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 Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano

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Sguercio Sforza

Sguercio Sforza


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MessaggioTitolo: Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano   Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano Empty15.10.08 15:37

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano

Nella loro grande saggezza, i Signori KleeOtr, Governatore di Firenze e Rumble, Duchessa di Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Firenze e del Ducato di Milano, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito..

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
2. Facendo rispettare la legge quando un criminale è nei territorio di uno dei paesi contraenti e un crimine è stato commesso.

Articolo V - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:

Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:



Articolo VI - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VIII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo IX - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Entro un mese dalla ratifica il trattato può essere annullato unilateralmente da un contraente senza conseguenze tramite dichiarazione pubblica.

Firmato a Milano il 02/05/1456

A nome del Ducato di Milano:

Genoveffa Rumble Marshmallow, Duchessa di Milano
Idarne Borromeo Pelagio, Ciambellano del Ducato di Milano



A nome della Repubblica di Firenze:
KleeOtr, Bosio I Sforza, Conte di Monza, Duca di Firenze
Cangrande della Scala, Gran ciambellano della Repubblica fiorentina
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