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 *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*

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MessaggioTitolo: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:32

Di seguito verranno riportati tutti i trattati di Cooperazione Giudiziaria tra Firenze e altri Stati.
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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:34

Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze

Citazione :


Nella loro grande saggezza, Hemmet Jax Della Groana, Re delle Due Sicilie e Riccardo d'Altavilla di Salerno, Signore di Firenze, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio
Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.


Articolo V - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo VI - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Firenze il 03 luglio 1458

In nome del Regno delle Due Sicilie:

Hemmet Jax della Groana, detto Hemmet_jax, Re delle Due Sicilie, Conte di Caserta, Barone di Catel Morrone
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* 2dhv9lj
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sfgsox*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* 29gxtu

Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey Cancelliere del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Scitta3
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Careyv *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Cancelliereverde

Riccardo Federico D'Oria, detto Riccardoix, Ciambellano Reale delle Due Sicilie, Conte di Amatrice
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Riccaroixverde*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Ciambelloverde

Ferenç Petrus Vasa, Ambasciatore Duosiciliano

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Rgw8p3

In nome della Repubblica di Firenze:

Riccardo d'Altavilla di Salerno detto Anubi71, Signore di Firenze, Conte di Castiglione Mondiglio

Gabrieli degli Ubertini, Gran Ciambellano


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6
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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:35

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Modena


Citazione :
Nella loro grande saggezza, i Signori Antonio Pucci Guerra Principe di Firenze e Andrea Raffaele Carafa della Spina, Duca di Modena, Conte di Correggio hanno deciso di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Firenze e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.
Emtrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
Citazione:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in suolo modenese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti in forza nelle città del Ducato di Modena sono considerati alla stregua di cacciatori di taglie per conto del Ducato. Per questo motivo essi possono, qualora sia stata inviata una richiesta da parte delle autorità fiorentine nelle modalità sopra illustrate, procedere alla cattura dell'accusato (corredata di screen IG che dimostra la presenza contemporanea nella stessa città).
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Modena condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia modenese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità modenesi, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità Modenesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio modenese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta modenese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione modenese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Modena il

Per Modena

Il Duca
Andrea Raffaele Carafa della Spina, Conte di Correggio

L'ambasciatore
Cosimo Maria Collalto, Visconte di Montalto

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* ModenabisV

Il Gran Ciambellano
Miriam Serena di Montefeltro, Contessa di Sassuolo e del Frignano
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Gciambellanomodenaverde



Per Firenze


Generale Antonio Pucci Guerra, noto come Antonidas
Barone di Galatrona
Signore di Firenze
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Xeg6px

Ginevra Electra Di Luna, nota come Krisclaire
Gran Ciambellano di Firenze
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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:36

Trattato Giudiziario tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena

Citazione :
Premesse.
Si definisce paese ricorrente il paese dove viene commesso il reato.
Si definisce paese rispondente il paese dove è stato arrestato l'accusato e dove verrà sottoposto a processo e giudicato.



Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà giudicato, per comune accordo tra le autorità giudiziarie competenti e quelle del paese in cui è stato commesso il reato, nel territorio in cui è stato arrestato.
Entrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato sia processato e giudicato ai sensi della legislazione del paese in cui è stato commesso il reato.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente. Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e in generale appartenenti alle Istituzioni dei paesi contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le informazioni in loro possesso sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi, compresa una lista comune di ricercati. Le informazioni andranno comunicate tramite il tempestivo invio di un Avviso di allerta, da Prefetto a Prefetto, di tutti i possibili disordini che potrebbero svilupparsi sul territorio dell’altro paese.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stato commesso e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca con conseguente avvio delle indagini, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in territorio senese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti potranno procedere all’arresto dell’accusato, previo invio della Denuncia.
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Siena condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia Senese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità Senesi, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità Senesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio senese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta senese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione senese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate. Unica deroga al presente articolo si avrà se l'imputato entrerà in ritiro. I Termini di prescrizione saranno di 120 giorni aumentati a 150 giorni per i reati di Tradimento e Alto Tradimento

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. Il nuovo testo dovrà essere nuovamente sottoposto all’approvazione di entrambi i paesi contraenti. Nel periodo di riscrittura o modifica il vecchio trattato sarà sempre valido.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti.

Firmato a Firenze 21/01/1459

In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Riccardo d'Altavilla di Salerno
Signore di Firenze

Tancredis di Biancamano Warlords
Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6

In rappresentanza della Repubblica di Siena


Nicanora Kemena Orquidea Perez de Guzmàn de Medina Sidonia
Signora di Siena

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sienav

Giacomo d'Aragona detto "Giomik88" ,Visconte di Montalcino
Gran Ciambellano della Repubblica di Siena

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sigillociambellanoverde
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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:37

Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e il Ducato di Milano


Citazione :
Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.
Emtrambi gli stati firmatari si impegnano a rispettare il seguente trattato in deroga ad eventuali norme interne che siano suscettibili di impedire o rallentare la piena applicazione dello stesso. Fa eccezione la legislazione sul brigantaggio, che è trattata in dettagli nell'Articolo VI

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito.

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia

I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - della cattura e giudizio di briganti in suolo straniero
A) Per la cattura in suolo milanese di quei briganti che sfuggono alla giustizia fiorentina, il presente trattato stabilisce che:
1. I Viceprefetti in forza nelle città del Ducato di Milano sono considerati alla stregua di cacciatori di taglie per conto del Ducato. Per questo motivo essi possono, qualora sia stata inviata una richiesta da parte delle autorità fiorentine nelle modalità sopra illustrate, procedere alla cattura dell'accusato (corredata di screen IG che dimostra la presenza contemporanea nella stessa città).
2. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta fiorentina, il Pubblico Ministero e il Giudice di Milano condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione fiorentina come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.
B) Per la cattura in suolo fiorentino di quei briganti che sfuggono alla giustizia milanese, il presente trattato stabilisce che:
1. Dietro richiesta delle autorità milanese, gli accusati devono essere catturati il prima possibile nel rispetto delle modalità previste dalla legge fiorentina in materia; non è ammessa la caccia e l'uccisione tramite gli eserciti, regolari o volontari, a meno di una specifica richiesta delle autorità milanesi giustificata dall'elevata pericolosità dell'accusato.
2. In deroga alla legge fiorentina in materia, i Sindaci della Repubblica di Firenze non possono porre sotto la loro protezione coloro che siano stati accusati di brigantaggio in territorio milanese.
3. Una volta avvenuta correttamente la cattura dietro richiesta milanese, il Pubblico Ministero e il Giudice di Firenze condurranno un regolare processo, seguendo la legislazione milanese come stabilito nei precedenti Articoli dello stesso trattato.

