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 TRATTATO DI BUON VICINATO TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE

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anubi71

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MessaggioTitolo: TRATTATO DI BUON VICINATO TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE    TRATTATO DI BUON VICINATO TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE  Empty30.08.11 18:15

[rp]TRATTATO DI BUON VICINATO TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE

Per volontà della Regina delle Due Sicilie, Aliseo Della Brunetta, e del Signore di Firenze, Albatwo d'Altavilla, viene stipulato questo trattato di buon vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze.
Esso andrà a sostituire, abrogandoli, i due precedenti trattati vigenti tra le due controparti e nella fattispecie:

- Il Trattato di Buon Vicinato tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze del III Agosto dell'A.D. MCDLVII.
- Il Patto di Non-Belligeranza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze del XXI Settembre dell'A.D. MCDLVIII.

Tale trattato è stipulato in concordia tra le due parti in modo da permettere una collaborazione economica, politica e culturale fra le due parti,per consentire pace duratura e buon vicinato tra i due stati stipulanti tale pacifico accordo.

Di seguito sono riportati i punti del trattato:

Articolo I - della Non Aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Paese. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse, istigazioni al caos, etc).

Articolo II - del Transito Militare e del Diritto che lo disciplina -

Nel rispetto reciproco della propria dignità e del proprio Onore, la Repubblica di Firenze e il Regno delle Due Sicilie disciplinano il transito delle Regie Armate delle Due Sicilie con le norme seguenti:

a) la finalità deve essere la difesa di un Principato amico di entrambi i Firmatari e alleato con almeno uno dei Firmatari;

b) gli eserciti che transiteranno dovranno battere stendardo Abruzzese o Laburino; qualsiasi armata senza stendardo dovesse entrare dal territorio delle Due Sicilie nel territorio Fiorentino, è da considerarsi illegittima e sarà impedita con ogni mezzo dal Regno delle Due Sicilie;

c) prima che il transito possa essere avviato, alla Repubblica di Firenze dovrà essere fornita la tabella di marcia con tutte le informazioni richieste delle autorità fiorentine;

d) le truppe duosiciliane ed i loro comandanti dovranno rispettare ogni legge della Repubblica Fiorentina, senza danneggiarne in alcun modo i mercati o l'integrità territoriale; qualsiasi violazione verrà punita e le autorità regie s'impegnano a riparare qualsiasi errore o infrazione dei loro soldati e ufficiali, se non potessero farlo essi stessi;

e) soldati e ufficiali garantiranno il rispetto per il Popolo Fiorentino e le sua Istituzioni e non terranno alcun comportamento irriguardoso nei loro confronti; le autorità regie garantiranno la disciplina all'interno dell'esercito;

f) nel caso in cui le parti contreanti non fossero entrambe co-belligeranti, il Regno delle Due Sicilie s'impegna a versare 50 ducati alla Repubblica Fiorentina per ogni municipio che attraverserà.

g) I punti a), b), c), d), e), f), invertiti i soggetti, sono da ritenersi validi e vincolanti per le parti contraenti anche in caso di passaggio di armate della Repubblica di Firenze nel territorio del Regno delle Due Sicilie

Articolo III - del Commercio –

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
I nomi dei mercanti debbono essere comunicati con un preavviso di 3 giorni dall'ingresso nei rispettivi territori in modo da far avere loro tutti i salvacondotti necessari per muoversi liberamente in ogni città dei due firmatari. I Prefetti possono, in caso di pericoli interni, negare tali permessi senza dover dare nessuna spiegazione in merito.
In Caso di trasporto delle merci via nave le parti contraenti si impegnano a favorire l'attracco nei porti di destinazione, riducendo, se presenti, le tasse portuali del 20%.
Eventuali arrotondamenti saranno calcolati per difetto.
Le autorità competenti devono ricevere la richiesta di sbarco entro 12 ore dall'arrivo al porto, rispettando il seguente modulo:

- equipaggio e passeggeri imbarcati;
- motivo del viaggio (mercanteggiare, visitare ecc);
- periodo previsto di permanenza in porto - data prevista di partenza;
- necessità di eventuali riparazioni in cantiere.

Solo dopo aver ricevuto il permesso d'attracco i capitani delle navi di entrambe le controparti potranno procedere allo sbarco.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.

Articolo IV - della Collaborazione Giuridica-

a) I Firmatari s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali.

b) I Responsabili dei ministeri giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.

c) Per ogni altro aspetto della questione Giuridica, i Firmatari si rifanno al Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze del III Luglio dell'A.D. MCDLVIII.

Articolo V - della Cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei Rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del Magnifico Rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 10 ( dieci ) lezioni della materia in questione, nel corso di 10 ( dieci ) giorni dal momento in cui studenti e/o professori arrivano nella prima città del territorio ospitante.
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori o studenti ospiti ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'Università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.

Articolo VI - della frontiera -

a) La frontiera tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Firenze inizia 2 ( due ) nodi dopo l'Aquila e 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano.
Di conseguenza, sino a 2 ( due ) nodi dopo l' Aquila, il territorio appartiene alla Provincia degli Abruzzi e quindi al Regno delle Due Sicilie, mentre sino a 3 ( tre ) nodi dopo Montepulciano il territorio appartiene alla Republica di Firenze e quindi al Sacro Romano Impero.

b) La frontiera è inviolabile indi per cui, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze rinunciano sin da ora ad utilizzare la forza e le armi per modificare lo status quo dei nodi in favore dei propri stati.

c) Sarà possibile cambiare il confine degli stati firmatari solo dopo averne discusso e con il consenso di entrambe le controparti.

Articolo VII - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VIII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, a partire dal giorno seguente la firma di tutti i dignitari, i quali si impegnano al rispetto del medesimo, con le loro terre ed i loro popoli.

Palazzo Reale di Napoli, 26 Agosto 1459

Per le Due Sicilie

Il Reggente

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Il Ministro degli Esteri

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TRATTATO DI BUON VICINATO TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE  Ministrodegliesterisigi

Per Firenze

Il Signore di Firenze

Albatwo d'Altavilla

TRATTATO DI BUON VICINATO TRA LA REPUBBLICA FIORENTINA ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE  Verdi2oh6

Il Gran Ciambellano

Riccardo d'Altavilla di Salerno

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