Sirstefan Capitano di Fregata
Numero di messaggi : 1894 Età : 38 Residenza in RR : Livorno Data d'iscrizione : 24.06.09
| Titolo: Legge - Modifica Codice Penale 11.11.10 11:52 | |
| - Elissea ha scritto:
- Il nono giorno dell'undicesimo mese dell'anno 1458 il consiglio della Repubblica, durante la legislatura XVI annuncia l'aggiunta dell'articolo 8 del codice penale, capitolo III: crimini contro le istituzioni.
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Il Consiglio della Repubblica di Firenze annuncia che,
A seguito di votazione in cui si è espresso con 12 voti favorevoli, si aggiunge al Codice Penale, al capitolo III, crimini contro le istituzioni, l'articolo 8 sul reclutamento non autorizzato, di seguito riportata.
Articolo 8: Reclutamento non autorizzato Si definisce reclutamento non autorizzato qualsiasi azione che sia tesa a reclutare tramite bando o tramite missiva privata, in tutti i canali disponibili (pm ig e forum), tutti i cittadini invitandoli a partecipare ad associazioni, gruppi, Compagnie, Ordini che non siano riconosciuti sotto la sovranità della Repubblica di Firenze o riconosciuti dall'Araldica Imperiale.
Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO per residenti stranieri, TRADIMENTO per residenti fiorentini Sanzione: Pena pecuniaria massima di 200 ducati e pena detentiva fino ad un massimo di 10 giorni.
E' stata pubblicata la discussione e la votazione della modifica legislativa.
Per il consiglio,
Bianca Elissea Della Gheraresca Merisi Portavoce delle Repubblica
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