Articolo VII - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VIII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo IX - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo X - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo XI - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XII - dell'entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Firenze, il 23/9/1458


In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci
Signora di Firenze

Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi
Granciambellano

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In rappresentanza del Ducato di Milano:

Cangrande Killian dei Rossi
Duca di Milano
Barone di Torrechiara

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*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* A91kE
Gran Ciambellano del Ducato di Milano

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* CiambellanoV
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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:38

Trattato di Cooperazione: Repubblica Fiorentina e Contea del Maine

Citazione :
Traité de coopération: entre la République Florentine et Comté du Maine, Domaine Royal de France.

Avec la signature de ce traité entre le Comté du Maine, Domaine Royal de France, et la République Florentine s'établit une coopération dans laquelle les deux parties s'accordent un soutien mutuel et une collaboration dans le but ultime de parvenir au meilleur intérêt pour les deux parties.


I Reconnaissance

Les Royaumes impliqués par ce Traité de coopération reconnaissent leurs Conseils, dument élus et investis de leurs pouvoirs par le peuple, et refuseraient de reconnaître tous les Conseils usurpateurs qui arriveraient au pouvoir par révolte ou sans élection. Seule exception sera un seul Conseil décidant de démissionner, ou démis, transférant le pouvoir à un autre Conseil par le biais d'une révolte autorisée.

II Relations Diplomatiques

Pour améliorer les relations diplomatiques entre les parties impliqués en ce traité de Coopération, chaque partie accepte un Ambassadeur de l'autre partie au sein de son ambassade, et promet d'envoyer son propre ambassadeur.

III Commerce

Les ministres respectifs du Commerce des parties impliquées dans ce Traité de coopération communiquerons à chaque nécessité, et se tiendront au courant des besoins de l'autre, étant entendu qu'il ne sera pas obligatoire pourvoir à toute activité économique ou commerciale dans les cas qui ne procuraient aucun avantage pour les deux parties.

IV Affaire Maritimes

Dans l'esprit de cette coopération, chaque navire battant pavillon des Capitaines-Unis et de leurs prêts hypothécaires aura droit à:

1 - Escale dans un port de l'autre partie avec le droit à réparation
3 - Les propriétaires de navires des deux Royaumes peuvent librement commissionner à l'autre royaume la construction de bateaux à des fins commerciales, conformément aux lois et règlements locaux.
2.a La construction de navires de guerre sera possible lorsque demandée directement par un conseil à l'autre.
2.b. Le Royaume qui a commandé, est responsable de tout acte illicite ou d'agression, volontairement ou involontairement commise par le navire et son équipage, contre les citoyens et les biens de l'autre partie, à la fois sur terre et sur mer. Cette responsabilité sera maintenue «ad infinitum», même en cas de revente à des tiers de ce navire de guerre. Si l'un des deux alliés mentionnés dans ce document souhaite revendre un navire acheté, il se devra d'alerter l'autre - avant la vente - et de faire connaître le nom de l'acheteur.
Le constructeur du bateau aura le droit de veto sur l'accord, mais dans ce cas aura l'obligation de le racheter, à un prix inférieur à l'achat initial.

V Garanties de non-agression

Nous n'autorisons pas les actes d'agression entre les deux parties.
Les deux parties feront de leur mieux pour partager des informations qui pourraient menacer leur sécurité nationale respective. En cas d'instabilité, les deux parties peuvent demander une aide financière ou militaire, qui peuvent être offerte librement par les deux États.

VI - Annulation et changements

Si une partie souhaite faire référence à ce Traité de coopération, elle ne peut le faire qu'après une communication officielle à l'autre partie, et un accord du Conseil de celle-ci. La résiliation unilatérale par l'un des alliés en cause est un acte officiel d'hostilité et traitée comme tel.
Ce traité de coopération peut être résilié par consentement mutuel en temps de guerre.

Le traité peut être modifié, sous réserve du consentement de l'autre partie.

Que cela soit dit, que cela soit su.

Rédigé et scellé au Palais des Comtes du Maine
Le vingt-septième jour du mois de juillet de l'an mil quatre cent cinquante neuf



Pour le Maine/Per Maine
Rédigé et scellé au Palais des Comtes du Maine
Le vingt-sixième jour du mois de juillet de l'an mil quatre cent cinquante neuf


Sa Grandeur Michelmichel, Comte du Maine

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sceauj10

Son Excellence Karyaan Lómàlas, Chancelière du Maine

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Signn13




Per Firenze

Albatwo d'Altavilla
Signore di Firenze


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6


Riccardo d'Altavilla di Salerno
Gran Ciambellano Fiorentino

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* CiambellanoFiV


----------------------------------------

Trattato di Cooperazione: Repubblica Fiorentina e Contea del Maine (Domaine Royal de France),

Sia reso noto che con la creazione di questo trattato tra la Contea del Maine e la Repubblica Fiorentina si dichiara una cooperazione ove i suddetti Regni si offrono reciproca collaborazione e supporto col fine ultimo di raggiungere il migliore interesse per entrambe le parti.


I Riconoscimenti
I Regni qui coinvolti in questo Trattato di Cooperazione riconoscono i reciproci Consigli, regolarmente eletti e investiti dei loro poteri dal popolo, e rifiuteranno di riconoscere Consigli usurpatori che giungano al potere tramite rivolta e non regolare processo elettorale.
Unica eccezione a cio' sia quando uno dei Consigli decida di dimettersi, trasferendo i propri poteri ad altro attraverso rivolta autorizzata.

II Relazioni Diplomatiche
Al fine di migliorare le relazioni diplomatiche tra i Regni coinvolti in questo Trattato di Cooperazione, ognuno dei Regni accetta un Ambasciatore dell'altra parte all'interno della propria ambasciata, e promette di inviare un suo ambasciatore presso l'altra.

III Commercio
I rispettivi Ministri del Commercio dei Regni coinvolti in questo Trattato di Cooperazione comunicheranno l'uno all'altra le necessita' della propria parte, e si aggiorneranno periodicamente sui bisogni dell'altra, fermo restando che non sara' derogatorio provvedere ad alcuno scambio o commercio nel qual caso cio' non apportasse beneficio ad entrambe le parti.

IV.Affari Marittimimi
Nello spirito di questa cooperazione, le navi sotto bandiera di ciascun Regno e i rispettivi Capitani avranno mutui diritti a:
1. Attracco in ogni porto della controparte con diritto a commissionare lavori di riparazione.
3. I proprietari di navi di un Regno potranno liberamente commissionare all'altro vascelli a scopo commerciale, secondo regolamentazioni e leggi locali.
2.a. La commissione di vascello da guerra sara' possibile solo quando direttamente richiesta da un Consiglio all'altro.
2.b. Il Regno commissionante si rende putabile per ogni danno, atto illecito o aggressione volontariamente o involontariamente commessa dal vascello commissionato e dal suo equipaggio, contro cittadini e proprieta' della opposta parte signataria del contratto di acquisto, sia per mare che per terra.
Tale putabilita' sara' mantenuta "ad infinitum", anche in evento di una rivendita a terzi del suddetto vascello da guerra.
In caso uno dei due alleati qui menzionati desiderasse rivendere un vascello comperato dall'altro, detto alleato dovra' avvertire per tempo l'altro - prima della vendita - e rendergli noto il nome dell'acquirente.
Il costruttore del vascello avra' diritto di veto alla transazione, ma in tale caso avra' obbligazione di ricomprarlo dal commissionante, ad un prezzo ribassato rispetto a quello di acquisto.

V. Garanzie di non aggressione
Non sono consentiti atti di aggressione tra le due parti.
I due Stati faranno del loro meglio per condividere le informazioni che potrebbero minacciare la sicurezza dello Stato. In caso di instabilità, entrambe le parti possono richiedere aiuto militare o finanziario, che puo' essere offerto liberamente da entrambi gli Stati.

VI Cancellazione e modifiche
Se una delle due parti desidera deferire da questo Trattato di Cooperazione potra' farlo soltanto previa comunicazione ufficiale all'altro Consiglio e accordo tra le due parti. La cancellazione unilaterale da parte di uno solo degli alleati qui coinvolti sara' considerata ufficialmente atto di ostilita' e come tale trattata.

Il trattato di cooperazione può essere stracciato con il consenso mutuale delle parti in tempo di guerra. Il trattato può essere modificato con il consenso dell'altra parte



Quano detto, sia reso noto.

Scritto e sigillato al Palais des Comtes du Maine
Il ventisettesimo giorno del mese di luglio, 1459





Pour le Maine/Per Maine
Rédigé et scellé au Palais des Comtes du Maine
Le vingt-sixième jour du mois de juillet de l'an mil quatre cent cinquante neuf


Sa Grandeur Michelmichel, Comte du Maine

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Son Excellence Karyaan Lómàlas, Chancelière du Maine

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Per Firenze

Albatwo d'Altavilla
Signore di Firenze


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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:41

Trattato di Cooperazione: Repubblica Fiorentina e Ducato di Styria

Citazione :

Sia reso noto che con la creazione di questo trattato tra il Ducato di Styria e la Repubblica Fiorentina si dichiara una cooperazione ove i suddetti Regni si offrono reciproca collaborazione e supporto col fine ultimo di raggiungere il migliore interesse per entrambe le parti.


I Riconoscimenti
I Regni qui coinvolti in questo Trattato di Cooperazione riconoscono i reciproci Consigli, regolarmente eletti e investiti dei loro poteri dal popolo, e rifiuteranno di riconoscere Consigli usurpatori che giungano al potere tramite rivolta e non regolare processo elettorale.
Unica eccezione a cio' sia quando uno dei Consigli decida di dimettersi, trasferendo i propri poteri ad altro attraverso rivolta autorizzata.

II Relazioni Diplomatiche
Al fine di migliorare le relazioni diplomatiche tra i Regni coinvolti in questo Trattato di Cooperazione, ognuno dei Regni accetta un Ambasciatore dell'altra parte all'interno della propria ambasciata, e promette di inviare un suo ambasciatore presso l'altra.

III Commercio
I rispettivi Ministri del Commercio dei Regni coinvolti in questo Trattato di Cooperazione comunicheranno l'uno all'altra le necessita' della propria parte, e si aggiorneranno periodicamente sui bisogni dell'altra, fermo restando che non sara' derogatorio provvedere ad alcuno scambio o commercio nel qual caso cio' non apportasse beneficio ad entrambe le parti.

IV.Affari Marittimimi
Nello spirito di questa cooperazione, le navi sotto bandiera di ciascun Regno e i rispettivi Capitani avranno mutui diritti a:
1. Attracco in ogni porto della controparte con diritto a commissionare lavori di riparazione.
3. I proprietari di navi di un Regno potranno liberamente commissionare all'altro vascelli a scopo commerciale, secondo regolamentazioni e leggi locali.
2.a. La commissione di vascello da guerra sara' possibile solo quando direttamente richiesta da un Consiglio all'altro.
2.b. Il Regno commissionante si rende putabile per ogni danno, atto illecito o aggressione volontariamente o involontariamente commessa dal vascello commissionato e dal suo equipaggio, contro cittadini e proprieta' della opposta parte signataria del contratto di acquisto, sia per mare che per terra.
Tale putabilita' sara' mantenuta "ad infinitum", anche in evento di una rivendita a terzi del suddetto vascello da guerra.
In caso uno dei due alleati qui menzionati desiderasse rivendere un vascello comperato dall'altro, detto alleato dovra' avvertire per tempo l'altro - prima della vendita - e rendergli noto il nome dell'acquirente.
Il costruttore del vascello avra' diritto di veto alla transazione, ma in tale caso avra' obbligazione di ricomprarlo dal commissionante, ad un prezzo ribassato rispetto a quello di acquisto.

V. Garanzie di non aggressione
Non sono consentiti atti di aggressione tra le due parti.
I due Stati faranno del loro meglio per condividere le informazioni che potrebbero minacciare la sicurezza dello Stato. In caso di instabilità, entrambe le parti possono richiedere aiuto militare o finanziario, che puo' essere offerto liberamente da entrambi gli Stati.

VI Cancellazione e modifiche
Se una delle due parti desidera deferire da questo Trattato di Cooperazione potra' farlo soltanto previa comunicazione ufficiale all'altro Consiglio e accordo tra le due parti. La cancellazione unilaterale da parte di uno solo degli alleati qui coinvolti sara' considerata ufficialmente atto di ostilita' e come tale trattata.
Questo Trattato di Cooperazione potra' essere annullato consensualmente in tempi di guerra.

Il Trattato potra' essere modificato, previo consenso dell'altra parte, da entrambe le parti.

Firmato all'Ambasciata della Repubblica Fiorentina li 29/10/1458


Repubblica Fiorentina,
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi
Signore di Firenze

Tancredis di Biancamano Warlords
Granciambellano

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6

Perl von Sanneck
Countess of Styria

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Siegelrat
[/rp]


[rp]

Co-operation Treaty: Ducky of Styria - Repubblica Fiorentina

Let it be known that by the creation of this treaty the Ducky of Styria and the Repubblica Fiorentina hereby declare a bond of co-operation between each other and seek to work together in the best interests of both of their counties.


I. Recognition
The Counties of this treaty agree to recognize the rightfully elected Councils of each other and will refuse to recognize usurper Councils that gain power through revolt and not the electoral process. An exception to this can be made if the Council decides to step down and transfer its power to another through a sanctioned revolt.

II. Diplomatic Relations
For the improvement of diplomatic relations between the Counties involved in the treaty, each county agrees to accept an ambassador into its embassy from the other county as well as to try to send an ambassador back to the county.

III. Trade
The Trade Ministers of both counties shall communicate with each other and express the needs of both counties, and will update each other as new needs arise. They will try their best to make trades possible between the two counties, but are not required to actually make a trade if it is not in both counties' interests.

IV. Maritime Affairs
In the spirit of co-operation , the ships under the banners of each County and their captains will have the mutual rights to:
1. Dock at each other ports and commision repairs
2. Shipowners from each County can freely purchase commercial vessels from the other part, in accordance to the local regulation and uses.
2.a. The purchase of a war vessel is possible only if directly requested by the council of one of the partner Counties.
2.b. The purchasing County is held accountable for any damage, unlawful act or aggression willingly or unwillingly committed by the purchased warship and its crew and passengers, against citizen and property of the other signatory,both at sea and inland.
Such accountability holds ad infinitum, even in the event of a re-sale of said warship. Should one treaty partner wish to re-sell a ship purchased from the other signatory, that partner shall be informed about intent to sell and who the buyer is. The treaty partner who constructed the vessel reserves the right to veto the transaction, but in such a case they have an obligation to rebuy it at lower price than was originally paid.

V. Policy of Non-Aggression
There shall be no acts of aggression between both parties. The armyleaders will try their best to share harmfull knowledge between the two counties, which might threaten safety and security. In case of instability, both parties can ask for military or financial help, which can be offered freely from both sides without demands


VI. Cancellation and Amending
If either party wishes to withdraw from this treaty they may do so by an official statement from the Council to the other Council in a time of peace. Unilateral cancellation of the treaty in time of war can be viewed as a hostile act. The treaty can be canceled by mutual consent in times of war.

This treaty may be changed by mutual consent of both parties.

Signed in Florence, 29/10/1458

Repubblica Fiorentina,
Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi
Signore di Firenze

Tancredis di Biancamano Warlords
Granciambellano

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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:42

Trattato di Cooperazione: Repubblica Fiorentina e Duchy of Bretagne

Citazione :
Traité de coopération entre : Grand duché de Bretagne - Repubblica Fiorentina

Qu’il soit su que par la création de ce traité le Grand duché de Bretagne et la République Florentine déclarent un lien de coopération entre eux et cherchent à travailler ensemble dans le meilleur intérêt de leurs deux pays.


I. Reconnaissance
Les pays de ce traité s'accordent à reconnaître à juste titre, les Conseils élus et refuse de reconnaître le pouvoir usurpateur par la révolte et non par le processus électoral. Exceptions faites aux conseils démissionnaires avec transfert des pouvoirs dans le cadre d’une révolte légale.

II. Les relations diplomatiques
Pour l'amélioration des relations diplomatiques entre les pays impliqués dans le traité, chaque pays est d'accord pour accepter un ambassadeur dans leurs ambassades respectives.

III. Commerce
Les échanges commerciaux entre les deux pays se feront dans l’intérêt personnel de chacun, et par le biais des commissaires au commerce. Un échange d’information commercial régulier est à préconiser.

IV. Affaires maritimes
Dans l'esprit de coopération, les navires sous les bannières de chaque pays et de leurs capitaines auront le droit réciproque de:
1. Accoster à chaque ports ainsi que la possibilité de bénéficier des services de réparations.
2. Les armateurs de chaque pays peuvent librement acheter des navires de commerce de l'autre partie, conformément à la réglementation locale et les utilisations.
2.a. L'achat d'un navire de guerre n'est possible que si demandés directement par le conseil de l'un des pays partenaires.
2.b. Le pays d'achat est tenu responsable pour tout dommage, acte illégal ou d'agression commis volontairement ou involontairement par le navire de guerre d'achat et l'équipage et les passagers, contre un citoyen et les biens des autres signataires, tant en mer qu'à l'intérieur.
Une telle responsabilité est sans limite dans le temps, même dans le cas d'une revente dudit navire de guerre. Si l'un des partenaires conventionnels souhaite revendre un navire acheté à l'autre signataire, ce partenaire doit être informé de l'intention de vendre ainsi que de l’identité de l'acheteur. Les signataires de la convention qui a construit le navire se réserve le droit de veto à la transaction, mais dans ce cas, ils ont une obligation de revente à un prix inférieur a été payé à l'origine.

V. Politique de non-agression
Il n'y aura pas d'actes d'agression entre les deux parties.


VI. Annulation et modification
Si une partie souhaite se retirer de ce traité, ils peuvent le faire par une déclaration officielle de Conseil au Conseil en temps de paix. L'annulation unilatérale du traité en temps de guerre peut être considérée comme un acte hostile. Le traité peut être annulé par consentement mutuel en temps de guerre.

Ce traité peut être modifié par consentement mutuel des deux parties.

Firmato a Firenze, il 10/10/1458

In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci
Signora di Firenze

Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi
Granciambellano
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6


Grand duché de Bretagne
Myrlin de Pontcallec, Grand Duc de Bretagne
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Bretagnevertlj7

[/rp]


[rp]Trattato di Cooperazione: Repubblica Fiorentina e Duchy of Bretagne


Sia reso noto che con la creazione di questo trattato tra Duchy of Bretagne e la Repubblica Fiorentina si dichiara una cooperazione ove i suddetti Regni si offrono reciproca collaborazione e supporto col fine ultimo di raggiungere il migliore interesse per entrambe le parti.


I Riconoscimenti
I Regni qui coinvolti in questo Trattato di Cooperazione riconoscono i reciproci Consigli, regolarmente eletti e investiti dei loro poteri dal popolo, e rifiuteranno di riconoscere Consigli usurpatori che giungano al potere tramite rivolta e non regolare processo elettorale.
Unica eccezione a cio' sia quando uno dei Consigli decida di dimettersi, trasferendo i propri poteri ad altro attraverso rivolta autorizzata.

II Relazioni Diplomatiche
Al fine di migliorare le relazioni diplomatiche tra i Regni coinvolti in questo Trattato di Cooperazione, ognuno dei Regni accetta un Ambasciatore dell'altra parte all'interno della propria ambasciata, e promette di inviare un suo ambasciatore presso l'altra.

III Commercio
I rispettivi Ministri del Commercio dei Regni coinvolti in questo Trattato di Cooperazione comunicheranno l'uno all'altra le necessita' della propria parte, e si aggiorneranno periodicamente sui bisogni dell'altra, fermo restando che non sara' derogatorio provvedere ad alcuno scambio o commercio nel qual caso cio' non apportasse beneficio ad entrambe le parti.

IV.Affari Marittimimi
Nello spirito di questa cooperazione, le navi sotto bandiera di ciascun Regno e i rispettivi Capitani avranno mutui diritti a:
1. Attracco in ogni porto della controparte con diritto a commissionare lavori di riparazione.
3. I proprietari di navi di un Regno potranno liberamente commissionare all'altro vascelli a scopo commerciale, secondo regolamentazioni e leggi locali.
2.a. La commissione di vascello da guerra sara' possibile solo quando direttamente richiesta da un Consiglio all'altro.
2.b. Il Regno commissionante si rende putabile per ogni danno, atto illecito o aggressione volontariamente o involontariamente commessa dal vascello commissionato e dal suo equipaggio, contro cittadini e proprieta' della opposta parte signataria del contratto di acquisto, sia per mare che per terra.
Tale putabilita' sara' mantenuta "ad infinitum", anche in evento di una rivendita a terzi del suddetto vascello da guerra.
In caso uno dei due alleati qui menzionati desiderasse rivendere un vascello comperato dall'altro, detto alleato dovra' avvertire per tempo l'altro - prima della vendita - e rendergli noto il nome dell'acquirente.
Il costruttore del vascello avra' diritto di veto alla transazione, ma in tale caso avra' obbligazione di ricomprarlo dal commissionante, ad un prezzo ribassato rispetto a quello di acquisto.

V. Garanzie di non aggressione
Non sono consentiti atti di aggressione tra le due parti.

VI Cancellazione e modifiche

Se una delle due parti desidera deferire da questo Trattato di Cooperazione potra' farlo soltanto previa comunicazione ufficiale all'altro Consiglio e accordo tra le due parti. La cancellazione unilaterale da parte di uno solo degli alleati qui coinvolti sara' considerata ufficialmente atto di ostilita' e come tale trattata.
Questo Trattato di Cooperazione potra' essere annullato consensualmente in tempi di guerra.

Il Trattato potra' essere modificato, previo consenso dell'altra parte, da entrambe le parti.

Firmato a Firenze, il 10/10/1458

In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

Cristina Cocca De' Giustiniani Pucci
Signora di Firenze

Salvestro de Medici, Barone di Castiglion Fibocchi
Granciambellano
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Grand Duchy of Brittany
Myrlin of Pontcallec, Grand Duke of Brittany
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Bretagnevertlj7
[/rp]

[rp]Co-operation Treaty: Duchy of Bretagne - Repubblica Fiorentina

Let it be known that by the creation of this treaty the Duchy of Bretagne and the Repubblica Fiorentina hereby declare a bond of co-operation between each other and seek to work together in the best interests of both of their counties.


I. Recognition
The Counties of this treaty agree to recognize the rightfully elected Councils of each other and will refuse to recognize usurper Councils that gain power through revolt and not the electoral process. An exception to this can be made if the Council decides to step down and transfer its power to another through a sanctioned revolt.

II. Diplomatic Relations
For the improvement of diplomatic relations between the Counties involved in the treaty, each county agrees to accept an ambassador into its embassy from the other county as well as to try to send an ambassador back to the county.

III. Trade
The Trade Ministers of both counties shall communicate with each other and express the needs of both counties, and will update each other as new needs arise. They will try their best to make trades possible between the two counties, but are not required to actually make a trade if it is not in both counties' interests.

IV. Maritime Affairs
In the spirit of co-operation , the ships under the banners of each County and their captains will have the mutual rights to:
1. Dock at each other ports and commision repairs
2. Shipowners from each County can freely purchase commercial vessels from the other part, in accordance to the local regulation and uses.
2.a. The purchase of a war vessel is possible only if directly requested by the council of one of the partner Counties.
2.b. The purchasing County is held accountable for any damage, unlawful act or aggression willingly or unwillingly committed by the purchased warship and its crew and passengers, against citizen and property of the other signatory,both at sea and inland.
Such accountability holds ad infinitum, even in the event of a re-sale of said warship. Should one treaty partner wish to re-sell a ship purchased from the other signatory, that partner shall be informed about intent to sell and who the buyer is. The treaty partner who constructed the vessel reserves the right to veto the transaction, but in such a case they have an obligation to rebuy it at lower price than was originally paid.

V. Policy of Non-Aggression
There shall be no acts of aggression between both parties.


VI. Cancellation and Amending

If either party wishes to withdraw from this treaty they may do so by an official statement from the Council to the other Council in a time of peace. Unilateral cancellation of the treaty in time of war can be viewed as a hostile act. The treaty can be canceled by mutual consent in times of war.

This treaty may be changed by mutual consent of both parties.


Firmato a Firenze, il 10/10/1458

In rappresentanza della Repubblica di Firenze:

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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:46

Trattato di Reciprocità Giudiziaria tra la Repubblica di Firenze ed il Regno di Castiglia

Citazione :
TRATTATO RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL REGNO DI CASTIGLIA.


Articolo I - Della fiducia.

Se uno dei Regni firmatari di questo trattato sospetta che una persona sia un criminale, e costui si da alla fuga prima del giusto processo da parte delle autorità locali, tale Regno può assegnare alle autorità giudiziarie dell'altro Regno firmatario, l'onere di perseguire legalmente l'indagato, in stretta collaborazione e accordo di entrambi i Tribunali.

Articolo II - Dei processi

Una volta iniziato il processo del sospetto che è fuggito nel territorio di uno dei due Regni firmatari di questo trattato, detto processo dovrà svolgersi in stretta collaborazione tra i Pubblici Ministeri di entrambi i Regni firmatari, i quali dovranno concordare la redazione finale dell'Atto di Accusa e la presentazione delle prove del delitto commesso. Il verdetto dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato.

Se il sospetto è residente in uno dei due Regni firmatari, sarà giudicato secondo la legge della sua terra di origine, a condizione che la legge abbia il proprio equivalente nel Regno in cui è in atto il processo.

I Giudici devono pronunciare un verdetto unanime. Una volta cominciata una causa legale, essa non potrà essere sospesa senza l'accordo esplicito della autorità giudiziarie dei due Regni firmatari.

Articolo III - Della reciproca informazione

Entrambi i Regni firmatari si impegnano a mantenere la cooperazione tra i rispettivi Archivisti Processuali e ad informarsi reciprocamente del potenziale pericolo di eventuali fuggitivi presenti nell' altro territorio.

Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio

Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.

Articolo V - Dell'immunità diplomatica

I membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, beneficeranno dell'immunità diplomatica. In caso di commissione di un delitto, il processo non potrà cominciare fino a quando entrambi i Consigli abbiano dato la propria approvazione.
In caso di delitti particolarmente gravi (partecipazione a una ribellione non autorizzata dalle autorità locali, saccheggi, furti, frodi o omicidi), detta immunità diplomatica non verrà applicata.
Il governante o il diplomatico, in questo caso, potrà essere deposto dalle autorità e giudicato.

Nel caso si verifichi la morte di uno dei partecipanti, questa situazione dovrà essere discussa dai Giudici di entrambi i Regni, per poter determinare in che circostanze si è verificata la morte e determinare se tale omicidio è stato commesso intenzionalmente. Nel caso l'intenzionalità venga comprovata, non si applicherà immunità diplomatica.

Articolo VI - Della forza del presente trattato

In caso di violazione di uno qualunque di questi articoli in qualsivoglia delle sue parti, la parte interessata dovrà denunciare e provare la violazione. Dopodiché il presente Trattato sarà dichiarato decaduto.
Il presente Trattato si annullerà automaticamente in caso di violazione di un Trattato di ordine Superiore o se mette a rischio la sicurezza di uno qualunque dei due Regni firmatari.
Questo Trattato potrà essere modificato se - a seguito di una elezione al Principato - il nuovo Consiglio di una qualunque delle due parti firmatarie lo considererà opportuno.
Se, trascorsi sette (7) giorni dalla nomina del nuovo Signore, non è stata presentata una dichiarazione della volontà di sottoscrivere termini differenti, il presente Trattato si considererà prorogato.


Fatto a Firenze il 15 Luglio 1458

Firmato

Per Firenze

Simone de Medici detto Simo84, Visconte di Montaione
Principe di Firenze

Albatwo d'Altavilla
Gran Ciambellano

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6

Tancredis
Ambasciatore In Castiglia

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Artemisiaverde

In rappresentanza del Regno di Castiglia:
Amadis, Gobernador del Reino de Castilla

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Final10

Doña Arianne Martell, Chambelán del Reino de Castilla.

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* K30lkg

......................................................................................................................

TRATADO DE RECIPROCIDAD JUDICIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE FLORENCIA Y EL REINO DE CASTILLA


Artículo I: de la confianza

Si uno de los Reinos firmantes de este Tratado sospecha que un individuo es un criminal y éste se fuga antes de haber comenzado el sumario judicial por parte de las autoridades locales, dicho Reino podrá confiar -a las autoridades judiciales del otro Reino firmante- la carga de perseguir jurídicamente al sospechoso, en estrecha colaboración y acuerdo de ambas autoridades judiciales.

Artículo II: de los sumarios

Comenzado el sumario judicial -en uno de los Reinos firmantes de este Tratado- de un sospechoso que ha huido del otro, dicho sumario deberá hacerse en estrecha colaboración entre los Fiscales de ambos Reinos firmantes, los cuales deberán ponerse de acuerdo en la redacción final del Acta de Acusación y en los documentos de prueba del delito cometido.

El veredicto deberá satisfacer a ambos Jueces de los Reinos signatarios de este Tratado.

Si el sospechoso es oriundo de alguno de los dos Reinos firmantes, será juzgado según las leyes de su región de origen, siempre y cuando dicha ley tenga su equivalente en el Reino donde se esté sustanciando el proceso. La voz de ambos Jueces debe ser unánime ante el veredicto.

Una vez comenzado un pleito, éste no podrá ser suspendido sin el acuerdo explícito de las autoridades judiciales de los dos Reinos firmantes.

Articulo III : de la información

Ambos Reinos firmantes se comprometen a mantener una colaboración entre sus respectivos archivistas judiciales y a informarse mutuamente del peligro potencial del cualquier prófugo que se instale en el otro Reino

Articulo IV: de la inmunidad diplomática

Los Miembros de ambos Consejos, así como los embajadores de ambos Reinos firmantes se beneficiarán de la inmunidad diplomática. En caso de comisión de un delito, no podrá comenzar el sumario judicial sin que los dos Consejos hayan dado su aprobación.

En caso de delito criminal (participación en una rebelión sin el acuerdo de las autoridades locales, saqueo, robo, fraude o asesinato), no se aplicará la inmunidad diplomática. El gobernante o diplomático podrá ser depuesto por las autoridades y podrá ser enjuiciado.

En el caso se produzca la muerte de uno de los participantes, dicha situación deberá de ser estudiada por los jueces de ambos Reinos, para poder determinar en qué circunstancias se produjo la muerte, y determinar en su caso si hubiese habido intencionalidad , en tal caso, no se aplicaría la inmunidad diplomática.

Articulo V: de la vigencia de este Tratado

En caso de violación de cualquiera de estos artículos por cualquiera de las partes, la parte afectada denunciará y probará el incumplimiento, tras lo cual el presente Tratado se declarará caducado.

El presente Tratado finalizará automáticamente en caso de denuncia de un Tratado Superior o si cuestiona la seguridad de cualquiera de los Reinos firmantes

Este Tratado podrá ser modificado si -después de una elección condal- el nuevo Consejo �de cualquiera de las partes- lo considera oportuno. Si pasados 7 días del nombramiento del nuevo Gobernador, no ha mediado declaración de la voluntad de suscribir otros términos, el presente Tratado se considerará prorrogado.


Hecho a Florencia el 15 luglio 1458

En representación de la República de Florencia:

Simone de Medici detto Simo84, Visconte di Montaione
Principe di Firenze


Gran Ciambellano
Albatwo d'Altavilla

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6

Tancredis
Embajador en Castilla

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Artemisiaverde

Por el Reino de Castilla:
Don Amadis, XVII Gobernador del Reino de Castilla.

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Final10

Doña Arianne Martell, Chambelán del Reino de Castilla

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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty04.09.12 14:49

Trattato di Reciprocità Giudiziaria tra la Repubblica di Firenze ed il Principato di Catalunya

Citazione :
color=green]

TRATTATO DI RECIPROCITÀ GIUDIZIARIA tra LA REPUBBLICA DE FIRENZE E IL Principato DI CATALUNYA
[/color]


Articolo I - Della fiducia.

Se uno dei Regni firmatari di questo trattato sospetta che una persona sia un criminale, e costui si da alla fuga prima del giusto processo da parte delle autorità locali, tale Regno può assegnare alle autorità giudiziarie dell'altro Regno firmatario, l'onere di perseguire legalmente l'indagato, in stretta collaborazione e accordo di entrambi i Tribunali.

Articolo II - Dei processi

Una volta iniziato il processo del sospetto che è fuggito nel territorio di uno dei due Regni firmatari di questo trattato, detto processo dovrà svolgersi in stretta collaborazione tra i Pubblici Ministeri di entrambi i Regni firmatari, i quali dovranno concordare la redazione finale dell'Atto di Accusa e la presentazione delle prove del delitto commesso.

Il verdetto dovrà soddisfare entrambi i Giudici dei Regni firmatari di questo trattato.

Se il sospetto è residente in uno dei due Regni firmatari, sarà giudicato secondo la legge della sua terra di origine, a condizione che la legge abbia il proprio equivalente nel Regno in cui è in atto il processo.

I Giudici devono pronunciare un verdetto unanime. Una volta cominciata una causa legale, essa non potrà essere sospesa senza l'accordo esplicito della autorità giudiziarie dei due Regni firmatari.

Articolo III - Della reciproca informazione

Entrambi i Regni firmatari si impegnano a mantenere la cooperazione tra i rispettivi Archivisti Processuali e ad informarsi reciprocamente del potenziale pericolo di eventuali fuggitivi presenti nell' altro territorio.

Articolo IV - Delle metodologie di Arresto per reati di brigantaggio

Ciascuno Stato sarà libero di agire secondo propria legislazione nella cattura dei briganti, in rispetto del principio dell'auto-determinazione di ciascuno Stato.

Articolo V - Dell'immunità diplomatica

I membri di entrambi i Consigli, così come gli ambasciatori di entrambi i Regni firmatari, beneficeranno dell'immunità diplomatica. In caso di commissione di un delitto, il processo non potrà cominciare fino a quando entrambi i Consigli abbiano dato la propria approvazione.

In caso di delitti particolarmente gravi (partecipazione a una ribellione non autorizzata dalle autorità locali, saccheggi, furti, frodi o omicidi), detta immunità diplomatica non verrà applicata.
Il governante o il diplomatico, in questo caso, potrà essere deposto dalle autorità e giudicato.

Nel caso si verifichi la morte di uno dei partecipanti, questa situazione dovrà essere discussa dai Giudici di entrambi i Regni, per poter determinare in che circostanze si è verificata la morte e determinare se tale omicidio è stato commesso intenzionalmente. Nel caso l'intenzionalità venga comprovata, non si applicherà immunità diplomatica.

Articolo VI - Della forza del presente trattato

In caso di violazione di uno qualunque di questi articoli in qualsivoglia delle sue parti, la parte interessata dovrà denunciare e provare la violazione. Dopodiché il presente Trattato sarà dichiarato decaduto.

Il presente Trattato si annullerà automaticamente in caso di violazione di un Trattato di ordine Superiore o se mette a rischio la sicurezza di uno qualunque dei due Regni firmatari.

Questo Trattato potrà essere modificato se - a seguito di una elezione al Principato - il nuovo Consiglio di una qualunque delle due parti firmatarie lo considererà opportuno.
Se, trascorsi sette (7) giorni dalla nomina del nuovo Signore, non è stata presentata una dichiarazione della volontà di sottoscrivere termini differenti, il presente Trattato si considererà prorogato.


Fatto a Firenze il 22 Agosto 1458

Firmato

Per Firenze

Simone de Medici detto Simo84, Visconte di Montaione
Principe di Firenze

Albatwo d'Altavilla
Gran Ciambellano

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Verdi2oh6

Tancredis
Ambasciatore In Catalugna

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Artemisiaverde

Per il Principato di Catalogna:

Su Excelencia, Don Rocabertí de Perelada, president de la Generalitat de Catalunya

Enzo Verona, Director D'ambaixades del Principat de Catalunya

*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Govern2uf3[/rp]

-------------------------------------------------------------------------------------------

[rp]TRATADO DE RECIPROCIDAD JUDICIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE FLORENCIA Y EL REINO DE CATALUNYA



Artículo I: de la confianza
Si uno de los Reinos firmantes de este Tratado sospecha que un individuo es un criminal y éste se fuga antes de haber comenzado el sumario judicial por parte de las autoridades locales, dicho Reino podrá confiar -a las autoridades judiciales del otro Reino firmante- la carga de perseguir jurídicamente al sospechoso, en estrecha colaboración y acuerdo de ambas autoridades judiciales.

Artículo II: de los sumarios
Comenzado el sumario judicial -en uno de los Reinos firmantes de este Tratado- de un sospechoso que ha huido del otro, dicho sumario deberá hacerse en estrecha colaboración entre los Fiscales de ambos Reinos firmantes, los cuales deberán ponerse de acuerdo en la redacción final del Acta de Acusación y en los documentos de prueba del delito cometido.

El veredicto deberá satisfacer a ambos Jueces de los Reinos signatarios de este Tratado.

Si el sospechoso es oriundo de alguno de los dos Reinos firmantes, será juzgado según las leyes de su región de origen, siempre y cuando dicha ley tenga su equivalente en el Reino donde se esté sustanciando el proceso. La voz de ambos Jueces debe ser unánime ante el veredicto.

Una vez comenzado un pleito, éste no podrá ser suspendido sin el acuerdo explícito de las autoridades judiciales de los dos Reinos firmantes.

Articulo III : de la información
Ambos Reinos firmantes se comprometen a mantener una colaboración entre sus respectivos archivistas judiciales y a informarse mutuamente del peligro potencial del cualquier prófugo que se instale en el otro Reino

Articulo IV: de la inmunidad diplomática
Los Miembros de ambos Consejos, así como los embajadores de ambos Reinos firmantes se beneficiarán de la inmunidad diplomática. En caso de comisión de un delito, no podrá comenzar el sumario judicial sin que los dos Consejos hayan dado su aprobación.

En caso de delito criminal (participación en una rebelión sin el acuerdo de las autoridades locales, saqueo, robo, fraude o asesinato), no se aplicará la inmunidad diplomática. El gobernante o diplomático podrá ser depuesto por las autoridades y podrá ser enjuiciado.

En el caso se produzca la muerte de uno de los participantes, dicha situación deberá de ser estudiada por los jueces de ambos Reinos, para poder determinar en qué circunstancias se produjo la muerte, y determinar en su caso si hubiese habido intencionalidad , en tal caso, no se aplicaría la inmunidad diplomática.

Articulo V: de la vigencia de este Tratado
En caso de violación de cualquiera de estos artículos por cualquiera de las partes, la parte afectada denunciará y probará el incumplimiento, tras lo cual el presente Tratado se declarará caducado.

El presente Tratado finalizará automáticamente en caso de denuncia de un Tratado Superior o si cuestiona la seguridad de cualquiera de los Reinos firmantes

Este Tratado podrá ser modificado si -después de una elección condal- el nuevo Consejo de cualquiera de las partes- lo considera oportuno. Si pasados 7 días del nombramiento del nuevo Gobernador, no ha mediado declaración de la voluntad de suscribir otros términos, el presente Tratado se considerará prorrogado.


Hecho a Florencia el 22 Agosto 1458


En representación de la República de Florencia:

Simone de Medici detto Simo84, Visconte di Montaione
Principe di Firenze


Gran Ciambellano
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Por el Principat de Catalunya:

Su Excelencia, Don Rocabertí de Perelada, president de la Generalitat de Catalunya

Enzo Verona, Director D'ambaixades del Principat de Catalunya

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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty07.12.12 14:48

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Genova

Nella loro grande saggezza, i Signori Kro, Signore di Firenze e Ruggero di Altavilla detto Margab, Visconte di Bogliasco e Doge di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Repubblica di Firenze e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - Del principio di cooperazione
Se un individuo accusato scappa da un territorio vincolato da questo trattato nel tentativo di sfuggire alla giustizia, esso sarà estradato o giudicato, per comune accordo delle autorità giudiziarie competenti, nel territorio in cui è stato arrestato.

Articolo II - Dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra pubblici ministeri e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva il giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito..

Articolo III – Della procedura di giudizio
La procedura sarà la seguente:
1.Accusa su richiesta del paese che ha giurisdizione sul crimine commesso. Il Pubblico Ministero del paese ricorrente scriverà l’atto di accusa. Le Prove contro l’accusato saranno richieste al paese ricorrente dal paese rispondente prima di pubblicare ogni accusa.
2. L’intera procedura è sotto la primaria giurisdizione del paese ricorrente.Il Giudice rispondente Locale scriverà la sentenza, ma illustrerà i motivi della sua decisione in accordo con la legge del paese ricorrente.

Articolo IV - Della cooperazione dei funzionari
Collaborazione è richiesta tra le autorità giudiziarie di entrambi i paesi affinché le leggi sia del ricorrente che del rispondente siano rispettate.
I funzionari giudiziari (Pubblico ministero, Giudice, Sergente, Capitano e Prefetto) coopereranno:
1. Condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
2. Facendo rispettare la legge quando un criminale è nei territorio di uno dei paesi contraenti e un crimine è stato commesso.

Articolo V - Della richiesta

Emessa da un funzionario del paese ricorrente, è formulata come segue:
Quote:
Paese: _________

Natura della richiesta: Condivisione informazioni/Applicazione della legge

Richiedente (nome, funzione):

Data:

Accusato (nome):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine:

Richiesta n°: (solo in caso di Condivisione informazioni)

Profilo dell’accusato:


Articolo VI - Delle disposizioni allegate
Le disposizioni allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Pubblici Ministeri e Prefetti di entrambi i paesi. I Ciambellani dei contraenti archivieranno i procedimenti.

Articolo VII - Degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento di ogni clausola del presente trattato libera l’altra parte dal suo impegno finché una compensazione sia stata fatta/altrimenti un accordo può essere trovato.

Articolo VIII - Della cancellazione del trattato
Per cancellare: Una lettera da un Signore sarà inviata all’altro Signore. Questo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. Se una risposta ufficiale non arriverà questo trattato sarà considerato cancellato. I contraenti si impegnano a pubblicare una dichiarazione ufficiale e formale nella Taverna del Paese.

Articolo IX - Della modifica del trattato
Una completa o parziale riscrittura del trattato o anche la sua cancellazione può essere decisa di comune accordo.

Articolo X - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato a Genova il 28/5/1456

A nome della Repubblica di Genova:
Margab Ruggero d'Altavilla Visconte di Bogliasco,Doge di Genova
Lucaferri Imperiale,Ambasciatore presso la Repubblica fiorentina
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sigillogenovadr1


A nome della Repubblica di Firenze:
Kro, Signore di Firenze
KleeOtr, Bosio I Sforza, Conte di Monza, Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze
*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sigillofirenzefn3
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MessaggioTitolo: Re: *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]*   *[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Empty18.07.14 22:07

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria
tra il
Ducato di Milano
e la
Repubblica di Firenze

Nella loro grande saggezza, Sua Grazia Mariano di Bas Lupazzi, detto "Arboreo", Duca di Milano e Sua Signoria Eccellentissima Beatrice Giulia Borromeo, detta "Baggy206", Signora della Repubblica di Firenze, Contessa di San Giovanni, Viscontessa di Mulazzo e Cavaliere di Beneremenza della Repubblica Fiorentina, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del ducato di Milano e della Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e sottoposto a giudizio secondo le leggi vigenti nello stato in cui ha commesso il crimine. Inoltre in base alla gravità del reato e su richiesta esplicita, l'imputato potrà essere inserito nelle liste nere, nel rispetto delle leggi vigenti nello Stato richiedente, e nel limite delle proprie possibilità logistiche.
Sarà altresì lo Stato richiedente a comunicare l'uscita dalle BL del soggetto.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del richiedente
   Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra Pubblici Ministeri e Giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del richiedente.

Articolo III - della procedura di giudizio
Il Pubblico Ministero richiedente si farà carico di redigere l'atto d'accusa, sottoponendo all'attenzione del collega le leggi e le prove su cui si basa.
Il Giudice ricevente dovrà emettere la sentenza basandosi sulle leggi dello stato richiedente. A conclusione del processo invierà tutti gli atti al collega, allegando anche un documento con le motivazioni della sentenza, qualora non fossero già adeguatamente e dettagliatamente espresse al momento del giudizio.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri dell'apparato giuridico dei due contraenti (Prefetti, Capitani e via dicendo) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

           
[*] condividendo le informazioni relative a individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare ad un contraente sul suo territorio.

     
[*]Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio dell'imputato.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

         Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

         Emittente (nome, funzione):

         Data:

         Individui accusati (nomi):

         Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

         Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

         Dossier completo delle prove relativo al caso:

         Articoli di legge sui quali si basa la richiesta:

        Scheda d'identità di o degli individui:

         Note:

Articolo VI - dei termini di giudizio
La denuncia deve essere valutata entro due settimane dalla comunicazione ed il processo avviato.
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra fasi processuali e pronuncia del verdetto.
Se i termini sono passati, le disposizioni del presente Trattato potranno essere annullate dallo stato che aveva inoltrato la denuncia.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato
     In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Qualora non sia trovato un accordo sull'indennità entro 30 giorni dalla segnalazione dell'infrazione, le parti si sottoporranno al giudizio insindacabile di Sua Maesta' Imperiale.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana ed una nella lingua madre dell'altro contraente. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

Firenze, dato nella Cancelleria del Palazzo Vecchio, 18 luglio 1462

In nome della Repubblica di Firenze,

Sua Signoria Eccellentessima
Beatrice Giulia Borromeo, detta "Baggy206"
Signora della Repubblica di Firenze
Contessa di San Giovanni
Viscontessa di Mulazzo
Cavaliere di Benemerenza della Repubblica Fiorentina


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* RgFTkhV

S.S.
Tancredis di Biancamano Warlords de Medici
Gran Ciambellano della Repubblica Fiorentina
Barone di Donoratico, di Montelupo Fiorentino
Cavaliere di Benemerenza  della Repubblica di Firenze


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Ciambellanofiv


In nome del Ducato di Milano,

Sua Grazia
Mariano di Bas Lupazzi, detto "Arboreo",
Duca di Milano


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* 4AZfUT2

S.S.
Sara Ferramosca
Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Baronessa di Berceto
Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Milano


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* 1rZO1k2*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* Sara8312


Nilenia
Ambasciatrice del Ducato di Milano
Signora di Costa Sant'Abramo


*[ARCHIVIO: TRATTATI GIUDIZIARI]* ZFmda1D






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