| | Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina | |
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Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 18.09.12 19:27 | |
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Ultima modifica di Lorenzo il 15.10.12 17:23 - modificato 1 volta. | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:15 | |
| - Citazione :
- DECRETO SULL' ORMEGGIO NEI PORTI FIORENTINI
Noi, Lorenzo Ottaviano de' Medici, "Relorenzo", in qualità di Signore della Repubblica Fiorentina, sentito il parere dei Consiglieri e conformemente alla legge fiorentina, decretiamo quanto segue in merito alla regolamentazione, alla tassazione applicabile nei porti repubblicani e alle sanzioni per inadempienti e trasgressori.
1. REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELLE BANCHINE DEL PORTO.
Le navi degli armatori fiorentini potranno ormeggiare per un periodo che non vada oltre i sessanta (60) giorni, salvo deroghe, concesse dal Consiglio, previo parere favorevole del capoporto in questione e del MdMGO. Il rapporto verrà sugellato con la firma di un apposito contratto precompilato.
Le navi degli armatori forestieri potranno rimanere per un massimo di 30 giorni (un mese), salvo deroghe, concesse dal Consiglio, previo parere favorevole del capoporto in questione e del MdMGO.
Al momento dell'attracco l'Armatore fiorentino o forestiero, avrà obbligo di specificare i giorni in cui intende fermarsi nel Porto della città, pagando quindi la giusta somma di ducati entro e non oltre i primi due (2) giorni dall'ormeggio avvenuto. L'armatore, terminato il periodo di attracco da lui specificato, potrà chiedere una deroga, che sarà concessa, qualora la situazione dei porti lo consenta, dal responsabile dei porti fiorentini in concerto col Prefetto . Il permesso di deroga deve essere richiesto almeno tre (3) giorni prima della scadenza contrattata. Sono escluse le navi Repubblicane.
In caso di urgenza il consiglio, con un preavviso di quattro (4) giorni, può richiedere la partenza anticipata della nave ormeggiata.
Qualora l'Armatore, fiorentino o forestiero, si rifiutasse di lasciare libera la banchina nel giorno da lui preventivato e non gli fosse stata concessa la deroga dal Consiglio, a partire dal giorno successivo la Repubblica si arroga il diritto di decidere di affondare la nave senza alcun preavviso.
Le tasse saranno percepiti dai Municipi sede dei porti fiorentini (Pisa, Livorno, Piombino)
2. TIPI DI TASSAZIONE
Nei porti fiorentini, posti nelle città di Pisa, Livorno e Piombino, si applicheranno tariffe secondo tre categorie di natanti:
- navi in possesso di privati fiorentini; - navi in possesso di privati stranieri; - navi in possesso di istituzioni fiorentine (Repubblica, Municipi, Esercito o Compagnie militari).
Si demanda un quarto caso possibile (navi in possesso di istituzioni ufficiali straniere) ad accordi bilaterali tra la Repubblica fiorentina e il paese proprietario del natante.
3. NAVI IN POSSESSO DI PRIVATI FIORENTINI
A tutte le navi appartenenti a cittadini fiorentini verrà applicata la tariffa esposta nella tabella di tassazione in fondo a questo Decreto.
Qualora l'armatore in questione accettasse di viaggiare e commerciare merce repubblicana o municipale, avrà diritto, a missione ultimata, ad un periodo di attracco gratuito pari ai giorni di viaggio impiegati per la missione, moltiplicato per due. Es: viaggio di 5 giorni = a 10 giorni gratis di attracco o fonda.
Verranno predisposte dal committente delle cedole mostrando le quali i navigatori potranno esercitare il proprio diritto di fonda gratuita.
Deroghe sui tempi della permanenza in porto, sconti ed esoneri sui pagamenti per svolgimento di funzioni pubbliche o per chi sia impegnato per conto della Repubblica o dei Municipi, saranno di volta in volta valutate dal Consiglio.
