Il Palazzo Vecchio di Firenze
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Il Palazzo Vecchio di Firenze

Forum Dedicato alla Repubblica Fiorentina dei Regni Rinascimentali.
 
IndiceIndice  PortalePortale  Ultime immaginiUltime immagini  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  

 

 Legge- Modifica al Codice Penale, art 4 e 8

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Elissea

Elissea


Numero di messaggi : 83
Residenza in RR : Livorno
Data d'iscrizione : 19.01.10

Legge- Modifica al Codice Penale, art 4 e 8 Empty
MessaggioTitolo: Legge- Modifica al Codice Penale, art 4 e 8   Legge- Modifica al Codice Penale, art 4 e 8 Empty14.11.10 13:11

Elissea ha scritto:
Il dodicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno 1458 il consiglio della Repubblica, durante la legislatura XVI annuncia la modifica della legge del Libro Penale, capitolo III, articolo 4 - Rivolta e Assalto - e l'articolo 8 -Brigantaggio, furto -

Citazione :


Il Consiglio della Repubblica di Firenze annuncia che,

A seguito di votazione cui consiglio si è espresso con 12 voti favorevoli si modificano le seguenti leggi:

-Capitolo III: CRIMINI CONTRO LE ISTITUZIONI

4: Rivolta e Assalto

da

Citazione :
Chiunque si sollevi senza autorizzazione del Consiglio, con o senza armi, da solo o in gruppo, contro un Sindaco della Repubblica regolarmente eletto (o imposto nel ruolo dal Signore della Repubblica su autorizzazione del Consiglio) oppure contro il Castello di Firenze verrà accusato di rivolta e assalto.
Sono considerate aggravanti la riuscita dell'assalto, l’imposizione indebita di tasse, l'eventuale furto o alienazione o distruzione di merci dei municipi, l’aver depauperato la Cassa municipale, l'aver avviato processi, l'aver assaltato il Castello di Firenze.
Specularmente, è considerata parziale attenuante una cristallina collaborazione con le Autorità per la restituzione della Municipalità senza danni o ammanchi.

Imputazione: TRADIMENTO se si tratta di cittadini fiorentini, DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO se si tratta di soggetti non residenti nel territorio fiorentino.
Sanzione: Multa (misura massima 200 ducati), Prigione (misura massima: 3 giorni); nei casi gravi o recidività anche Esilio (per cittadini repubblicani) o Bando (per gli stranieri) o pena capitale dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti, compreso obbligatoriamente il Principe.
Note: L’esilio o bando (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) possono essere inflitti solo per casi di grave entità e dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.


a

Citazione :

Articolo 4: Rivolta e Assalto
Chiunque si sollevi senza autorizzazione del Consiglio, con o senza armi, da solo o in gruppo, contro un Sindaco della Repubblica regolarmente eletto (o imposto nel ruolo dal Signore della Repubblica su autorizzazione del Consiglio) oppure contro il Castello di Firenze verrà accusato di rivolta e assalto.
Sono considerate aggravanti la riuscita dell'assalto, l’imposizione indebita di tasse, l'eventuale furto o alienazione o distruzione di merci dei municipi, l’aver depauperato la Cassa municipale, l'aver avviato processi, l'aver assaltato il Castello di Firenze.
Specularmente, è considerata parziale attenuante una cristallina collaborazione con le Autorità per la restituzione della Municipalità senza danni o ammanchi.

Imputazione: TRADIMENTO se si tratta di cittadini fiorentini, DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO se si tratta di soggetti non residenti nel territorio fiorentino.
Sanzione: Multa (misura massima definita dal giudice), Prigione (misura massima: 10 giorni); nei casi gravi o recidività anche Esilio (per cittadini repubblicani) o Bando (per gli stranieri) o pena capitale dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti, compreso obbligatoriamente il Principe.
Note: L’esilio o bando (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) possono essere inflitti solo per casi di grave entità e dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.



Articolo 8: Brigantaggio, furto

da

Citazione :
Integra il reato di furto l’apprensione di proprietà altrui contro il suo consenso, con l’effetto di privarlo definitivamente dei beni. Anche il solo tentativo di furto, sebbene non riuscito, è perseguibile ai sensi di questo articolo.
Si definisce brigante colui che commette furto, ovvero faccia parte di una banda organizzata finalizzata a questa tipologia di attività (brigantaggio)

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Ogni volta che è possibile, la sentenza deve tendere al ristoro dei nocumenti arrecati (restituzione dei beni illecitamente sottratti, eventuale rimborso del recupero fisico).
In aggiunta al ristoro, multa (misura massima: 200 ducati) o prigione (misura massima: 3 giorni)
Note: Ai fini dell’apertura del processo è necessario che l’atto d’accusa contenga le circostanze dell’arresto, secondo le modalità richieste ed in vigore (vedi decreto)
Il mancato ristoro nei tempi stabiliti dalla Corte per sentenza va perseguito per Oltraggio alla Corte, ed in questo caso la sentenza deve essere immediatamente applicabile a carico dell’imputato.
Sono escluse da questo articolo le conseguenze derivanti dallo svolgimento di un duello.
La recidività è considerata aggravante particolarmente pesante, che può integrare nei casi gravissimi morte o esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito sondaggio, compreso obbligatoriamente il Principe.

a

Citazione :
Articolo 9: Brigantaggio, furto
Integra il reato di furto l’apprensione di proprietà altrui contro il suo consenso, con l’effetto di privarlo definitivamente dei beni. Anche il solo tentativo di furto, sebbene non riuscito, è perseguibile ai sensi di questo articolo.
Si definisce brigante colui che commette furto, ovvero faccia parte di una banda organizzata finalizzata a questa tipologia di attività (brigantaggio)

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Ogni volta che è possibile, la sentenza deve tendere al ristoro dei nocumenti arrecati (restituzione dei beni illecitamente sottratti, eventuale rimborso del recupero fisico).
In aggiunta al ristoro, multa (misura massima definita dal giudice) o prigione (misura massima: 10 giorni)
Note: Ai fini dell’apertura del processo è necessario che l’atto d’accusa contenga le circostanze dell’arresto, secondo le modalità richieste ed in vigore (vedi decreto)
Il mancato ristoro nei tempi stabiliti dalla Corte per sentenza va perseguito per Oltraggio alla Corte, ed in questo caso la sentenza deve essere immediatamente applicabile a carico dell’imputato.
Sono escluse da questo articolo le conseguenze derivanti dallo svolgimento di un duello.
La recidività è considerata aggravante particolarmente pesante, che può integrare nei casi gravissimi morte o esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito sondaggio, compreso obbligatoriamente il Principe.



E' stata pubblicata la discussione e la votazione della modifica legislativa.


Per il consiglio,


Bianca Elissea Della Gheraresca Merisi
Portavoce delle Repubblica


Legge- Modifica al Codice Penale, art 4 e 8 Ororb8bw4
Torna in alto Andare in basso
 
Legge- Modifica al Codice Penale, art 4 e 8
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Legge - Modifica Codice Penale
» Legge - Modifica Codice Penale
» Legge- modifica Art.19 Legge Penale
»  N. 6/XXI Leg./1458 e Modifica legislativa: nuovo art 8 codice penale
» Legge - Modifica articolo 7 Libro penale

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Il Palazzo Vecchio di Firenze :: Comunicazioni e Decreti della XVI Legislatura-
Vai verso: