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 Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze

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MessaggioTitolo: Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze   Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze Empty24.11.10 11:55

Sostituito da quello siglato il 26 Agosto 1459


[rp]Fiorentini! Quest'oggi, con grande soddisfazione di entrambe le parti, sua Maestà Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie, e sua Signoria Emanuele d'Avalos, Principe di Firenze, hanno apposto le proprie firme sul seguente trattato, destinato ad inaugurare un lungo e prospero periodo d'amicizia tra noi ed i nostri vicini a sud:

Citazione :
Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze


Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, desiderano mettere per iscritto il presente trattato di buon vicinato, per assicurare una pace duratura ai rispettivi popoli, per garantire la sicurezza delle frontiere, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo II - della collaborazione giudiziaria -

a) I Firmatari s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.

b) I Responsabili dei "settori" giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un unversità dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 10 ( dieci ) lezioni della materia in questione, nel corso di 10 ( dieci ) giorni dal momento in cui studenti e/o professori arrivano nella prima città del territorio ospitante.
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori o studenti ospiti ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della frontiera -


Dato che, su alcune mappe i 2 ( due ) nodi sopra L' Aquila appartengono alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie mentre di fatto sono sotto il controllo della Repubblica di Firenze, nella loro grande saggezza Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze, hanno deciso di stipulare questo articolo per stabilire i confini tra i rispettivi stati, privando così un eventuale gruppo di attentatori della pace e dell' amore fra i popoli, figli dell'Altissimo di ogni scusante inerente l'appropazione indebita di territorio da parte di uno dei due contraenti; garantendo in questo modo eterna pace fra i popoli siciliani e fiorentini e tra le legittime istituzioni

a) La frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Firenze inizia 2 ( due ) nodi dopo l'Aquila e 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano.
Di conseguenza, sino a 2 ( due ) nodi dopo l' Aquila, il territorio apparterrà alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie, mentre sino a 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano il territorio apparterrà alla Republica di Firenze e quindi al Sacro Romano Impero.

b) In segno di amicizia e come contropartita per la modifica del confine, Il Regno delle due Sicilie si impegna a fornire alla Repubblica fiorentina 400 ( quattrocento ) tronchi al prezzo di 3 ( tre ) ducati ciascuno, per un totale di 1200 ( milleduecento) ducati che sono stati versati alla delegazione del Regno delle due Sicilie, giunta a Montepulciano il 31 Luglio 1457, per suggellare il presente trattato.
Nello stesso giorno il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, attraverso i rispettivi delegati, hanno effettuato lo scambio commerciale, indi per cui la Provincia degli Abruzzi, in qualità di stato delle Due Sicilie confinante con la Repubblica di Firenze, può procedere con le azioni necessarie per modificare i confini.

c) La frontiera è inviolabile indi per cui, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze rinunciano sin da ora ad utilizzare la forza e le armi per modificare lo status quo dei nodi in favore dei propri stati.

d) Sarà possibile cambiare il confine degli stati firmatari solo dopo averne discusso e con il consenso di entrambe le controparti.


Articolo VI - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato -


Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato nell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie presso il Palazzo Vecchio di Firenze in data 3 Agosto 1457.

In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato detta Yvanka, Ambasciatrice Reale


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In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Emanuele d'Avalos, detto Jorquern, Signore di Firenze
Matteo della Gherardesca, detto Lordtew, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
Teodoro della Gherardesca, detto Gagarot, Ambasciatore della Repubblica presso il Regno delle due Sicilie

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