4. NAVI IN POSSESSO DI PRIVATI STRANIERI
A tutti le navi appartenenti a cittadini stranieri, verrà applicata la tariffa esposta nella tabella di Tassazione in fondo a questo Decreto.
Ad ogni commerciante straniero che intenderà fermarsi nei porti fiorentini, verrà altresì chiesta prova delle merci che trasporta: la Repubblica Fiorentina può dunque riservarsi, a fronte di accordi commerciali soddisfacenti, di garantire sconti o rimborsi.
5. NAVI ISTITUZIONALI: REPUBBLICANE, MILITARI, MUNICIPALI
A tutte le navi in possesso di Istituzioni fiorentine, verrà applicata una tassa fissa di 30 ducati mensili, con le seguenti eccezioni:
- Le navi militari che si occupano della ronda tra i porti fiorentini sono esentate dal pagamento della tassa;
- Le navi comunali sono esentate dal pagamento della tassa
- Le navi di Ordini militari saranno soggette agli accordi bilaterali tra essi e la Repubblica.
6. MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato da parte dell'Armatore o del Capitano, o da persona da loro incaricata, al momento dello sbarco e comunque entro e non oltre i due (2) giorni dall'attracco tramite donazione al Municipio ove è attraccata la nave in questione. Colui effettua il pagamento dovrà inviare al capoporto la ricevuta dello stesso e sarà curà del Capoporto trascriverla in Capitaneria. In caso di concessione del prolungamento dell'attracco, il pagamento del periodo successivo avverrà sempre in anticipo e comunque entro il primo giorno di proroga.
Qualora una nave lasciasse uno dei porti fiorentini, dovranno passare almeno sette (7) giorni prima che possa attraccare nuovamente e vedere azzerati i giorni d'ormeggio già conteggiati per il pagamento delle tasse portuali.
Qualora una nave, previa richiesta del consiglio, lasciasse la banchina prima della fine del periodo di ormeggio contrattato, i giorni rimanenti verranno considerati già pagati ai fini di un eventuale approdo successivo.
7. SANZIONI
Chiunque non rispetti i termini e i modi previsti (salvo particolari deroghe concesse dal Signore di Firenze e dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere) da questo Decreto per il pagamento delle Tasse Portuali, verrà accusato di Evasione Fiscale, reato previsto dall' articolo 16bis del Codice Penale, ma regolato nella forma e nelle sazioni dal presente Decreto. Multa fino a 5 volte la tassa evasa e fino a 10 giorni di prigione.
Sanzione prevista per la mancata partenza nel giorno decretato dal contratto d'ormeggio: affondamento della nave senza preavviso a partire dal giorno successivo al primo di attracco abusivo.
A pubblicare l'eventuale denuncia son preposti il sindaco o il capoporto della città in cui è ormeggiata la nave del presunto reo.
Ogni Municipio sede di porto potrà seguire una sua tabella di pagamento, che comunque non potrà essere più bassa della seguente:
Prima settimana:
In caso di sosta di un solo giono e per il solo sbarco/imbarco passeggeri, l'ormeggio sarà esente da dazio, qualora si prolungasse, verrà recuperato l'importo retroattivamente. Si considererà il conteggio dal giorno di attracco.
- Per i residenti: 2 dct al giorno, 14 dct a settimana, 60 dct al mese - Per i NON residenti: 4 dct al giorno, 28 dct a settimana, 120 dct al mese
Dal secondo mese e per eventuali altri giorni di sosta concessi in via straordinaria:
Per i residenti: 4 dct al giorno, 28 dct a settimana, 120 dct al mese Per i NON residenti: 10 dct al giorno, 70 dct a settimana, 300 dct al mese
Allegati :
- Citazione :
- CONTRATTO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE PORTUALI
MODULO DEL CONTRATTO D'ORMEGGIO.
Il sottoscritto_____________, Capitano della nave_______________, mi impegno al pagamento delle tasse dal giorno_____ al ______ (giorno della mia partenza) presso il porto di ___________.
