene per ultimo si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione. Quest'ultima ipotesi integra la cosiddetta 'rottura' del Concordato o Trattato.
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