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 Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica

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MessaggioTitolo: Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica   Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica Empty18.09.12 19:34

Di seguito viene esposta la Charta di Arezzo, che regola i rapporti tra la Repubblica di Firenze e la Santa Chiesa Aristotelica.



Citazione :
Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica

Preambolo

Con la presente la Repubblica di Firenze ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Firenze come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Firenze o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.


Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

Articolo I.1 : Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale della Repubblica di Firenze. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Firenze riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 : Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Firenze.

  • I.2 bis: Tuttavia, è consentito che Averroisti o Spinozisti aprano un ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale della Repubblica o la Sede Episcopale, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.

  • I.2 ter: Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione e si dovrà essere consapevoli dell’esistenza di questo concordato.


I.3 : La Repubblica di Firenze riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sugli (arci)vescovi delle terre fiorentine.

I.4 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 : Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.2 : Il Principe di Firenze, che sarà intronizzato dall'Arcivescovo di Firenze o Pisa, ed i Consiglieri della Repubblica devono essere battezzati e, se non lo sono al momento dell'elezione, dovranno esserlo entro due settimane. Ovviamente la Chiesa si impegna a garantirgli l'amministrazione del sacramento in tempi rapidissimi.

II.3 : Il Principe di Firenze deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.

II.4 : La Repubblica di Firenze non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato.

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 : I matrimoni aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, sono severamente vietate nelle terre della Repubblica di Firenze, sia per i fedeli che per i non fedeli.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università fiorentina per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.5 : Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo (arci)vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.6 : Almeno un rappresentante delle Arcidiocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Principe e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Principe o il Consiglio ne sono stati informati per tempo.

III.7 - Il Principe ed i suoi Consiglieri assisteranno, a meno di seri problemi, alle manifestazioni e celebrazioni religiose.

III.8 - Gli (arci)vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine pubblico.

IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Firenze, il Principe, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico dal momento che costituisce una attacco alle fondamenta dell'autorità repubblicana e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed i Tribunali Episcopali di Firenze e Pisa sono istituiti sul territorio della Repubblica. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - La Santissima Inquisizione ed i Tribunali Episcopali sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti ; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - I tribunali religiosi faranno applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie di Firenze e Pisa.

  • IV.4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta dei Giudici, come i roghi pubblici, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.

  • IV.4 ter - Nel caso in cui un tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene ed il condannato dovrà adeguarsi alla sentenza pronunciata dal giudice laico, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica.


IV.5 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo di Firenze o di Pisa (a seconda del fatto che la contestazione avvenga nei confronti di una sentenza emanata all'interno di una o dell'altra Provincia Ecclesiastica), da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal Signore della Repubblica, dal Giudice della Repubblica e da un membro della Nobilta' fiorentina indicato dal Signore della Repubblica, ma approvato e nominato dall'Arcivescovo di Firenze/Pisa. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso ed il suo verdetto, scaturito dai tre quinti dei membri, sarà insindacabile.

V - I privilegi del clero

V.1 - Gli Arcivescovi di Pisa e Firenze potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Repubblica stessa. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico e dal Trattato tra la Repubblica di Firenze e la Guardie Episcopale stessa.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere alla Repubblica una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno della Repubblica.

V.3 - La Repubblica di Firenze aiuterà i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 dct) su richiesta degli Arcivescovi di Pisa e/o Firenze. Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso in cui il futuro parroco IG rimarrà nella Repubblica di Firenze dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione, il brigantaggio, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, l'Arcivescovo di Pisa o Firenze (a seconda del fatto che il reato avvenga all'interno di una o dell'altra Provincia Ecclesiastica) ed il Giudice di Firenze. Il verdetto di questa commissione, scaturito dai due terzi dei membri, sarà insindacabile e la pena, nel caso, sarà decisamente più severa ed esemplare. Altrettanto, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.
Per i reati quali l’assalto ai municipi, l’assalto al castello della capitale, istigazione alla ribellione e tutti i reati che vengono a configurarsi come tradimento secondo l'ordinamento fiorentino, il legato verrà giudicato da un tribunale fiorentino.

V.6 - La Repubblica di Firenze, solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio Superiore della Nunziatura, può dichiarare un membro della Congregazione "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nella Repubblica di Firenze.

Firmato ad Arezzo il 30 Dicembre 1458

A nome della Repubblica di Firenze:
Salvestro de Medici
Barone di Castiglion Fibocchi
Signore di Firenze

Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica Verdi2oh6


Per la Nunziatura Apostolica

Monsignor Corrado Borgia detto "Idrargento",
Vicario Generale e Nunzio Apostolico di Firenze

Per la Guardia Episcopale et Pontificia et Santa Chiesa Aristotelica Fiorentina

S.E. Rev.ma Alessandro III de Montemayor detto "Giarru senza Terra", Signore di Schiara
Arcivescovo Metropolita di Firenze
Prefetto dei Vidami Italofono
Prefetto Romano dell'Ufficio delle Chiese Rinascenti
Vice-Prefetto della Biblioteca Romana Vaticana
Dignitario dell'Ordine di san Domenico
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Per la Santa Chiesa Aristotelica Pisana

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S.E. Rev.ma Cardinal Raniero Borgia detto "Quarion
Cardinal-Primate degli Stati Pontifici e del Mezzogiorno D'italia
Vicarius Urbis
Arcinunzio Onorario
Missus Inquisitionis
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MessaggioTitolo: Re: Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica   Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica Empty18.09.12 22:50

E' stata abrogata tale Cartha Excellentia.
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Draka.




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MessaggioTitolo: Re: Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica   Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica Empty18.09.12 23:08

felce ha scritto:
E' stata abrogata tale Cartha Excellentia.

L'attuale Charta in vigore è la Charta di Firenze, firmata Antonidas.
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felce
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MessaggioTitolo: Re: Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica   Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica Empty19.09.12 7:53

Draka. ha scritto:
felce ha scritto:
E' stata abrogata tale Cartha Excellentia.

L'attuale Charta in vigore è la Charta di Firenze, firmata Antonidas.

Ricordo, che vostro padre Celt firmò la Cartha d'Arezzo.. ah bel tempi..
Anche se poi fu cambiata in Cartha di Firenze.
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Lorenzo

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MessaggioTitolo: Re: Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica   Charta di Arezzo - Concordato tra la Repubblica Fiorentina e la Santa Chiesa Aristotelica Empty26.09.12 20:20

E dove sarebbe quella giusta?
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