Sono a conoscenza delle condizioni poste dal Consiglio, lette in Dogana, e delle conseguenze del mancato rispetto di questo contratto.
Addì, _______
In fede
____________
- Citazione :
- MODULO DI RICHIESTA DEROGA
Il sottoscritto_____________, Capitano della nave_______________, ormeggiata nel porto ________________,chiedo con il presente modulo la riduzione/annullamento delle tasse in quanto impegnato nei seguenti compiti repubblicani- compito-data di servizio ___________-__/__/____.
Addì, _______
In fede
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:16 | |
| - Citazione :
- DECRETO CONSILIARE
Della propaganda politica
Il Signore di Firenze -- e il Consiglio, al fine di garantire un'equa campagna elettorale, decretano quanto segue:
1. Nei 14 giorni precedenti la data delle elezioni Consiliari è vietato inviare: - missive private di propaganda politica; - missive private che invitino a votare o a collaborare con un partito / fazione / lista politica; - missive private che contengano comunque riferimenti a partiti / fazioni / liste politiche.
2. Il Consiglio di Firenze si impegna, ove possibile e individuando le giuste modalità, ad informare i cittadini fiorentini dell'imminente voto.
3. Resta ferma la possibilità di rispondere, anche per il tramite di missive private, a domande di natura politica o comunque a generiche richieste di informazioni sulla politica;
4. I trasgressori del presente Decreto saranno soggetti alle pene che seguono:
Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO Sanzione: Pubblica gogna unitamente a sanzione pecuniaria fino a 500 ducati, prigione fino a 3 giorni, rimozione da eventuali cariche Municipali o Repubblicane, impossibilità di usufruire di incentivi Repubblicani per un determinato periodo. Note: costituisce aggravante il ricoprire una qualsiasi carica Municipale o Repubblicana.
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:17 | |
| - Citazione :
- Del Conto Municipale
Ogni municipio ha la possibilita' di aprire uno ed un solo conto corrente bancario, intestato al municipio stesso. Il valore minimo del primo deposito deve essere non inferiore ai 1000 ducati. Il periodo minimo di deposito e' 30 giorni, durante il quale la somma versata non puo' essere prelevata. Se per esigenze particolari servisse prelevare la somma depositata prima del termine di scadenza, si perderanno gli interessi relativi e si paghera' una mora pari al 2 % dell'ammontare del prelievo. Terminato il periodo minimo di deposito, il conto puo' essere estinto, e successivamente riaperto. Al 31° giorno di deposito la cifra depositata beneficia del 1.5%; di interessi. Se il conto viene lasciato aperto nel tempo gli interessi aumentano seguendo la scaletta seguente: al 121° giorno gli interessi saranno del 2%; al 211° giorno gli interessi saranno del 2.5%; al 301° giorno gli interessi saranno del 3 %; La Banca della Repubblica puo' rifiutare il prelievo da un conto, motivandone la ragione.
Ogni municipio ha la possibilita' di richiedere un prestito alla Repubblica, che puo' concederlo a seconda delle proprie disponibilita' finanziarie. La cifra minima di prestito e' di 500 ducati, con un interesse da pagare da parte del Municipio del 3% | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:17 | |
| - Citazione :
- Decreto Consiliare
Sulla riscossione delle tasse portuali della città di Pisa, Livorno, Piombino
Addì XX Ottobre 1459, Il Signore di Firenze Cosmiro d'Avalos ed il Consiglio tutto decretano quanto segue:
Alle città portuali di Pisa, Livorno e Piombino sarà concessa la riscossione delle tasse portuali per tutto il tempo che il Consiglio Repubblicano riterrà necessario.
Firenze, addì 26 Ottobre 1459
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| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:18 | |
| Del protezionismo del vino toscano - Citazione :
- Noi, Beatrice Giulia Borromeo, Signora di Firenze e il consiglio tutto riteniamo che le botti di Vino Toscano prodotte unicamente nella citta di Montepulciano siano un prodotto prezioso, raro ed esclusivo e come tale dev'essere preservato e protetto.
