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 [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena

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MessaggioTitolo: [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena   [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena Empty31.08.12 15:27

In questo spazio verranno inseriti tutti i trattati attivi tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Modena.
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MessaggioTitolo: Re: [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena   [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena Empty31.08.12 15:28

Trattato riguardante lo Statuto degli Ambasciatori tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Modena

Citazione :
Articolo primo
1.1
L'ambasciatore di Firenze dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena, ivi compreso il forum (nei topic gdr).
L'ambasciatore di Modena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Firenze, ivi compreso il forum (nei topic gdr).

1.2
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Firenze a Modena, il Principe della Repubblica di Firenze può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Modena a Firenze, il Principe del Ducato di Modena può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

Articolo secondo
2.1
In caso di necessità imminente, il Principe della Repubblica di Firenze può esigere la partenza dall'ambasciatore di Modena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Firenze.
In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Modena può esigere la partenza dall'ambasciatore di Firenze. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Modena.

2.2
Nel caso in cui sia stato commesso dall'ambasciatore di Firenze un crimine particolarmente grave che lede alla sovrana autorità del Consiglio, o alla coesione del Ducato di Modena, il Principe del Ducato di Modena si riserva il diritto di processare suddetto ambasciatore per Alto Tradimento.
Nel caso in cui sia stato commesso dall'ambasciatore di Modena un crimine particolarmente grave che lede alla sovrana autorità del Consiglio, o alla coesione della Repubblica di Firenze, il Principe della Repubblica di Firenze si riserva il diritto di processare suddetto ambasciatore per Alto Tradimento.

Articolo terzo
La Repubblica di Firenze autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Modena.
Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Firenze.

Articolo quarto
4.1
La Repubblica di Firenze si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Firenze su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

4.2
L'ambasciatore di Firenze può richiedere al Principe del Ducato di Modena di usufruire dei servigi di una scorta armata, oppure può chiedere l'autorizzazione per viaggiare con una scorta armata non composta da soldati del Ducato Ospite. Il Principe può rifiutare tali possibilità, motivando la sua risposta.
L'ambasciatore di Modena può richiedere al Principe della Repubblica di Firenze di usufruire dei servigi di una scorta armata, oppure può chiedere l'autorizzazione per viaggiare con una scorta armata non composta da soldati del Ducato Ospite. Il Principe può rifiutare tali possibilità, motivando la sua risposta.

4.3
Se l'ambasciatore di Firenze viene aggredito durante un viaggio nel territorio del Ducato di Modena da alcuni banditi, il precedente rifiuto da parte del Principe del Ducato di Modena di accordargli una scorta armata non costituisce una aggravante, e neanche una causa di esclusione della responsabilità per tale avvenimento.
Se l'ambasciatore di Modena viene aggredito durante un viaggio nel territorio della Repubblica di Firenze da alcuni banditi, il precedente rifiuto da parte del Principe della Repubblica di Firenze di accordargli una scorta armata non costituisce una aggravante, e neanche una causa di esclusione della responsabilità per tale avvenimento.

Articolo quinto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.

Firmato a Firenze il 09/07/1456

Per la Repubblica di Firenze:
Kro, Signore di Firenze
Jean de Roland, ambasciatore della Repubblica di Firenze

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Per il Ducato di Modena
Giovanni Marcolando Borromeo, Duca Di Modena
HomeRunner, Gran Ciambellano del Ducato di Modena

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MessaggioTitolo: Re: [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena   [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena Empty31.08.12 15:29

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena


Citazione :
Nella loro grande saggezza, i Signori Antonio Pucci Guerra Principe di Firenze e Andrea Raffaele Carafa della Spina, Duca di Modena, Conte di Correggio hanno deciso di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Firenze e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.
Emtrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Citazione:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in suolo modenese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti in forza nelle città del Ducato di Modena sono considerati alla stregua di cacciatori di taglie per conto del Ducato. Per questo motivo essi possono, qualora sia stata inviata una richiesta da parte delle autorità fiorentine nelle modalità sopra illustrate, procedere alla cattura dell'accusato (corredata di screen IG che dimostra la presenza contemporanea nella stessa città).
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Modena condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia modenese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità modenesi, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità Modenesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio modenese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta modenese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione modenese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Modena il

