Chikka
Numero di messaggi : 102 Residenza in RR : Firenze Data d'iscrizione : 02.11.09
| Titolo: Patto di non belligeranza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze 24.11.10 11:43 | |
| [rp] Patto di non belligeranza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze
Nella loro grande saggezza Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_Carey" Sovrana del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano e Cristina Cocca de Giustiniani Pucci, Signora di Firenze, desiderano mettere per iscritto il presente patto di non belligeranza, per assicurare una pace duratura ai rispettivi popoli, per garantire la sicurezza delle frontiere, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.
Articolo I - della non aggressione -
a) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare. Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un'esplicita autorizzazione dello stato ospitante.
b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.
c) Il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse, istigazioni al caos, etc).
Articolo II - del commercio –
a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.
b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze, si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. I nomi dei mercanti debbono essere comunicati con un preavviso di 3 giorni dall'ingresso nei rispettivi territori in modo da far avere loro tutti i salvacondotti necessari per muoversi liberamente in ogni città dei due firmatari. I Prefetti possono, in caso di pericoli interni, negare tali permessi senza dover dare nessuna spiegazione in merito. In Caso di trasporto delle merci via nave le parti contraenti si impegnano a favorire l'attracco nei porti di destinazione, riducendo, se presenti, le tasse portuali del 20%. Eventuali arrotondamenti saranno calcolati per difetto. Le autorità competenti devono ricevere la richiesta di sbarco entro 12 ore dall'arrivo al porto, rispettando il seguente modulo:
- equipaggio e passeggeri imbarcati; - motivo del viaggio (mercanteggiare, visitare ecc); - periodo previsto di permanenza in porto - data prevista di partenza; - necessità di eventuali riparazioni in cantiere.
Solo dopo aver ricevuto il permesso d'attracco i capitani delle navi di entrambe le controparti potranno procedere allo sbarco.
c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
Articolo III - della modifica del trattato -
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo IV - rottura del trattato -
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .
c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo V - dell'entrata in vigore del trattato -
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Napoli il 21 Settembre 1458
In rappresentanza della Repubblica di Firenze:
Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci Signora di Firenze
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi Granciambellano
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey" VI Sovrana delle Due Sicilie Contessa di Albe e del Cicolano
Ferenç Petrus Vasa Ministro degli Esteri Conte di Mignano e Signore d'Amaseno
Heria Velle d'Altavilla Cancelliere del Regno delle Due Sicilie Marchesa di Aversa, Contessa di Vairano
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