Decretiamo il divieto d'immettere sui tutti i mercati fiorentini le botti di vino toscano ad un prezzo inferiore a 85 (ottantacinque) ducati tasse escluse.
I produttori di vino toscano hanno la falcoltà di vendere la propria produzione alle istituzioni fiorentine (Municipio o Repubblica) ad un prezzo pari a 51 (cinquantuno) ducati tasse escluse. Il Municipio di Montepulciano potrà vendere le botti di vino toscano alla Repubblica di Firenze e ai nove municipi della stessa ad un prezzo non inferiore a 68 (sessantotto) ducati tasse escluse.
Sono vietate da parte di tutti i Municipi accordi commerciali con Istituzioni estere se non dietro avvallo e consenso del Consiglio della Repubblica. Eventuali sconti saranno valutati di volta in volta dai Ministri Economici e dovranno essere pari e/o proporzionali a sconti ottenuti dalla controparte su altri tipi di prodotti di lusso.
Il Municipio di Montepulciano tramite il Ministro del Commercio potrà vendere ai livelli quattro con residenza nella Repubblica Fiorentina, per uso privato, una botte di vino toscano ad un prezzo agevolato non inferiore a 65 (sessantacinque) ducati, tasse escluse, ogni 15 giorni. Per acquisti superiori si dovrà presentare la documentazione (screen della carta menù che attesta le quantità da consumare).
Ogni trasgeressione sarà punita con l'apertura di un processo:
Nella fattispecie relativa al divieto di immissione
Imputazione: FRODE Sanzione:Multa proporzionale ai danni causati con l'immissione delle merci in relazione alla situazione economica generale e/o detenzione(misura massima: 3 giorni)
Nella fattispecie relativa agli accordi commerciali posti in essere da sindaci senza manifesto consenso del consiglio
Imputazione:ALTO TRADIMENTO Sanzione: Multa (misura massima 400 ducati) e/o Detenzione (misura massima: 10 giorni) | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:19 | |
| - Citazione :
- Firenze, Palazzo Vecchio
12 Aprile 1460
Decreto sulla premiazione dei fiorentini
Noi, James Bellarmino, Signore di Firenze decretiamo:
La Repubblica di Firenze, tramite la figura del Signore di Firenze, decide di premiare i cittadini fiorentini - che si sono particolarmente distinti per il proprio incessante lavoro ed impegno nei propri municipi di appartenenza - con una medaglia al valore civile.
I sindaci di tutte le città fiorentine dovranno presentare i nomi di tre propri concittadini alla Consulta nobiliare fiorentina per effettuare le proprie valutazioni su tutti i nominativi proposti. I sindaci non potranno presentare alcun nominativo che abbia già ricevuto, per meriti o per eredità, un titolo nobiliare. Tali candidature dovranno essere presentate ogni due mesi. La Consulta dei Nobili dovrà scegliere un solo candidato da premiare per ogni città fiorentina. I cittadini fiorentini scelti dai nobili riceveranno una medaglia al valore civile ed un attestazione di stima durante una cerimonia pubblica presenziata dal Signore di Firenze.
La cerimonia potrà verificarsi solamente una volta ogni due mesi.
James Bellarmino detto Pezz89 Signore di Firenze https://2img.net/r/ihimizer/img509/193/ororb8bw4.png | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:20 | |
| - Citazione :
- Firenze, Palazzo Vecchio
18 aprile 1460
Decreto consiliare Viaggiare Liberi
Il "Viaggiare Leggeri" è un servizio offerto a tutti i cittadini residenti nella Repubblica di Firenze.
Con questo servizio si intende offrire la possibilità di affidare le proprie merci alla Repubblica Fiorentina per garantire una maggiore tranquillità negli spostamenti all'interno del territorio della Repubblica stessa.
