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  N. 6/XXI Leg./1458 e Modifica legislativa: nuovo art 8 codice penale

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Elissea

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Residenza in RR : Livorno
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MessaggioTitolo: N. 6/XXI Leg./1458 e Modifica legislativa: nuovo art 8 codice penale    N. 6/XXI Leg./1458 e Modifica legislativa: nuovo art 8 codice penale Empty14.11.10 14:48

Elissea ha scritto:
Il tredicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno 1458 il consiglio della Repubblica, durante la legislatura XVI annuncia l'aggiunta dell'articolo 8 del codice penale, capitolo III: crimini contro le istituzioni.

Citazione :

Il Consiglio della Repubblica di Firenze annuncia che,

A seguito di votazione in cui si è espresso con 12 voti favorevoli, si modifica la legge n. 16 bis del Codice Penale, al capitolo V, reati di natura economica, modifiche di seguito riportate.

Da:

Articolo 16.bis: Dell'evasione fiscale

Citazione :
Chiunque, dopo il quattordicesimo giorno successivo al termine stabilito per legge, ometta di pagare una tassa municipale o repubblicana sul proprio campo o bottega, sarà imputato per evasione fiscale.
Alla scadenza del giorno suddetto, il Sindaco può denunciare il cittadino, fornendo le prove del credito vantato e del suo mancato adempimento.
Il processo sarà avviato dal Pubblico Ministero se la tassa è stata richiesta dal Consiglio della Repubblica, mentre sarà avviato dal Sindaco se la tassa è stata richiesta dal Municipio.

La pena prevista per l'evaione fiscale si applica a livello Repubblicano con l'esclusione da:

-insegnamento universitario
-lavoro come funzionario
-cariche gdr
-incentivi
-baratto
-lavori per il tm
-gendarmeria

e a livello cittadino da:

-consiglio cittadino
-gilde
-milizia

a:

Citazione :
Chiunque, dopo il quattordicesimo giorno successivo al termine stabilito per legge, ometta di pagare una tassa municipale sul proprio campo o bottega, sarà punito con l'esclusione dalla vita sociale cittadina e repubblicana.
Alla scadenza del giorno suddetto, il Sindaco potrà aprire un processo a carico dei cittadini evasori che non siano in convento.
I cittadini che tornano dal convento hanno 5 giorni di tempo per saldare il proprio debito.
Capo d'accusa: FRODE
Sanzione: multa 1 ducato, in aggiunta la pena prevista per l'evasione fiscale si applica:

a livello Repubblicano con l'esclusione da:
-insegnamento universitario
-lavoro come funzionario
-cariche per nomina
-incentivi
-baratto
-lavori per il tm
-gendarmeria
-Concessione di lasciapassare in uscita dalla Repubblica

a livello cittadino esclusione da:
-consiglio cittadino
-gilde e filiere

La durata delle pene sopraelencate vengono meno quando l'evasore salda il suo debito.

Il giudice può somministrare una condanna ai lavori forzati nelle miniere o alla difesa del municipio fino a un massimo di 5 giorni non consecutivi ma entro 15 giorni dall'emissione del verdetto.



Tale modifica è stata fatta a seguito della proposta popolare sull'evasione fiscale, in conformità a quanto stabilito secondo le Fonti normative.
E' stata pubblicata la discussione e la votazione della modifica legislativa.


Per il consiglio,


Bianca Elissea Della Gheraresca Merisi
Portavoce delle Repubblica


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