Per Modena

Il Duca
Andrea Raffaele Carafa della Spina, Conte di Correggio

L'ambasciatore
Cosimo Maria Collalto, Visconte di Montalto

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Il Gran Ciambellano
Miriam Serena di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e del Frignano
[MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena Gciambellanomodenaverde



Per Firenze


Generale Antonio Pucci Guerra, noto come Antonidas
Barone di Galatrona
Signore di Firenze
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Ginevra Electra Di Luna, nota come Krisclaire
Gran Ciambellano di Firenze
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MessaggioTitolo: Re: [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena   [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena Empty31.08.12 15:30

Trattato d'amicizia tra la Repubblica di Firenze ed il Ducato di Modena

Citazione :
Nella loro grande saggezza, Debellaccioni Duca di Modena e Albatwo d'Altavilla Signore di Firenze
desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Ducato di Modena e la Repubblica di Firenze s�impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Ducato di Modena e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

d) Le parti si impegnano a non autorizzare la costituzione di eserciti da parte di soggetti/compagnie mercenarie/gruppi sovversivi nemici dell'altro stato contraente.

Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Ducato di Modena e la Repubblica di Firenze si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Ducato di Modena e la repubblica di Firenze, mediante l�organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nella sede del Castello di Modena il 16 Luglio 1459


Per Modena

Debellaccioni degli Ordelaffi
Duca di Modena


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Per Firenze

Albatwo d'Altavilla
Signore di Firenze


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Riccardo d'Altavilla di Salerno
Gran Ciambellano Fiorentino

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MessaggioTitolo: ACCORDO DI RIDEFINIZIONE DEI CONFINI TRA IL DUCATO DI MODENA E LA REPUBBLICA DI FIRENZE   [MODENA]Trattati tra Firenze ed il Ducato di Modena Empty18.12.12 20:36

Citazione :
ACCORDO DI RIDEFINIZIONE DEI CONFINI TRA IL DUCATO DI MODENA E LA REPUBBLICA DI FIRENZE


Il Ducato di Modena e la Repubblica di Firenze, per i Trattati già in essere tra i due Stati, successivamente alla conquista e l'annessione, per mano degli eserciti, dei due snodi persistenti sull'asse viario, sterrato per volere della Comtè d'Artòis, che collega la Capitale Modena alla città di Pistoia, stabiliscono quanto segue di comune accordo.


Tutte le terre del Ducato modenese a sud-est della Capitale Modena fino al primo snodo a sud- est della città, saranno considerate sotto il dominio del Ducato di Modena e come tali amministrate, insieme alle altre terre già sotto tale egemonia.


Tutte le terre della Repubblica fiorentina a nord-est della città di Pistoia fino al primo snodo a nord- est della città, saranno considerate sotto il dominio della Repubblica di Firenze e come tali amministrate, insieme alle altre terre già sotto tale egemonia.



L'asse viario costruito dall'Artois, conquistato e, poi, annesso in parte al Ducato di Modena ed in parte alla Repubblica di Firenze tramite eserciti, rappresenterà il nuovo confine a sud-est per il Ducato modenese ed il nuovo confine nord-est per la Repubblica fiorentina.


L'eventuale gestione congiunta di tali nuovi territori seguirà, in tutto e per tutto, i trattati in vigore tra il Ducato di Modena e la Repubblica di Firenze;


Il presente accordo entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Redatto nel diciottesimo giorno del dodicesimo mese dell'anno del Signore MCDLX


Il Gran Ciambellano del Ducato di Modena
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Il Duca di Modena

Michele di Montefeltro "Maniero"
Duca di Modena
Conte di Spilamberto

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Don Ludovico Manfredi Aldobrandini Guicciardini
Cavaliere di Lavoria
Il Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

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Riccardo d’Altavilla di Salerno
Signore di Firenze
Conte Imperiale di Asti
Marchese di Marradi e Conte di Monte Scudaio

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