Il richiedente dovrà comunicare l'esatto quantitativo delle merci che intende affidare alla custodia repubblicana, al quale verrà attribuito un valore pari al prezzo minimo disponibile. Per questioni di riservatezza le richieste dovranno essere effettuate privatamente allo Sceriffo della Repubblica di Firenze.
Una volta arrivato a destinazione, il richiedente dovrà consegnare i ducati ricevuti più un corrispettivo monetario aggiuntivo per ogni settimana trascorsa, in modo da poter riottenere pieno possesso dei propri beni.
Listino prezzi settimanale:
50 fino a 1000 ducati 60 fino a 1500 ducati 70 fino a 2000 ducati 80 fino a 2500 ducati 90 fino a 5000 ducati 180 fino a 10000 ducati
E' data la possibilità anche ai cittadini stranieri di usufruire del servizio, ma dovranno versare una cifra raddoppiata rispetto ad un cittadino fiorentino. Qualora il richiedente non riesca a custodire con cura il denaro ricevuto, sia esso dovuto ad un furto o a mala gestione delle proprie risorse, la Repubblica tratterrà il 50% dei beni ricevuti come risarcimento.
I richiedenti sono tenuti a pagare la cifra settimanale anche nel caso in cui il servizio sia usufruito per un numero inferiore ai sette giorni. Alla scadenza dell'ottavo giorno i richiedenti dovranno pagare anche la seconda settimana di servizio.
James Bellarmino detto Pezz89 Signore di Firenze https://2img.net/h/oi43.tinypic.com/qzq77r.png | |
| | | Lorenzo
Numero di messaggi : 934 Età : 34 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 27.06.11
| Titolo: Re: Leggi e Decreti Consiliari della Repubblica Fiorentina 15.10.12 17:22 | |
| - Citazione :
- Firenze, Palazzo Vecchio
8 Ottobre 1460
Decreto Spedizione Maxima
Noi, Andrea Delle Pennìche, Signore di Firenze decretiamo:
Spedizione Maxima
Si fornisce da oggi un nuovo servizio ai cittadini della Repubblica di Firenze, che permette la spedizione di oggetti e di merci da un città all'altra attraverso l'operato del Ministro del Commercio.
Modalità e Termini dell’attivazione del servizio
1. Il servizio è fruibile da tutti i cittadini fiorentini.
2. Al momento della richiesta si deve indicare attraverso l'apposito modulo il destinatario e l'ingombro.
3. Il mittente e il destinatario devono essere entrambi in una città.
4. Il Ministro del Commercio gestisce questa iniziativa
5. La richiesta del servizio deve avvenire firmando e compilando questo contratto:
- Citazione :
- CONTRATTO:
Addì _______
Il sottoscritto_____ richiede l’utilizzo del servizio Spedizioni Postali, e rispetterà tutti pagamenti che il contratto prevede:
- Destinatario: ---- - Merci: ---- - Ingombro: ---- - Data della spedizione: ----
Firma Mittente _____________
- Data della ricezione: ----
Controfirma Destinatario _________
Costi del Servizio
1. I Costi della spedizione variano in base alla quantità e all'ingombro delle merci da spedire:
- Spedizione piccola (ingombro minore di 100) Costo 5 ducati - Spedizione media (ingombro minore di 300): Costo 10 ducati - Spedizione grande (ingombro maggiore di 300): Costo 20 ducati - Spedizione jumbo (ingombro maggiore di 1000): Costo 25 ducati
2. Il spedizione e consegna delle merci vengono effettuati tramite mandato.
3. Il pagamento del servizio avviene durante la spedizione.
4. Eventuali tasse, all'atto della spedizione sono a carico del mittente.
5. Eventuali tasse, all'atto della consegna sono a carico del destinatario.
Chiusura del Servizio
1. Il destinatario deve controfirmare il contratto, dopo aver ritirato la spedizione e chiuso il mandato.
2. La controfirma del destinatario è valevole come ricevuta per il mittente
Andrea Delle Pennìche Saintamant Signore di Firenze https://2img.net/r/ihimizer/img509/193/ororb8bw4.png | |
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